Incarto n.
10.2004.169 ROC/MAM

 

Bellinzona

22 aprile 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

 

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 pensionato;

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di    1.  violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

                                        per avere, a __________, il 16.4.2003, durante un diverbio, cercando di colpirlo con un pugno in faccia e graffiandolo in viso e sul collo, commesso vie di fatto contro __________, agente della Polizia comunale di __________, mentre compiva un atto rientrante nelle proprie attribuzioni;

 

2.    vie di fatto

 

                                       per avere, nelle circostanze di cui sopra, commesso vie di fatto contro

                                       __________, come attestato da certificato medico in atti;

 

3.    danneggiamento intenzionale della segnaletica stradale,

 

                                       per avere, a __________, il 16.4.2003, nonostante l’invito a non mettere in moto

                                       perché la vernice era ancora fresca, compiendo manovra di retromarcia per

                                       uscire dal parcheggio, intenzionalmente danneggiato la demarcazione dei

                                       posteggi appena verniciata sul campo stradale;

 

fatti avvenuti                      nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

 

reati previsti                      dagli artt. 285 cifra 1, 126 cpv. 1 CP, art. 98 LCStr;

                                   

 perseguito                        con decreto d'accusa no. 1224/2004 dell’8 aprile 2004 del Procuratore Pubblico Moreno Capella che propone la condanna del prevenuto:

 

                                 1.     Alla multa di fr. 1'000.—(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

 

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).

 

ed inoltre                     -     Decreta non doversi far luogo a procedimento penale contro l’accusato anche per i reati di “lesioni semplici” e “impedimento di atti dell’Autorità”, perché compresi nei reati indicati a rubrica.

 

                                   -     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

 

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       20 aprile 2004;

 

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 22 aprile 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;  

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento del prevenuto da tutti i capi d’imputazione;

 

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                   

1.È __________ autore colpevole di

 

1.1.    violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

 

                                        per avere, a __________, il 16.4.2003, durante un diverbio, cercando di colpirlo con un pugno in faccia e graffiandolo in viso e sul collo, commesso vie di fatto contro __________, agente della Polizia comunale di __________, mentre compiva un atto rientrante nelle proprie attribuzioni;

 

1.2.   vie di fatto

 

per avere, nelle circostanze di cui sopra, commesso vie di fatto contro __________, come attestato da certificato medico in atti;

 

1.3.   danneggiamento intenzionale della segnaletica stradale,

 

per avere, a __________, il 16.4.2003, nonostante l’invito a non mettere in moto perché la vernice era ancora fresca, compiendo manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio, intenzionalmente danneggiato la demarcazione dei posteggi appena verniciata sul campo stradale;

 

                                                                  2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se deve

                                            essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

 

3.  In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

         concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

 

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere  

        iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

        pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

 

5.    In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

                                                misura.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte, benché regolarmente edotta dal Giudice in tal senso nel corso del dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                  gli artt. 285 cifra 1, art. 98 LCStr, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

 

richiamata                         la nota dottrina di cui al BASLER KOMMENTAR, Strafgesetzbuch II, n. 1787 ad art. 285 CPS, pag. 1787, giusta la quale l’art 126 CPS è consumato dall’art. 285 CPS;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.1, 1.3., 2, 4 e 5 e negativamente al quesito 1.2, venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;

 

dichiara                          __________ ;

 

                                        colpevole di

 

                                    1.  violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

                                        per avere, a __________, il 16.4.2003, durante un diverbio, cercando di colpirlo con un pugno in faccia e graffiandolo in viso e sul collo, commesso vie di fatto contro __________, agente della Polizia comunale di __________, mentre compiva un atto rientrante nelle proprie attribuzioni;

 

2.   danneggiamento intenzionale della segnaletica stradale,

per avere, a __________, il 16.4.2003, nonostante l’invito a non mettere in moto perché la vernice era ancora fresca, compiendo manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio, intenzionalmente danneggiato la demarcazione dei posteggi appena verniciata sul campo stradale;

 

 

proscioglie                      __________

 

                                        dall’accusa di vie di fatto

 

di conseguenza

 

condanna                        __________,

 

                                 1.     Alla multa di fr. 800.- (ottocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in cso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

 

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).

 

ordina                       3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

 

 

Intimazione:

 

 

 

 

 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

 Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

 Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

 Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

 Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                   

 

La sentenza è definitiva

 

 

Il giudice:                                                                               Il segretario:

 

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

 

 

 

 

 

Distinta spese a carico di ACCU 1

 

fr.     800.00         multa

fr.     100.00         tassa di giustizia

fr.     200.00         spese giudiziarie

Fr. 1'100.00          Totale