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Incarto
n. DA 804/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
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ACCU 1,
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prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per essersi, a __________, __________ e __________, nel periodo luglio - agosto 2001, a scopo d’indebito profitto proprio e altrui, appropriato del veicolo Porsche Carrera Tiptronic 911, no. Matricola __________, targata TI __________ in suo possesso ed oggetto di un contratto leasing pattuito il 6 marzo 2003 (recte: 2000) fra la __________ S.a.g.l. e la società __________ SA di cui egli era direttore, cedendolo a __________, cittadino italiano residente in __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 138 Cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 marzo 2004 no. DA 804/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 67'281.10 oltre
interessi del 5% a partire dal 12 febbraio 2002, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 marzo 2004;
indetto il dibattimento per il 10 marzo 2005, al quale l’accusato, regolarmente citato con raccomandata 16 dicembre 2004, non è comparso, mentre il Sost. Procuratore pubblico __________ con telefonata 9 marzo 2005 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita,
per essersi, a __________, __________ e __________, nel periodo luglio - agosto 2001, a scopo d’indebito profitto proprio e altrui, appropriato del veicolo Porsche Carrera Tiptronic 911, no. Matricola __________, targata TI __________ in suo possesso ed oggetto di un contratto leasing pattuito il 6 marzo 2003 (recte: 2000) fra la __________ S.a.g.l. e la società __________ SA di cui egli era direttore, cedendolo a __________, cittadino italiano residente in __________?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Quid sulla cauzione di fr. 5'000.--?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
visti gli art. 41 cifra 4, 80, 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 111, 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3, 5 e 6, negativamente al quesito posto sub 2, come segue ai quesiti posti sub 4 e 7;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di appropriazione indebita (art. 138 Cifra 1 CP) per i fatti compiuti a __________, __________ e __________, nel periodo luglio-agosto 2001, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 804/2004 del 08.03.2004;
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al versamento a titolo di risarcimento alla parte civile __________, __________, dell’importo di fr. 67'281.10 (sessantasettemiladuecento-ottantuno&dieci) oltre interessi al 5 % a partire dal 12 febbraio 2002;
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--, per complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
dispone che le tasse e le spese giudiziarie vengano prelevate dalla cauzione di fr. 5'000.-- versata dal condannato (art. 111 cpv. 3 CPP); sulla rimanenza della cauzione verrà deciso trascorso il termine per chiedere un nuovo giudizio;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Camera dei ricorsi penali, Lugano (per la decisione sulla decadenza della cauzione)
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 450.-- totale
(da trattenere dalla cauzione)