Incarto n.
10.2004.162/fl

DA 1565/2004

Bellinzona

18 maggio 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di cancelliere, per giudicare

 

 

_ACCU1

difeso da: DUF1

 

prevenuto colpevole di    1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto a tossicomani vari, un quantitativo complessivo di 7 "bolas" di cocaina;

 

                                         reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

 

fatti avvenuti                       a __________ e a __________ fra il mese di ottobre 2002 e il mese di agosto 2003;

 

2.  ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente ricevuto e acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo imprecisato di marijuana;

 

                                        reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

 

fatti avvenuti                       a __________ e a __________ fra il mese di luglio 2003 e il 23 aprile 2004;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1565/2004 di data 3 maggio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:

                                             1.                                   Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.
2.  Alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata     con decisione del Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003.
3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.  Ordina la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla       polizia il 23 aprile 2004.
5.  Ordina parimenti la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 maggio 2004 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 18 maggio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore, l'interprete francese signora __________ mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 marzo 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall'imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti e una riduzione della pena, da sospendere, per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; postula altresì che non venga revocata la sospensione dell'espulsione, che non si proceda a confische e che non vengano addebitate spese procedurali;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  Se __________ è autore colpevole di:

                                        1.1.  infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                        1.2.  ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per i fatti compiuti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

 

                                    3.  Se deve essere ordinata revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003.

 

                                    4.  Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.

 

                                    5.  Se deve essere ordinata la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; 41, 55, 58 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           __________,

                                        autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a __________ e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1565/2004 del 3 maggio 2004.

 

condanna                         _ACCU1

 

                                        1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

 

 

revoca                              la sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero pubblico  il 18 novembre 2003.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall' art. 80 CP.

 

 

ordina                              la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.

 

 

ordina                              la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il cancelliere:

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

 

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       150.-          spese giudiziarie                                              

                                        fr.                       350.-          totale