Incarto n.
10.2004.161

DA 1461/2004

Bellinzona

14 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario __________ per giudicare

 

 

ACCU 1 , , ,

 

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni,

                                        per avere, a Chiasso, presso l'ufficio doganale, in data 18 luglio 2003, quale conducente del veicolo targato __________, dichiarato inesattamente il peso del semirimorchio targato __________, mettendo così in pericolo la riscossione della relativa tassa sul traffico pesante;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall'art. 20 LTTP;

 

perseguito                         con decreto d'accusa del 28 aprile 2004 n. DA 1461/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

2.       Non si prelevano spese e tasse di giustizia;

 

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 13 maggio 2004 dall'imputato;

 

indetto                               il dibattimento 14 settembre 2004, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 giugno 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    E' il signor ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i fatti commessi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel decreto d'accusa n. DA 1461/2004 del 28 aprile 2004?

                                        2.    In caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di pena?

                                        3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 20 LTTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, art. 20 LTTP,

                                        per i fatti compiuti a Chiasso il 18 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1461/2004 del 28 aprile 2004;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 100.--;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;

 

 

dispone                            che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cpv. 3 CPS);

 

 

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

 

 

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                  100.00            multa

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                    50.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  250.00            totale