Incarto n.
10.2004.246 ROC/MAM

DA 2222/2004

Bellinzona

25 novembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

 

sedente con __________ in qualità di Segretario assessore, per giudicare

 

 

_ACCU1

 

prevenuto colpevole di    vie di fatto                                                                   

 

                                        per avere, a __________, il 19 febbraio 2004, commesso vie di fatto nei confronti di ___ prendendolo per il maglione all'altezza dello sterno;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

 

reato previsto                     dall'art. 126 cpv. 1 CP;

richiamato                         l'art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP;

 

perseguito                         con decreto d'accusa no. 2222/2004 del 28 giugno 2004 del Sostituto Procuratore Pubblico che propone la condanna del prevenuto:

 

                                 1.     Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

 

                                 2.     Per ogni pretesa la parte civile è rinviata al competente foro civile.

 

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

 

ed inoltre                   4.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

                                       30 (trenta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di

                                       Bellinzona il 04 ottobre 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv.

                                       2 CPS).

 

                                5.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.        

 

 

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       6 luglio 2004;

 

indetto                               il pedissequo dibattimento 25 novembre 2004, al quale hanno partecipato il prevenuto, come pure la parte civile, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto 27 settembre 2004 ha dichiarato di non volere presenziare allo stesso confermando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;   

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e chiede il

                                        risarcimento dei danni materiali e morali per un ammontare pari ad almeno

                                        complessivi Fr. 873,05 (spese legali sostenute) come al suo scritto del 24

                                        novembre 2004 agli atti;

 

sentito                              l'accusato il quale chiede l’assoluzione dal capo d’imputazione

                                        di cui al decreto d’accusa;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

1.    È _ACCU1 autore colpevole di

 

                                       vie di fatto

 

                                        per avere, a __________, il 19 febbraio 2004, commesso vie di fatto nei confronti di ____ prendendolo per il maglione all'altezza dello sterno;

 

2.     Ha agito per legittima difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?

                                  

                                       3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1. e negativa al quesito 2., se

                                       deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

 

4.     In caso di risposta affermativa al quesito 3., se la pena deve essere attenuata

        in applicazione dell’art. 64 CPS (avendo agito nell’impeto d’ira determinato da

        ingiusta provocazione o offesa) ed in che misura.

 

5.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

                                  

6.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso

        alla pena di 30 (trenta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero

        Pubblico di Bellinzona il 04 ottobre 2001

 

                                7.     In caso di risposta negativa al quesito no. 6, se l’accusato deve essere

        ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

 

8.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere 

        iscritta a casellario giudiziale.

 

9.    In caso di risposta affermativa al quesito 1.e negativa al quesito 2., se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

 

10.    Se la pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile.

 

11.    In caso di risposta negativa al quesito no. 10., se deve essere integralmente 

                                        ammessa la pretesa di parte civile.

 

12.  Oppure in misura minore.

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte, informata dal Giudice al riguardo, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

richiamati                          gli artt. 126 cpv. 1 CP, 41 cifra 3 cpv. 2 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1, 3, 7, 9 e 10 negativamente ai quesiti 2, 4, 6, 8;

 

                                        venendo contestualmente a cadere il quesito no. 5, 11, 12;

 

 

dichiara                           _ACCU1i

 

                                        colpevole di vie di fatto

 

                                        per avere, a __________, il 19 febbraio 2004, commesso vie di fatto nei confronti di ___ prendendolo per il maglione all'altezza dello sterno;

 

 

di conseguenza

 

 

condanna                         _ACCU1,

 

 

                                 1.     Alla multa di fr. 50.-- (cinquanta), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

 

                                 2.     Per ogni pretesa la parte civile, è rinviata al competente foro civile.

 

3.   Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr.  100.--.

 

ed inoltre                   4.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

                                       30 (trenta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di

                                       Bellinzona il 04 ottobre 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3

                                       cpv. 2 CPS).

 

ordina                        5.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

                                       

 

Intimazione:

 

 

 

 

 

 

                                       

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

 

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese a carico di _ACCU1

 

fr.   50.00           multa

fr.  100.00          tassa di giustizia

fr.  100.00          spese giudiziarie

 

Fr. 250.00           Totale