Incarto n.
10.2004.163/KRM

DA 1363/2004

Bellinzona

6 luglio 2004

 

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

_ACCU1

 

siccome

ritenuto colpevole di            contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

 

fatti avvenuti                       il 14 gennaio 2004 a Lugano;

 

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 1363/2004 di data  26 aprile 2004 del _AINQ1 per cui fu proposta la condanna

 

                                       1.  Alla multa di fr. 100.--.

                                       2.  Al versamento alla parte civile FFS dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.

                                       3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

 

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 maggio 2004 dall'accusato;

 

considerato che           -     dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 100.- di cui all'invito 29 marzo 2004 del Procuratore pubblico;

 

                                  -     visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________, come avrebbe fatto se egli non avesse negligentemente omesso di comunicargli il citato pagamento;

 

 

pronuncia:               1.     Il DA 1363/2004 è annullato e non si fa luogo a procdimento penale nei confronti di __________ per i fatti del 14 gennaio 2004 a Lugano.

 

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.