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Incarto
n. DA 1363/2004 |
Bellinzona
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Decisione In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
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_ACCU1
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siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti il 14 gennaio 2004 a Lugano;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA 1363/2004 di data 26 aprile 2004 del _AINQ1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile FFS dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 maggio 2004 dall'accusato;
considerato che - dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 100.- di cui all'invito 29 marzo 2004 del Procuratore pubblico;
- visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________, come avrebbe fatto se egli non avesse negligentemente omesso di comunicargli il citato pagamento;
pronuncia: 1. Il DA 1363/2004 è annullato e non si fa luogo a procdimento penale nei confronti di __________ per i fatti del 14 gennaio 2004 a Lugano.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.