Incarto n.
10.2004.151/CEG

DA 1267/2004

Bellinzona

30 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 studente universitario,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,

                                        per avere condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 0.83 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 21.02.2004;

 

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

 

                                 2.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

 

                                        fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 21.02.2004;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 aprile 2004 no. DA 1267/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 700.--, tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.02.2003.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 26 aprile 2004;

 

indetto                               il dibattimento 30 settembre 2004, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal difensore, mentre il Procuratore pubblico __________ __________ con lettera 20 luglio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale ha postulato una riduzione della pena proposta (al massimo a 20 giorni di detenzione con sosp. condizionale di 4 anni) nonché che non fosse revocata la sospensione condizionale alla pena (per ebrietà minima: 0.83 g/mille) emessa con decreto d’accusa 17.02.2003, ma prolungato il periodo di prova per un ulteriore anno.

                                        Il difensore ha sostenuto che la pena non fosse stata sufficientemente individualizzata, definendola gratuitamente severa. Egli ha richiamato a raffronto la sentenza recentemente emessa dalla Giudice __________ che ha condannato una persona alla terza ebrietà a 60 giorni di detenzione sospesi.

                                        La difesa ha indicato poi che il giovane accusato, attualmente studente universitario a tempo pieno a Milano, ha gestito con responsabilità i momenti subito susseguenti l'incidente chiamando prontamente la polizia (come attestano i tabulati telefonici prodotti) ed ha dimostrato, ancora al dibattimento, sincero pentimento e senso di responsabilità risarcendo completamente il detentore del veicolo da lui danneggiato andando a lavorare a questo scopo per un mese e mezzo.

                                        Essa sottolinea inoltre che l'accusato, rendendosi conto dell'errore commesso e a conferma del pentimento, non si è opposto all'altrettanto severa condanna sul piano amministrativo (21 mesi di revoca della licenza di condurre).

                                        Si rileva infine che l'assunzione d'alcol è stata del tutto occasionale e legata a un festeggiamento protrattosi fino a tarda notte;

 

                                        da ultimo l'accusato;

 

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

                              1.1.     circolazione in stato di ebrietà, per avere, il 21.02.2004, condotto a __________, autostrada A2, l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 0.83 grammi per mille)?

                                   

                              1.2.     infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 21.02.2004, a __________, autostrada A2, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 17.02.2003?

 

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

 

                                 5.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

 

visti                                   gli art. 41 cifra 3, 64 settimo periodo CP; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCS; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 2., 3., 4.1. e 5. e negativamente al quesito posto sub 4.,

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

 

-    circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS), per avere, il 21.02.2004, condotto a __________, autostrada A2, l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 0.83 grammi per mille);

-    infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS), per avere, il 21.02.2004, a __________, autostrada A2, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

 

 

condanna                         ACCU 1 ,                            

 

                                    1.       alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

 

                                    2.       alla multa di fr. 200.-- (duecento);

 

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 17.02.2003 ma ne prolunga il periodo di anni 1 (uno);

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       200.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                       600.--         totale