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Incarti
n. DA 2249/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , e ACCU 2 (DI 1)
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ciascuno accusato di omissione della contabilità
per avere a __________ e in altre località in Svizzera, nel periodo ottobre 2000 – maggio 2001 (ACCU 1), rispettivamente maggio 2001 – aprile 2002 (ACCU 2), nella sua qualità di amministratore unico della ditta __________ SA, __________, della quale la Sezione 5 della Pretura di Lugano ha decretato il fallimento l'8 aprile 2002, omesso di allestire il bilancio e di tenere regolarmente i libri contabili, violando in tal modo il dovere impostogli dalla legge e impedendo di rilevare la situazione patrimoniale;
reato previsto dall'art. 166 CP;
perseguiti con decreti d’accusa DA 2249/2004 (ACCU 1) e DA 2248/2004 (ACCU 2) del 1° luglio 2004del AINQ 1 che propone la condanna di ciascun imputato:
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
e per ACCU 1 non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999, ma l'ammonisce formalmente;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte il 2 luglio 2004 dagli imputati;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2004, cui sono comparsi gli accusati, il difensore e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e all’audizione testimoniale di __________ e __________;
sentiti – il Procuratore pubblico, il quale ravvisa in entrambi i casi gli estremi del reato di omissione della contabilità e conclude per la conferma dei decreti d'accusa;
– il difensore, il quale contesta l'adempimento dei reati e conclude per il proscioglimento degli accusati dal rispettivo capo d'imputazione;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti, per ciascun accusato:
1. se l'imputato è colpevole di omissione della contabilità, commesso nelle circostanze di cui sopra;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3 (per ACCU 1) se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 166 e 172 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara ACCU 1
autore colpevole di omissione della contabilità, art. 166 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 2249/2004 del 1° luglio 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999, ma l'ammonisce formalmente;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
dichiara ACCU 2
autore colpevole di omissione della contabilità, art. 166 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 2248/2004 del 1° luglio 2004;
condanna ACCU 2
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
CIVI 1 patr. da: PR 1
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Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico di ciascun condannato:
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale