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Incarto
n. DA 1616/2004 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DUF 1
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prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto a tossicomani della zona un quantitativo complessivo di almeno 2 "bolas" di cocaina;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
fatti avvenuti a Lugano in epoca imprecisata dopo il mese di febbraio 2001;
2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente ricevuto per il suo consumo personale, un quantitativo imprecisato di marijuana;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
fatti avvenuti a Lugano e a Paradiso fra il mese di ottobre 2002 e il mese di gennaio 2004;
3. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere, a Capolago il 22 aprile 2004, in occasione del suo fermo e durante il predisposto controllo di identità, usato violenza contro 3 agenti di polizia, colpendoli con dei calci;
reato previsto dall'art. 285 cifra 1 CPS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1616/2004 di data 5 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Ordina la confisca di un telefono cellulare marca Nokia con relativa carta SIM sequestratogli dalla polizia il 22 aprile 2004.
5. Ordina parimenti la devoluzione allo Stato di CHF 1'800.--, denaro sequestratogli dalla polizia il 22 aprile 2004;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 settembre 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore e l'interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 agosto 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato all'accusato che si giudicherà anche sulla revoca della sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico con decreto di accusa n. 2611/2002 del 28 ottobre 2002;
sentito il teste __________, __________;
sentito il difensore, il quale ammette il consumo di marijuana ma sottolinea che dagli atti non emerge la prova certa né della violenza contro funzionari, né dell'infrazione alla LF sugli stupefacenti. Chiede una riduzione della pena, che non sia inflitta la pena accessoria dell'espulsione, che non sia revocata la condizionale della precedente condanna e che siano dissequestrati i beni oggetto di sequestro;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
1.3. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere inflitta la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero.
4. Se deve essere ordinata la confisca di un telefono cellulare marca Nokia con relativa carta SIM sequestratogli dalla polizia il 22 aprile 2004.
5. Se deve essere ordinata la confisca e devoluzione allo Stato di CHF 1'800.-, denaro sequestratogli dalla polizia il 22 aprile 2004.
6. Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico con decreto di accusa n. 2611/2002 del 28 ottobre 2002.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1è giunto in Svizzera, entrando da Vallorbe, il 4 febbraio 2001 per chiedere asilo. Egli è subito stato trasferito a Chiasso e in seguito a Cadro e a Capolago; da circa un mese e mezzo dimora presso il centro CRS di Bellinzona.
La sua domanda di asilo non è stata accettata, ma contro la decisione è pendente un ricorso.
2. Il 22 aprile 2004 ha avuto luogo nell'ambito dell'operazione caldo04 una perquisizione del centro CRS di Capolago, presso il quale alloggiava all'epoca l'accusato.
In questa occasione sono stati controllati una trentina di richiedenti l'asilo africani, fra i quali anche ACCU 1, il quale è stato arrestato.
Nel rapporto d'arresto si legge:
"Tutti si sono comportati bene al controllo, eccetto il rubricato.
Gli agenti P.P, T. A., e G. B. al momento di entrare nella camera dell'appartamento n. 2, si sono visti aggredire dal rubricato. Utilizzando i mezzi coercitivi in maniera proporzionata alla situazione si riusciva a neutralizzare l'energumeno.
Durante tutto l'intervento, a più riprese il ACCU 1 ha tentato di colpire con calci gli agenti intervenuti.
Tradotto in ufficio, si controllavano le chiamate in causa di acquirenti di cocaina locali e si trovava una chiamata in causa per una vendita di 2 "bolas" di cocaina da CHF 40.- l'una.
Il rubricato ha negato ogni vendita di droga.
Durante la perquisizione, nei suoi effetti personali sono stati trovati CHF 1'800.- (3 bcn CHF 200.-, 5 bcn da CHF 100.-, 8 bcn da CHF 50.- e 15 bcn da CHF 20.-). In particolare si evince che sono state trovate 8 bcn da CHF 50.- e 15 bcn da CHF 20.-.
Il citato ha dichiarato che trattasi di denaro di sua proprietà. CHF 400.- provengono dai suoi risparmi sullo spillatico consegnatogli dalla CRS. I rimanenti CHF 1'400.- ha dichiarato che sono provento di lavori di giardinaggio non meglio specificati. La somma è stata sequestrata."
(cfr. act. 7, rapporto di arresto)
Sottoposto all'analisi tossicologica l'accusato è risultato positivo al THC.
3. Con decreto di accusa 5 maggio 2004 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, proponendo la condanna alla pena di 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni.
4. L'accusato ha sempre contestato di avere spacciato cocaina. Anzi, egli ha sostenuto:
- di non sapere cosa è la cocaina
- di non avere mai udito il termine bolas
- di non sapere cosa sono le bolas
- di non essere al corrente che altri asilanti africani vendono cocaina.
Per quanto concerne gli atti di violenza nei confronti degli agenti di polizia ACCU 1 durante il primo interrogatorio di fronte alle precise e dettagliate domande ricostruenti l'accaduto si è limitato ad affermare di essersi comportato bene e che quanto dichiaravano i poliziotti non era vero. Solo in seguito ha sostenuto che gli agenti lo avrebbero schiaffeggiato quando era già ammanettato e che lo avrebbero spinto sul letto per farlo sedere (ammette che in quel frangente è possibile che del tutto involontariamente abbia dato un calcio).
A suo dire i poliziotti lo accuserebbero di violenze per il solo fatto di avere trovato fra i suoi documenti un decreto di accusa del 20 ottobre 2002, nel quale era stato condannato a 10 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 2 anni per violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari.
Ha riconosciuto infine di avere fatto uso di marijuana, precisando però di aver smesso 3 mesi prima dell'arresto e questo nonostante il risultato positivo al test tossicologico.
5. Il difensore osserva che agli atti vi sono prove deboli e lacunose. Il teste ha riconosciuto l'accusato solo sulla base di una fotografia. Nessuno ha controllato la veridicità delle affermazioni concernenti la provenienza del danaro trovato in suo possesso. Il taglio delle banconote non prova niente. Solo il teste __________lo ha riconosciuto. Non vi è un certificato medico a comprova delle violenze subite dagli agenti.
Chiede una riduzione della pena, che non venga inflitta l'espulsione (subordinatamente che venga sospesa la misura), la non revoca della sospensione della precedente condanna e il dissequestro della somma di fr. 1'800.- e del cellulare.
6. Per l'art. 19 cifra 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, detiene e vende stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o la multa.
Chiunque invece, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti è punito con l'arresto o con la multa (art. 19a cifra 1 LStup).
Infine giusta l'art. 285 cifra 1 CP chiunque con violenza o minaccia impedisce ad una autorità, a un membro di un'autorità o ad un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe ad un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con la detenzione o con la multa.
7. In concreto il consumo di marijuana risulta dall'esame tossicologico ed è ammesso dall'accusato. Non vi è quindi discussione per quanto concerne la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
ACCU 1 contesta per contro di aver commesso gli altri due reati che gli vengono imputati e fornisce una propria versione di quanto successo.
Dall'esame degli atti e dalle risultanze istruttorie questo giudice giunge alla conclusione che le sue affermazioni non sono tuttavia credibili e questo per i seguenti motivi.
7.1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
Innanzitutto occorre confutare l'affermazione dell'accusato secondo la quale vi sarebbe una sorta di persecuzione dei richiedenti l'asilo africani da parte della polizia, che li giudicherebbe a torto tutti degli spacciatori e quindi non si farebbe scrupolo di accusarli di altri reati come quello di violenza.
Infatti, questo giudice nell'ambito dell'operazione "caldo04" ha già avuto modo di processare diversi compagni di ventura dell'imputato e di vedere altri incarti che li concernono. Ebbene nel presente caso per la prima volta si vede confrontato con il reato in esame; non si può quindi dire che quanto asserito dal ACCU 1 corrisponda al vero.
L'accusato sostiene di essere sceso al momento del controllo senza alcuna reazione al piano terra assieme agli altri ospiti del centro. Di essere stato lì ammanettato e di essere risalito in camera quando è stato chiamato dagli agenti, i quali ad un certo punto l'avrebbero schiaffeggiato e spinto sul letto, senza che lui abbia in qualche modo reagito (salvo eventualmente un involontario colpo con il piede).
Egli tuttavia sembra dimenticare che i poliziotti gli rimproverano di avere opposto resistenza già al loro arrivo, ancor prima di essere ammanettato. Inoltre, in occasione del primo interrogatorio, seppur confrontato con una precisa descrizione degli avvenimenti, non ha mai fatto accenno alcuno a violenze da parte degli agenti, limitandosi a contestare la loro descrizione e a sostenere di essersi comportato bene.
Non si comprende come mai l'imputato abbia atteso un secondo tempo per denunciare le asserite violenze subite, né si intravede il motivo per il quale la polizia non dovrebbe raccontare il vero.
A sfavore dell'accusato vi è pure la circostanza che già in altra occasione ha dimostrato di essere aggressivo (quella volta se l'era presa fisicamente con la polizia ferroviaria, che gli aveva chiesto il biglietto, senza averlo fatto con altri passeggeri).
In definitiva la versione degli agenti, di fronte alle incongruenze palesate nelle affermazioni e nel comportamento dell'imputato, risulta ben più credibileACCU 1 è pertanto autore colpevole di violenza o minaccia conto le autorità e i funzionari.
7.2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
L'accusato, nonostante si ostini a negare i fatti, è stato riconosciuto inequivocabilmente dal teste __________ -e questo non solo in sede di interrogatorio di polizia davanti ad una fotografia, ma anche al dibattimento- come persona che gli ha venduto cocaina.
Egli ha sempre dichiarato di essere completamente estraneo al mondo della droga e del suo traffico; durante il dibattimento, dopo il riconoscimento da parte del teste, ha tuttavia espresso considerazioni che lo lasciano apparire ben più cognito di quanto vuol far credere. Fra l'altro, come reazione immediata, ha accennato al fatto che il teste lo accusava per difendere sé stesso in quanto spacciatore (fatto che può anche essere possibile se voleva finanziare il suo consumo di cocaina ed eroina), salvo poi ritrattare il tutto (negando di averlo detto) quando l'affermazione iniziava a palesarsi pericolosa di fronte alle domande che gli venivano poste, siccome ci si addentrava nel mondo dello spaccio, che a suo dire gli era sconosciuto.
ACCU 1 è altresì stato trovato in possesso (nascosta nelle scarpe) di una per lui importante somma di denaro, che sostiene provenire in misura di fr. 400.- da risparmi sullo spillatico di settimanali fr. 90.- e in misura di fr. 1'800.- quale compenso per un'attività lavorativa come giardiniere presso una non meglio precisata signora __________ di __________.
Egli ha osservato di aver cominciato a risparmiare fr. 2.- al giorno per pagare la tassa di giudizio della procedura di ricorso. Questa affermazione appare perlomeno strana, poiché non si comprende per quale motivo egli ha continuato a risparmiare sull'esigua diaria (con la quale deve soddisfare tutti i bisogni non connessi con l'alloggio: pasti, vestiti, igiene personale, ecc.) quando aveva a disposizione la somma a suo dire guadagnata col lavoro.
Pure poco plausibile che egli si sia recato per quasi tre mesi presso qualcuno come giardiniere e non sia in grado di dare indicazioni più precise sulla persona che l'ha assunto. Inoltre avrebbe lavorato per sole due/tre ore al giorno, guadagnando al massimo fr. 40.-/50 .- per volta. Siffatta modalità di guadagno rende tuttavia ancor più sospetta la somma di fr. 1'800.- trovata in suo possesso, perché composta anche da banconote di taglio maggiore: non si intravede il motivo, né l'accusato l'ha spiegato, per il quale avrebbe cambiato parte dei soldi percepiti con altri.
Appare ben più credibile che la provenienza del danaro sia ben altra.
L'imputato ha sempre sostenuto di non sapere cos'è la cocaina e di non essere al corrente del fatto che vi erano spacciatori fra i residenti al centro (cfr. verbale 22 aprile 2004, pag. 3 e verbale 28 aprile 2004, pag. 4). Al dibattimento si è però contraddetto quando nella foga della giustificazione della presenza dei soldi nelle sue scarpe si è lasciato sfuggire che quelli fra di loro che spacciano hanno a disposizione importi superiori al suo.
Questa affermazione rende palese che quanto dichiarato in precedenza non corrisponde al vero.
In definitiva la versione dell'accusato non risulta credibile. Non vi è motivo invece di dubitare della versione del testimone, che ha riconosciuto l'imputato per avergli venduto la cocaina indicata nel decreto di accusa. Quest'ultimo è dunque autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti.
8. Per quanto concerne la pena occorre rilevare che la quantità spacciata, provata, non è enorme, ma che per quanto riguarda la violenza contro le autorità e i funzionari vi è una recidiva specifica.
L'accusato inoltre non mostra alcun rincrescimento, negando anche l'evidenza.
Questo giudice ritiene pertanto appropriata e corrispondente al grado di colpa la pena proposta dal Procuratore pubblico.
Visto l'atteggiamento assunto dall'imputato e la sua reticenza vi possono essere dubbi sulla prognosi. Tuttavia, più che altro come atto di fiducia e per non discostarsi a scapito dell'accusato dalla proposta del Procuratore pubblico, la pena della presente condanna può essere sospesa, fissando il periodo di prova in 3 anni. Deve per contro essere revocata, di fronte alla recidiva specifica, la sospensione della precedente condanna.
9. Secondo l'art. 55 CP il giudice può espellere dal territorio svizzero per un periodo da 3 a 15 anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione.
Questa pena accessoria è primariamente una misura di sicurezza.
Con il suo comportamento l'accusato ha dimostrato di non avere rispetto per il nostro ordine pubblico e di essere fonte di pericolo per la nostra sicurezza. Egli non ha alcun legame personale o famigliare con la Svizzera. Si giustifica pertanto condannarlo alla pena dell'espulsione almeno per la pena minima prevista di 3 anni.
Viste le difficoltà di ACCU 1 ad ossequiare le regole vigenti nel nostro paese e non essendoci la benché minima indicazione che il suo comportamento si modificherà in futuro, la misura inflitta deve essere effettiva.
10. In virtù dell'art. 58 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
Il giudice ordina inoltre la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti (art. 59 CP).
Per quanto concerne la somma sequestrata vi è la certezza che sia provento di reato (cfr. sopra cons. 7.2).
L'importo deve di conseguenza essere confiscato e devoluto allo Stato.
Non vi sono per contro prove che il cellulare sia stato o venga usato per delinquere. L'oggetto deve pertanto essere dissequestrato.
per questi motivi
visti gli art. 19 cifra 1 LStup, 19a cifra 1 LStup, 285 cifra 1 CP; 41, 55, 58, 59, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti, di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1616/2004 del 5 maggio 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.
condanna ACCU 1alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina la confisca e la devoluzione allo Stato di CHF 1'800.-, denaro sequestratogli dalla polizia il 22 aprile 2004.
ordina il dissequestro di un telefono cellulare marca Nokia con relativa carta SIM sequestratogli dalla polizia il 22 aprile 2004.
revoca la sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico con decreto di accusa n. 2611/2002 del 28 ottobre 2002.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando Polizia Cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 850.00 totale