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Incarto
n. DA 1751/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Michela Vismara in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 ( DI 1 )
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accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l'autovettura Volvo targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 22 marzo 2004, concludente per uno stato di ebrietà "lieve", malgrado fosse già stato condannato nel 1999 per analogo reato;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a __________ (recte: __________) il 22 marzo 2004;
2. opposizione alla prova del sangue
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;
fatti avvenuti a __________ il 22 marzo 2004;
perseguito con decreto d’accusa DA 1751/2004 del 17 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'imputato:
1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,
2. alla multa di fr. 1200.–,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 1° giugno 2004 dall'imputato;
indetto il dibattimento 22 ottobre 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, che – in sintesi – non nega i reati come tali né intende sminuire la gravità dei medesimi, ma postula una congrua riduzione della pena detentiva e una multa non superiore a fr. 300.–, sottolineando la lieve ebrietà inerente all'attuale e al precedente episodio, il tempo trascorso dai fatti del 1998, la condotta per il resto sostanzialmente incensurata dell'imputato (che guida da 30 anni percorrendo per lavoro 50 000.– km l'anno senza mai essere incorso in un incidente), le ripercussioni finanziarie e lavorative già patite dall'interessato in seguito alla revoca della licenza di condurre e la precaria situazione economica risultante dagli atti prodotti dalla difesa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e/o di opposizione alla prova del sangue, commesse nelle circostanze di cui sopra;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 e cpv. 3 LCS; 41, 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA 1751/2004 del 17 maggio 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,
2. alla multa di fr. 600.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
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Intimazione a: |
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della Circolazione, Camorino (80274), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria.
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 600.– multa
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 1100.– totale