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Incarto
n. DA 1815/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a Bellinzona, presso l'esercizio pubblico, __________, Piazza del Sole, in data 16 gennaio 2004, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________,
e meglio, colpendolo al volto con un pugno cagionandogli le lesioni riportate sul certificato medico di data 16 gennaio 2004 dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e in particolare una ferita lacero contusa alla palpebra superiore;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS, richiamato l'art. 66 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1815/2004 di data 24 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 giugno 2004 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 gennaio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizioine dei testi;
sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito, per avere agito per legittima difesa, ex art. 33 cpv. 1 CPS. Osserva come la versione dei fatti fornita dalla parte lesa sia stata smentita dai testi sentiti in aula, mentre quella dell’accusato è risultata essere credibile. Il pugno sferrato da quest’ultimo rappresenta pertanto una difesa legittima e proporzionata ad un aggressione ingiustificata;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L'imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004?
2. L’imputato ha agito per legittima difesa?
3. In caso di risposta affermativa al punto n. 1 deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33 cpv. 1, 123 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti a Bellinzona il 16 gennaio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004,
per avere agito per legittima difesa, art. 33 cpv. 1 CPS;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 410.00 totale