Incarto n.
10.2004.253/CEG

DA 2320/2004

Bellinzona

24 marzo 2005

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di 1. coazione,

                                        per avere, il 1. maggio 2003, a L__________, presso l’abitazione della moglie V__________ (1934), superando la resistenza da lei opposta, abbassandole con forza pantaloni e mutande, lasciandola quindi denudata nella parte inferiore del corpo, ovvero usando violenza, costrettola a tollerare un atto;

 

                                 2.     molestie sessuali,

                                        per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sopra, mediante vie di fatto molestato sessualmente una persona, e meglio per avere,

                                        - denudato la moglie (cfr. sopra pto. 1);

                                        dopo di che, ordinando alla stessa di raggiungere la camera da notte e dopo che questa vi aveva dato seguito e si era ritrovata sdraiata sul letto e che egli stesso si era tolto calzoni e mutande, benché consapevole che ella non era d’accordo,

                                        - salitole sopra, toccatola sulla vulva e tentato di avere un rapporto sessuale con lei;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reati                                  previsti dagli art. 181 rispettivamente 198 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 12.07.2004 no. DA 2320/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi di arresto dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

                                        e decreta l’abbandono del procedimento penale per i reati di coazione sessuale e violenza carnale per l’insufficienza degli elementi di prova riferiti alla realizzazione del presupposto degli atti di “costrizione efficace”;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 13 luglio 2004;

 

indetto                               il dibattimento 24 marzo 2005, al quale sono comparsi:

                                       ACCU 1,

                                       DIFE 1,

                                       AINQ 1,

                                       CIVI 1,

                                       PATR 1

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

 

ordinato                             il dibattimento a porte chiuse (art. 89 cpv. 2 CPP), su richiesta della parte civile; considerato che il reato di molestie sessuali è contenuto nel titolo quinto del Codice Penale (“Dei reati contro l’integrità sessuale”) e tenuto conto che i temi in discussione sono attinenti alla sfera sessuale delle parti, appare preponderante la tutela di questi aspetti rispetto all’interesse della pubblicità dell’udienza;

 

respinta                             per le considerazioni già espresse nell’ordinanza sulle prova la domanda della difesa di procedere all’audizione testimoniale della Signora E__________;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato;

 

respinta                             nuovamente la domanda della difesa di procedere all’audizione testimoniale della Signora E__________, poiché dall’interrogatorio dell’accusato non sono emersi fatti nuovi e poiché appare ininfluente sentire un teste che non ha assistito ai fatti e possa unicamente riferire sulla situazione psicologica e sul comportamento della parte civile, qui di relativa rilevanza;

 

sentiti                               l’accusa, la quale postula la conferma del decreto d’accusa;

 

                                         il patrocinatore di parte civile, il quale domanda a sua volta la conferma del decreto d’accusa;

 

                                        il difensore, che chiede il proscioglimento del proprio assistito, il quale mai ha usato violenza o minaccia o impedito in qualche modo la liberta personale della moglie né ha compiuto atti contro la di lei volontà.

                                        In via subordinata, nella denegata ipotesi di una condanna, egli chiede una sensibile riduzione della pena proposta;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

                              1.1.     coazione, per avere, il 1. maggio 2003, a __________, presso l’abitazione della moglie V__________ (1934), superando la resistenza da lei opposta, abbassandole con forza pantaloni e mutande, lasciandola quindi denudata nella parte inferiore del corpo, ovvero usando violenza, costrettola a tollerare un atto?

 

                              1.2.     molestie sessuali, per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sopra, mediante vie di fatto molestato sessualmente una persona, e meglio per avere,

                                        - denudato la moglie (cfr. sopra pto. 1.1);

                                        dopo di che, ordinando alla stessa di raggiungere la camera da notte e dopo che questa vi aveva dato seguito e si era ritrovata sdraiata sul letto e che egli stesso si era tolto calzoni e mutande, benché consapevole che ella non era d’accordo,

                                        - salitole sopra, toccatola sulla vulva e tentato di avere un rapporto sessuale con lei?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

 

preso atto                          che in data 24/25 marzo 2005 l’accusato, per il tramite del proprio difensore, ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo contestualmente la motivazione scritta;

 

                                        da qui le presenti motivazioni;

 

 

considerato                      in fatto e in diritto,

 

 

                                1.    Nato, nel 1934, e cresciuto a S__________ ove ha frequentato le scuole elementari, ACCU 1, nella sua giovinezza e fino alla chiamata di leva, ha svolto l’attività di agricoltore. Confrontato poi nella propria terra natìa a difficoltà nella ricerca di un’occupazione fissa e redditizia, egli si è spinto in Svizzera nel 1960, ove, da “stagionale”, è stato assunto come contadino presso l’azienda G__________ e poi come operaio dalla ditta R__________.

 

                                       Nel 1963 l’accusato ha conosciuto V__________, classe 1934, giunta in Ticino dalla provincia di T__________. Nel luglio 1964 i due si sono sposati, stabilendosi a Q__________; dall’unione sono nati i figli M__________, e C__________. La famiglia ha sempre abitato nel Bellinzonese ove i coniugi hanno acquistato un appartamento di 4 ½ locali.

 

                                       Professionalmente, l’accusato è stato, da metà anni Sessanta in poi, dipendente della ditta M__________, dell’agenzia di sorveglianza “T__________” e della P__________.

 

                                       In pensione dal 1997, ACCU 1 ha dichiarato durante l’istruttoria e ancora in aula (cifrando verso l’alto, in fr. 2'500.-- ca., le sue entrate mensili) di percepire ca. fr. 1’200.-- al mese dall’AVS, fr. 625.-- di “complementare” compresa e ca. fr. 100.-- al mese dal secondo pilastro (cfr. anche doc. causa civile prodotti dalla difesa al dibattimento).

 

                              1.1.    Dal 1998 la moglie ha abbandonato l’appartamento coniugale, andando ad abitare a L__________. Il marito ha sottolineato che la scelta del luogo non è stata casuale, bensì dettata dalla volontà della moglie di essere vicina al Casino Kursaal ove spesso si recava per giocare e che a seguito di quest’insana passione la moglie gli chiedeva soldi in continuazione: ciò che avrebbe generato la destabilizzazione del rapporto coniugale. La figlia M__________ ha confermato davanti alla polizia (verbale 30.6.03, pag. 2) l’attitudine al gioco (prima tombola, poi slot machines) della madre, evidenziando come questo fosse il motivo principe della sua dipartita dall’abitazione famigliare.

 

                                       Sempre dal 1998 le parti, per i loro dissidi interni, hanno cominciato a frequentare il tribunale civile, inizialmente, in due occasioni, per i (falliti) tentativi di conciliazioni allora obbligatori prima dell’avvio di una causa di divorzio.

                                       Nell’aprile 2003 la moglie ha avviato davanti alla Pretura di __________ un’azione di separazione a tempo indeterminato; i patrocinatori delle parti, al dibattimento, hanno indicato essere a buon punto una soluzione consensuale alla vertenza civile.

 

                              1.2.    A dire dell’accusato la vita sessuale con la moglie è sempre stata soddisfacente; negli ultimi tempi, causa i di lui problemi fisici, egli si sarebbe limitato per di più a dei “toccamenti sessuali” (cfr. verbale di polizia 27 giugno 2003, pag. 2 e 6), consenziente, in quei casi, la moglie.

 

                                       ACCU 1 è affetto da diabete mellito di tipo 2 dal 1995, di lieve ipertensione e di iperlipidemia che lo constringe da un paio d’anni all’assunzione di medicamenti giornalieri (verbale 21.7.03 dr. med. T__________); nell’aprile 2002 ha subìto un ictus.

                                       A causa del diabete egli non riesce praticamente più ad avere un’erezione completa, in ogni caso per avere rapporti necessita dell’aiuto del partner (verbale davanti al PP 30.6.03, pag. 3); a volte ottiene l’eiaculazione con “il pene molle” (verbale di polizia 23.6.03, pag. 6). Tale situazione è di fatto confermata dal suo medico curante “considerata la patologia di base, l’età, lo stato generale, la terapia medicamentosa, gli antecedenti infortunistici e di malattie” (verbale 21.7.03 dr. med. T__________, pag. 2).

 

 

                                2.    I fatti oggetto del decreto d’accusa e del conseguente dibattimento penale sono avvenuti nel primo pomeriggio del 1. maggio 2003 a L__________, nell’appartamento della Signora V__________.

 

                              2.1.    A titolo di premessa va spesa qualche parola sulle risultanze dibattimentali e dell’istruttoria, acquisite agli atti senza opposizioni delle parti.

 

                                       Le versioni rese dai due protagonisti, unici presenti, risultano praticamente univoche negli antecedenti e nei momenti seguenti i fatti che costituirebbero reato. Questi ultimi, per contro, nella descrizione della Signora assumono connotati di maggiore gravità, in un climax di azioni, che se ammesse acriticamente come accadute, condurrebbero a sanzioni penali ben più gravi di quelle proposte dal Procuratore pubblico. Non si può tuttavia non fare astrazione dalle impressioni soggettive della moglie nonché dall’acredine che lei stessa, complice la situazione famigliare dissestata, cova nei confronti del marito. Ancora al dibattimento, nonostante i recenti accordi raggiunti nell’ambito della procedura civile di divorzio, la moglie ha mostrato di essere scossa ed offesa per l’accaduto.

 

                              2.2.    Questo giudice, seguendo del resto il Procuratore Pubblico, ha ritenuto di poter distanziarsi nel proprio esame fattuale e giuridico dai racconti resi dalla moglie, attenendosi invece a quella dell’accusato stesso, il quale - va pur detto, a sostegno della sua credibilità - ha sempre mantenuto una linea di racconto univoca, pur con qualche imprecisione, nelle occasioni in cui è stato sentito: dapprima dalla polizia in data 27 giugno 2003 (doc. 1.1., in seguito: “verbale polizia”), poi, il giorno seguente, dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto (doc. 3.4., in seguito: “verbale GIAR”) e ancora davanti al Procuratore Pubblico il 30 giugno 2003 (doc. 2.4., in seguito: “verbale PP”) e il 10 luglio 2003 nel confronto con la moglie (doc. 2.6., in seguito: “verbale confronto PP”).

                                       Infine, ma non da ultimo, in ossequio ai noti principi dell’oralità e dell’immediatezza che reggono il nostro rito penale, fondamentale risulta quanto affermato dall’accusato stesso al dibattimento.

                                       Agli interrogatori davanti al magistrato e in aula è sempre stato presente un legale a patrocinio dell’accusato.

 

                                       Le parole di quest’ultimo, insomma, risultano più che sufficienti per dipingere il quadro di quanto accaduto: sulla sua versione, sfrondata da ogni (eventuale) iperbole, si fonda il presente giudizio, così come del resto - è bene ripeterlo - si è basata l’accusa allorquando ha redatto il proprio decreto, che per il Procuratore Pubblico ha indicato “poteva essere più rigoroso, ma ha tenuto debito conto delle particolarità del caso”.

 

 

                                3.    Il 1. maggio 2003, in mattinata, l’accusato ha ricevuto una telefonata dalla moglie che gli chiedeva di portarle del denaro (in un’entità che non ha potuto essere definita precisamente, ma compresa tra fr. 100.-- e fr. 300.--) da giocare al casino.

                                      

                                       Il marito le rispondeva che avrebbero dovuto prelevare i soldi dal bancomat assieme, poiché egli in grado di utilizzare la tessera solo con un aiuto esterno (cfr. verbale PP, pag. 3).

 

                                       Nel primo pomeriggio l’accusato, con la propria autovettura, si è quindi recato dalla moglie a L__________, ove, dopo aver suonato il campanello, gli è stata aperta la porta d’entrata. Quel giorno egli era “nervoso per il continuo chiedermi soldi” (verbale polizia, pag. 3).

 

 

                                 4.     Il procedimento penale è stato aperto a seguito di denuncia penale 30 maggio 2003 (doc. 4.1.) della moglie per violenza carnale e “per ogni altro reato contro l’integrità sessuale”.

 

                                        A seguito delle prime risultanze d’istruttoria, il Procuratore Pubblico ha ordinato, il 28 giugno 2003, l’arresto dell’accusato, confermato il giorno stesso dal GIAR (doc. 3.3. e 3.4.) e procrastinato sino all’11 luglio 2003 (doc. 7.8).

 

                                        Al termine dell’istruttoria, il Procuratore Pubblico ha emesso in data 12 luglio 2004 un decreto d’accusa in cui ha proposto la condanna di ACCU 1 alla pena di tre mesi di arresto, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per i reati di coazione (art. 181 CP), “per avere, il 1. maggio 2003, a L__________, presso l’abitazione della moglie V__________ (1934), superando la resistenza da lei opposta, abbassandole con forza pantaloni e mutande, lasciandola quindi denudata nella parte inferiore del corpo, ovvero usando violenza, costrettola a tollerare un atto”, e per molestie sessuali (art. 198 CP), “per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sopra, mediante vie di fatto molestato sessualmente una persona, e meglio per avere, denudato la moglie (cfr. sopra pto. 1), dopo di che, ordinando alla stessa di raggiungere la camera da notte e dopo che questa vi aveva dato seguito e si era ritrovata sdraiata sul letto e che egli stesso si era tolto calzoni e mutande, benché consapevole che ella non era d’accordo, salitole sopra, toccatola sulla vulva e tentato di avere un rapporto sessuale con lei”.

                                        Contestualmente l’autorità inquirente ha abbandonato il procedimento per i reati di coazione sessuale e di violenza carnale “per l’insufficienza degli elementi di prova riferiti alla realizzazione del presupposto degli atti di costrizione efficace”.

 

                                        Al decreto si è tempestivamente opposto l’accusato; da qui la celebrazione del dibattimento.

                                  

 

                                5.    Nel primo verbale istruttorio, reso davanti alla Polizia, così l’accusato ha descritto i fatti avvenuti una volta entrato nell’appartamento (verbale polizia, pag. 3): “Appena in casa, ci siamo accomodati entrambi sul divano del salotto. Io mi sono alzato e mi sono messo dinnanzi a lei. Nel frattempo si è pure alzata anche lei. Senza dire una parola, le ho abbassato i pantaloni che indossava (...). Una volta che i pantaloni sono caduti all’altezza delle caviglie, V__________ ha alzato i piedi, così da toglierli del tutto. Fatto ciò, le ho poi abbassato le mutande e lei ha completato l’opera - come fatto con i pantaloni - togliendosele del tutto”.

                                       Questa versione è stata confermata in aula da ACCU 1 (verbale dibattimento): “Preciso che dopo che io le ho abbassato i pantaloni, fu lei a toglierseli del tutto”.

                                      

                                       E’ poi ACCU 1 stesso che meglio delinea gli atti da lui compiuti nonché il vano tentativo di resistenza della moglie:

 

-    “Rammento che quando stavo per abbassarle le mutande, lei faceva resistenza, tenendole con le mani. Senza doverla picchiare e senza doverle strappare le mutande, sono comunque riuscito ad abbassargliele” (verbale polizia, pag. 5). Più avanti (pag. 6) egli ha precisato che “i pantaloni e le mutande sono scesi assieme” e che la resistenza della moglie era avvenuta quindi all’atto dell’abbassamento contemporaneo di pantaloni e mutande.

 

-    “Io e mia moglie avevamo avuto il tempo di scambiarci solo alcune parole; non escludo che avessimo parlato dei soldi che io avrei dovuto darle. Ad un certo momento lei si alzò dal divano. Io le afferrai pantaloni e mutande e gli abbassai insieme in un colpo solo (...) Si è trattato di un gesto improvviso al quale non avevo fatto precedere alcuna frase o alcuna minaccia o avvertimento (...) E’ vero che mia moglie non voleva farsi abbassare i pantaloni, tuttavia non ha gridato né gesticolato. Semplicemente ha cercato di tenerseli su, senza però riuscirci” (verbale PP, pag. 3).

 

-    “(...) per me era chiaro che V__________ non era d’accordo di farsi togliere i pantaloni. Questo l’ho capito perché mentre cercavo di abbassarglieli lei si teneva i pantaloni e le mutande. E’ quindi vero che ho dovuto impiegare un po’ di forza per toglierle pantaloni e mutande” (verbale PP, pag. 2).

 

                                       Una volta lasciata la moglie nuda nella parte inferiore del corpo, l’accusato ha così spiegato come i due si siano trasferiti in camera da letto: “Ho ordinato a mia moglie di alzarsi in piedi, ma voglio precisare subito che non l’ho picchiata. E’ vero che l’ho aiutata ad alzarsi, afferrandola per un braccio” (verbale PP, pag. 2, ns. sott.). “Le ho poi detto “andiamo nel letto”. V__________a senza rispondermi mi ha seguito in camera da letto” (verbale polizia, pag. 4).

 

 

                                6.    Il Procuratore Pubblico ha ravvisato il reato di coazione per avere l’accusato, “presso l’abitazione della moglie, superando la resistenza da lei opposta, abbassandole con forza pantaloni e mutande, lasciandola quindi denudata nella parte inferiore del corpo, ovvero usando violenza, costrettola a tollerare un atto”.                                                            

 

                              6.1.    Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la detenzione o con la multa (art. 181 CP).

 

                                       I presupposti oggettivi del reato consistono nell’uso di un mezzo coercitivo (violenza o minaccia o intralcio della libertà d’agire), nel carattere illecito della coazione, nel comportamento della vittima indotto dalla coazione e nel nesso di causalità fra la coazione e il comportamento della vittima (Corboz, Les infractions en droit suisse, I, Berna 1002, nn. 2-36, pagg. 650-657).

 

                                       La definizione di “violenza” è fonte di discussione in dottrina e giurisprudenza (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, pag. 110; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch II, Basilea-Ginevra-Monaco 2003, n. 18 ad art. 181 CP, pag. 908).

                                       Unanimità vi è comunque sul fatto che tipo e intensità della violenza vadano determinati in base a criteri relativi alla fattispecie (per tutti DTF 101 IV 44); essa non deve necessariamente essere di misura tale da rendere la vittima incapace a resistere (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad art. 181 CP, pag. 678; DTF 101 IV 69), ma è sufficiente che sia atta a far compiere o tollerare un atto dalla vittima contro la di lei volontà (DTF 101 IV 44).

                                       Non è richiesta la vis absoluta; è sufficiente la vis compulsiva, cioè una forza che conduce la contraria volontà della vittima nella direzione voluta dall’autore, con lo scopo di fare in modo che la prima faccia, ometta o tolleri qualcosa che non avrebbe fatto, omesso o tollerato di propria sponte e se non vi fosse stata costretta (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 22 ad art. 181 CP, pag. 909; Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 181 CP, pag. 678).

 

                                       Per costante giurisprudenza vi è illiceità nella coazione allorquando il mezzo o lo scopo è contrario al diritto o quando il mezzo è sproporzionato rispetto allo scopo perseguito o ancora quando per raggiungere uno scopo legittimo viene utilizzato un mezzo coercitivo in sé conforme al diritto, ma che costituisce, per le circostanze, un mezzo di pressione abusiva o contraria ai buoni costumi (DTF 106 IV 125 cons. 3a).

                                       Il mezzo illecito deve condurre il destinatario ad adottare un comportamento che non avrebbe avuto se avesse avuto la propria libertà di decisione (DTF 120 IV 19).

                                       Giusta l’art. 181 CP il comportamento della vittima, provocato volontariamente attraverso l’illecita coazione, può consistere nel fare, nell’omettere o nel tollerare un atto.

                                       La coazione è un’infrazione di risultato, così che perché sia consumata è necessario che la vittima cominci ad adottare il comportamento voluto dall’autore (Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 181 CP, pag. 657; Stratenwerth/Jenny, op. cit., pag. 110; Trechsel, op. cit., n. 9 ad art. 181 CP, pag. 680; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7. ed., Zurigo 1997, pag. 347).

 

                                       Dal profilo soggettivo è richiesto il dolo; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., nn. 37 seg., pagg. 657 seg.; Trechsel, op. cit., n. 14 ad art. 181 CP, pag. 682; DTF 120 IV 22).

 

                              6.2.    ACCU 1 - parole sue - ha abbassato con (una certa) forza pantaloni e mutande alla moglie, la quale ha opposto resistenza, ciò che è stato da lui chiaramente ravvisato. Del resto, a dire dello stesso accusato, la moglie era solitamente consenziente al rapporto sessuale (tanto che spesso lo aiutava); il fatto che invece, quel 1. maggio, la medesima non fosse consenziente era quindi “inabituale” e indice di evidente sua volontà di non accondiscendere il marito, che per eliminare tale opposizione, per farle tollerare un atto, ha dovuto usare forza, violenza.

 

                                       Sull’intensità della vis del marito e della resistenza opposta dalla moglie non bisogna dimenticare che trattasi di due persone in età assai avanzata con forze - sia per compiere atti che per resistervi - alquanto limitate. Il tutto va quindi ricondotto in proporzione alla fattispecie: da un lato un settantenne che con la forza che può abbassa pantaloni e mutande ad una donna di quasi pari età, debilitata da un’operazione di asportazione di un tumore al rene sinistro, la quale, in tali limiti, oppone resistenza cercando di “tenerseli su”.

 

                                       Poco importa che il movimento finale di sfilare i pantaloni sia o meno avvenuto per opera della moglie: il marito già le significato con la forza che egli poteva dimostrare, le proprie intenzioni, alle quali lei, pur non consenziente, non avrebbe dovuto né potuto opporsi.

 

                                       Pur di transenna, per quanto qui rilevante, sia detto che appare verosimile che la moglie,e oltre alla pressione fisica, abbia subìto, una certa qual pressione psicologica per il “rischio” di non ricevere i soldi richiesti, che il marito, a quel momento, non aveva ancora con sé. ACCU 1 ha più volte affermato che “quando sono giunto a casa sua ho pensato: “ti do i soldi, ma almeno fatti toccare” e “io ho commesso questo abuso su mia moglie V__________, poiché dovevo darle i soldi. Per un attimo ho pensato: “io pago e prendo quello che voglio” (verbale polizia, pagg. 5 e 6) e, ancora, di aver pensato “che se già dovevo darle dei soldi che almeno mi desse qualche soddisfazione” (verbale PP, pag. 3).

 

                                       L’esame non deve tuttavia spingersi oltre: la semplice lettura della descrizione dei fatti esposta dal marito (cfr. cons. 5), mostra realizzati i presupposti della coazione, reato per cui, quindi ACCU 1, va condannato.

 

 

                                7.    Queste le parole dell’accusato - verbalizzate in istruttoria e ribadite davanti a questo giudice (con la precisazione di non aver toccato i seni) - di quanto avvenuto in seguito, nella camera da letto: “Giunti in questo locale, lei si è sdraiata sul letto con la schiena che poggiava sulle lenzuola. Mi sono sdraiato a fianco a lei ed ho iniziato a toccarla “sotto”, sulla figa. Non le ho infilato le dita dentro. L’ho semplicemente accarezzata” (verbale polizia, pag. 4).         “Quando sono salito sopra di lei l’ho toccata per alcuni minuti nelle parti intime” (verbale PP, pag. 4), e, ancora: “Io iniziai a toccarla, ma la cosa non durò neppure 5 minuti. In particolare la toccai sulla vagina (...). Mi sono tolto pantaloni e mutande (...) In effetti era mia intenzione di avere un rapporto sessuale con mia moglie, tuttavia non ci sono riuscito” (verbale confronto PP, pag. 3).

                                      

                                       La Signora non era consenziente e l’accusato se ne era perfettamente reso conto (peraltro già prima quando ancora nel salotto, la moglie aveva opposto resistenza all’abbassamento di pantaloni e mutande):

 

-    “Mi sono limitato a toccarla tra le gambe sui genitali, ma non sono riuscito ad avere un’erezione. Ribadisco quello che ho già avuto modo di dire in occasione dell’interrogatorio di polizia che per me era chiaro che V__________ non voleva farsi toccare nelle sue parti intime, tuttavia l’ho fatto ugualmente (...) E’ vero che mia moglie mi ha detto che non voleva farsi toccare, ma non mi ha detto perché” (verbale PP, pag. 3).

 

-    “V__________ non voleva assolutamente essere toccata sulla parte intima da me” (verbale polizia, pag. 6);

 

-    “(...) ero consapevole del fatto che mia moglie non voleva aver alcun rapporto con me” (verbale PP, pag. 3).

 

-    “Ho risposto ad entrambi [inteso: i miei figli], singolarmente, che io non avevo violentato nessuno, ma semplicemente avevo abbassato i pantaloni, toccato “sotto” V__________ e che lei era d’accordo. Sono cosciente di aver raccontato una balla ad entrambi i miei figli” (verbale polizia, pag. 7).

 

                                       Ciò malgrado l’accusato, dopo aver toccato la moglie sulla vulva, ha tentato di avere un rapporto sessuale con lei:

 

-    “E’ giusto dire che io quel giorno ho cercato di penetrare mia moglie, cioè di avere un rapporto sessuale completo con lei, senza tuttavia riuscirci (verbale PP, pag. 3);

 

-    “(...) il mio pene non si alzava e quindi ho desistito” (verbale PP, pag. 4).

 

-    “Se il mio uccello fosse venuto su, sicuramente l’avrei penetrata” (verbale polizia, pag. 5).

 

-    “Sicuramente se quel giorno il mio uccello avesse funzionato, io avrei penetrato (...) mia moglie V__________. Se il tutto non è successo, è unicamente perché il pene non ha funzionato” (verbale polizia, pag. 6, e, praticamente con le medesime parole, al dibattimento).

 

-    “Mi sono sdraiato a fianco a lei ed ho iniziato a toccarla “sotto”, sulla figa. (...). Dopo di che mi sono messo sopra di lei, con l’intenzione di penetrarla. Purtroppo non mi veniva duro e non sono riuscito a metterglielo dentro perché si piegava. E’ possibile, ma non mi sembra d’essere venuto. Giacché non si “alzava”, ho smesso i toccamenti e mi sono rialzato dal letto” (verbale polizia, pag. 4).

 

 

                                 8.     Il Procuratore Pubblico ha sostenuto che l’accusato abbia compiuto molestie sessuali, “per avere, denudato la moglie, dopo di che, ordinando alla stessa di raggiungere la camera da notte e dopo che questa vi aveva dato seguito e si era ritrovata sdraiata sul letto e che egli stesso si era tolto calzoni e mutande, benché consapevole che ella non era d’accordo, salitole sopra, toccatola sulla vulva e tentato di avere un rapporto sessuale con lei”.

 

                                        I fatti sono indicati nel decreto d’accusa a guisa di carta carbone dalle dichiarazioni nei verbali, rinnovate al dibattimento, dell’accusato medesimo.

 

                                       Rimane da esaminare se gli stessi sono costitutivi del reato prospettato di molestie sessuali ai sensi dell’art. 198 CP.

 

                              8.1.    Il reato di molestie sessuali ex art. 198 CP è punito solo a querela di parte.

                                       La parte lesa, Signora V__________, ha sporto “denuncia”, per il tramite del proprio patrocinatore, in data 30 maggio 2003 per violenza carnale e “per ogni altro reato contro l’integrità sessuale” (doc. 4.1.).

                                       Sono adempiti pertanto i requisiti richiesti dall’art. 28 CP (Riedo, Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch II, Basilea-Ginevra-Monaco 2003. nn. 34 segg., pagg. 359 segg.) nonché il rispetto del termine di tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato (art. 29 CP).

                                  

                              8.2.    Per l’art. 198 cpv. 2 CP chiunque mediante vie di fatto (o, impudentemente, mediante parole) molesta sessualmente una persona, è punito a querela di parte, con l’arresto o con la multa.

 

                                       Il reato di molestie sessuali è una “semplice” contravvenzione che costituisce il “minore” fra i tredici reati contro l’integrità sessuale contenuti nel Titolo quinto del nostro Codice Penale e costituisce nozione sussidiaria rispetto all’atto sessuale: nel primo caso il legislatore ha voluto comprendere un comportamento poco grave (in francese il titolo è “Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel” e il testo “chiunque molesta sessualmente” è “tradotto” con: “celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel”), di lieve entità, al limite fra le vie di fatto e il reato contro l’onore, spesso limitato ad un contatto sessuale rapido, “a sorpresa”, con la vittima, la quale non deve aver dato il proprio consenso (Rehberg/Schmid, op. cit., pag. 424; Corboz, op. cit., nn. 10 seg. ad art. 198 CP, pag. 828; Schwaibold/Meng, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, n. 6 ad art. 198 CP, pag. 1079). In particolare il reato riguarda “toccamenti” di parti intime e trova di regola applicazione per vittime molestate sul posto di lavoro o quali passeggere in un’autovettura (Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 10, n. 36, pag. 200).

                                       La molestia sessuale presuppone un contatto corporale, laddove bastano palpeggiamenti poco intensivi o addirittura tentativi di approccio corporale (“Annäherungsversuche”), non richiamando per intensità richiesta le “vie di fatto” ex art. 198 CP il reato di cui all’art. 126 CP. (Schwaibold/Meng, op. cit., n. 18, pag. 1082 seg.).

 

                                       Da parte della vittima non deve esservi consentimento (“volenti non fit iniuria”) né provocazione (Schwaibold/Meng, op. cit., n. 23, pag. 1084).

 

                                       Dal profilo soggettivo l’autore deve agire con intenzione o perlomeno con dolo eventuale: non può pertanto essere a ragione “eccepito” dall’autore che la vittima molestata non ha a voce alta espresso il proprio dissenso (Schwaibold/Meng, op. cit., n. 25 ad art. 198 CP, pag. 1085).

 

                              8.3.    Palese, senza necessità di aggiungere oltre, a fronte della descrizione dei fatti da parte dello stesso accusato, il compimento del reato.

 

 

                                9.    E’ d’uopo infine rilevare - a valere per entrambi i reati - come l’accusato ben si sia reso conto di quanto andava facendo e, a posteriori, di quanto aveva fatto. Egli infatti in più occasioni davanti agli organi inquirenti (e in aula, pur non riuscendo a specificarne il motivo) ha indicato di essersi scusato con la moglie, vittima del suo agire:

 

-    “(...) alcuni giorni dopo il 1. maggio 2003 (...) mi sono scusato con lei per il fatto di averle tirato giù i pantaloni ed averla toccata. (...) Quando mi sono scusato con V__________, evidentemente, ero cosciente di aver fatto qualcosa che non dovevo. Per qualcosa che non dovevo, intendo dire che mi scusavo per averla presa così con la forza. Per averle tirato giù i pantaloni e le mutande senza che lei volesse” (verbale polizia, pag. 6).

 

-    “Evidentemente per me era chiaro che V__________ non voleva assolutamente essere toccata sulla parte intima da me. Ero cosciente di questo fatto, ma l’ho commesso ugualmente. Sono stato cosciente che lei non voleva, per tutta la durata dell’abuso” (verbale polizia, pag. 6).

 

-    “E’ vero che nei giorni successivi mi sono scusato con lei perché mi ero reso conto di aver fatto qualcosa che normalmente non si fa e con ciò intendo dire di avere tentato di prenderla, rispettivamente di aver tentato di aver un rapporto sessuale con la forza”(verbale PP, pag. 4).

 

-    “Dopo un paio di settimane ho chiesto scusa a mia moglie per quella cosa che era successa in casa sua. Ci avevo pensato e ho in effetti ritenuto che il mio comportamento era stato sbagliato” (verbale confronto PP, pag. 5).

 

                                       A ulteriore conferma, semmai ve ne fosse bisogno, giova rammentare che ACCU 1 ha “inventato” una frottola parlandone con i due figli (che con lui hanno tessuto e mantenuto migliori relazioni che non rispetto alla madre), che chiedevano lumi su quanto successo nel corso di quel primo pomeriggio. Mentendo (rispetto al suo racconto davanti agli inquirenti e mantenuto nel corso del dibattimento) egli ha voluto evidentemente nascondere ai propri figli il suo atteggiamento che egli stesso percepiva come riprovevole e “sbagliato”.

                                       Egli ha riferito alla figlia di “aver pizzicato su di un braccio la mamma (...) poiché lei gli chiedeva ancora soldi” (verbale M__________ 30.6.03, pag. 4) e al figlio, in due occasioni, di avere avuto un rapporto consenziente nell’appartamento (verbale C__________ 1.7.03, pag. 3).

                                       Egli davanti alla polizia (verbale, pag. 7, ns. sott.) ha riferito: “Verso la fine di maggio, inizio giugno 2003, i miei figli mi hanno chiesto se corrispondesse al vero che io avevo violentato __________. Ho risposto ad entrambi, singolarmente, che io non avevo violentato nessuno, ma semplicemente avevo abbassato i pantaloni, toccato “sotto” V__________ e che lei era d’accordo. Sono cosciente di aver raccontato una balla ad entrambi i miei figli”.

 

                                       

                               10.     In conclusione ACCU 1 va condannato per entrambi i reati contenuti nel decreto d’accusa impugnato: coazione e molestie sessuali.

 

                                       Minima rilevanza riveste quanto accaduto in seguito, e meglio la trasferta, assieme, in auto fino a C__________ e il prelevamento al bancomat  di fr. 150.--, che, espressamente, la moglie aveva detto al marito di voler destinare al gioco, chiedendogli infine di essere condotta a Campione d’Italia. L’atteggiamento della moglie - che può invero suscitare qualche perplessità, ma che può trovare qualche “spiegazione” nell’irrefrenabile impulso del gioco - nulla toglie al fatto che in precedenza, nel suo appartamento di L__________, ACCU 1 abbia compiuto i due reati come a decreto d’accusa impugnato.

 

 

                               11.    Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.

 

                                       Nella commisurazione della pena al giudice è lasciato ampio apprezzamento: egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso.

 

                                       Innanzitutto va sottolineato che ACCU 1 è incensurato, sia in Svizzera che in Italia (doc. 6.1. e 6.2.); egli, classe 1934, mai ha subìto condanne penali.

                                       Inoltre va tenuto debito conto dell’atteggiamento collaborante dell’accusato con gli inquirenti e del suo comportamento sempre corretto.

                                       Nemmeno vanno ignorate la sua anagrafe - 68 anni al momento dei fatti e 70 al momento della comparsa al dibattimento - e le sue condizioni di salute: il suo narrare, il suo incedere nonché le dichiarazioni del dr. med. T__________ agli atti fanno testo di un uomo fisicamente fragile, affetto da diabete e che abbisogna da anni di un costante sostegno medico e medicamentoso.

 

                                       Per quanto attiene alla situazione familiare e professionale dell’autore, all’educazione da lui ricevuta e alla formazione seguita nonché alla sua reputazione in genere (DTF 124 IV 44), va delineato il contesto famigliare in cui il tutto è avvenuto.

                                       Gli anziani coniugi sono sembrati rimasti in parte ancorati ad una concezione del matrimonio e della famiglia che non trova integrale riscontro nella nostra società e nei nostri costumi; l’incarto prima e il dibattimento poi hanno posto il giudice di fronte ad uno spaccato di vita famigliare malridotto e melanconico, ove i due coniugi, separati e con difficoltà relazionali sia fra di loro che con i figli, sembrano abbandonati a sé stessi e forse per sfuggire a tale solitudine si frequentano ancora, di tanto in tanto, per dare alimento ai bisogni primari della quotidianità, siano essi dettati da necessità fisico-biologiche (cibo, sesso) che dalla dipendenza del gioco (soldi).

                                      

                                       Già lo stesso Procuratore Pubblico ha ritenuto di applicare al caso di specie quanto previsto dall’art. 39 n. 1 cpv. 2 CP, proponendo l’arresto, comminando la legge per il reato di coazione alternativamente la detenzione o la multa, per le molestie sessuali, l’arresto o la multa.

                                       Questo giudice non vede motivo di discostarsi da tale proposta di pena e, per i motivi suesposti, ritiene equo e ponderato fissare in 45 giorni, dedotto il carcere preventivo sofferto, la durata della pena, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

 

                                       Sia rilevato, a semplice titolo di chiosa conclusiva, che tale giudizio ossequia, in toto e fors’anche oltre, quanto postulato nella propria arringa, pur in via subordinata, dalla difesa, la quale ha tuttavia richiesto con la sua dichiarazione di ricorso, in ogni caso legittima, la redazione della presente motivazione.

 

 

                               12.     Trattandosi di sentenza di condanna, tasse e spese sono poste a carico di ACCU 1.

 

 

P.q.m.

 

visti                                  gli art. 41 cifra 4, 80, 181, 198 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di coazione (art. 181 CP) e di molestie sessuali (art. 198 CP) per i fatti compiuti a L__________ il 1. maggio 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2320/2004 del 12.07.2004;

 

 

condanna                         ACCU 1 ,

 

                                    1.       alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di arresto, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 700.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 1’000.--  (mille).

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

 

 

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cant. in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       700.--         tassa di giustizia

                                         fr.                       300.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                   1’000.--          totale