Incarto n.
10.2004.224

DA 1815/2004

Bellinzona

24 gennaio 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, a Bellinzona, presso l'esercizio pubblico, __________, Piazza del Sole, in data 16 gennaio 2004, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________,

                                        e meglio, colpendolo al volto con un pugno cagionandogli le lesioni riportate sul certificato medico di data 16 gennaio 2004 dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e in particolare una ferita lacero contusa alla palpebra superiore;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS, richiamato l'art. 66 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1815/2004 di data 24 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.       Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 giugno 2004 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 24 gennaio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizioine dei testi;

 

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito, per avere agito per legittima difesa, ex art. 33 cpv. 1 CPS. Osserva come la versione dei fatti fornita dalla parte lesa sia stata smentita dai testi sentiti in aula, mentre quella dell’accusato è risultata essere credibile. Il pugno sferrato da quest’ultimo rappresenta pertanto una difesa legittima e proporzionata ad un aggressione ingiustificata;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L'imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004?

                                        2.    L’imputato ha agito per legittima difesa?

                                        3.    In caso di risposta affermativa al punto n. 1 deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 33 cpv. 1, 123 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,

                                        per i fatti compiuti a Bellinzona il 16 gennaio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004,

                                        per avere agito per legittima difesa, art. 33 cpv. 1 CPS;

 

 

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         60.00       testi                      

                                        fr.                      410.00       totale