Incarto n.
10.2004.261/pg

DA 2229/2004

Bellinzona

3 novembre 2004

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difesa da: DI 1

 

prevenuta colpevole di         omicidio colposo;

                                         per avere,

                                         a Massagno in data 26.07.2003,

                                         circolando su via S. Gottardo in direzione di Lugano al volante del motoveicolo Yamaha 125 (Motor Espana) targato (I) __________,

                                         sorpassato, in assenza di visuale, alcuni veicoli incolonnati sulla sua corsia di marcia, fra cui un torpedone che si trovava fermo a ridosso di un passaggio pedonale, con la conseguenza che investì, per imprevidenza colpevole,

                                         † __________, il quale:

- stava attraversando la pubblica via sulle strisce pedonali da destra a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia,

- ella, procedendo senza la richiesta particolare prudenza, scorse solo pochi istanti prima dell’impatto,

- subì delle lesioni tali che ne determinarono il decesso il 23.10.2003 presso l'Ospedale Civico di Lugano;

 

reato previsto                      dall'art. 117 CP combinato con gli art. 26 cpv. 1, 33 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2 LCStr; 6 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguita                         con decreto d’accusa no. DA 2229/2004 del 28 giugno 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

 

                                        1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa le parti civili __________, Vezia, __________, Gentilino e __________, Neuenkirch sono rinviate al competente foro civile.


3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 500.-.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 luglio 2004 dall'accusata;

 

indetto                               il dibattimento 3 novembre 2004, al quale sono comparsi il difensore, la parte civile e il Sostituto Procuratore pubblico, mentre l'accusata è stata autorizzata a non presenziarvi; 

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

sentito                               il Sost. Procuratore pubblico __________, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell'accusata, in quanto costituendo la fattispecie penale in oggetto il reato di lesioni semplici non è stata presentata querela; in via subordinata, nella denegata ipotesi che l'accusata fosse condannata per lesioni gravi, chiede la riduzione della pena alla sola multa per un importo massimo di fr. 500.-; in ulteriore subordine, nel caso l'accusata venisse ritenuta colpevole di omicidio colposo, chiede la riduzione della pena a 30 giorni di detenzione sospesi.

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1è autrice colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Se ACCU 1è autrice colpevole di lesioni colpose gravi per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 3.     Se ACCU 1è autrice colpevole di lesioni colpose semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 4.     Se ACCU 1è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 5.     Sulla pena e sulle spese.

 

                                 6.     Sulle pretese della parte civile.

                                   

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     L'accusata il 26 luglio 2003 fu protagonista di un incidente della circolazione avvenuto in via San Gottardo a Massagno, nei pressi dell'ex Latteria Luganese; alla guida del suo scooter, nel mentre che il traffico in direzione discendente verso il tunnel di Besso era fermo in colonna, superava dapprima due auto ed in seguito un bus, fermo all'altezza di un passaggio pedonale, non avvedendosi che un anziano pedone stava proprio in quel momento attraversando la strada sulle strisce pedonali.

                                        A seguito dell'impatto l'anziano, scaraventato a terra, riportò delle ferite che resero necessario il suo ricovero all'ospedale civico di Lugano, dove gli furono diagnosticate una commozione cerebrale, un ematoma all'occhio sinistro con due ferite lacerocontuse alla fronte ed una contusione al ginocchio destro.

 

 

                                 2.     Dopo alcuni giorni di degenza, e più precisamente il 3 agosto successivo, __________, che aveva 78 anni, fu dimesso dal nosocomio e poté far rientro al proprio domicilio.

 

                                        Tuttavia le sue condizioni di salute peggiorarono all'inizio di settembre, allorquando si manifestarono dei sintomi che in precedenza mai aveva avuto e che resero necessario il suo ricovero d'urgenza presso l'ospedale civico di Lugano, dove il 10 settembre fu sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa per svuotare un ematoma sottodurale cronico.

 

                                        Il decorso postoperatorio fu caratterizzato da un progressivo peggioramento delle condizioni generali del paziente che ne causarono il decesso, avvenuto in ospedale il 23 ottobre 2003.

 

 

                                 3.     Con decreto di accusa del 28 giugno 2004 il Sostituto procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1autrice colpevole di omicidio colposo per avere a Massagno in data 26 luglio 2003 - circolando su via S. Gottardo in direzione di Lugano al volante del motoveicolo Yamaha 125 targato (I) __________ -sorpassato, in assenza di visuale, alcuni veicoli incolonnati sulla sua corsia di marcia, fra cui un torpedone che si trovava fermo a ridosso di un passaggio pedonale, con la conseguenza che investì, per imprevidenza colpevole,

                                         † __________, il quale stava attraversando la pubblica via sulle strisce pedonali da destra a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia e subì delle lesioni tali che ne determinarono il decesso il 23 ottobre 2003 presso l'Ospedale Civico di Lugano.

 

 

                                 4.     Ai sensi dell'articolo 117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o con la multa.

 

 

                                 5.     Preliminarmente si osserva come i fatti avvenuti il 23 luglio 2003 sono chiari e sostanzialmente non vengono contestati, sebbene la difesa nel corso del dibattimento abbia messo in dubbio la circostanza secondo cui il bus fosse fermo; tuttavia dagli atti si evince chiaramente - e perdipiù anche per ammissione dell'accusata medesima - che il mezzo pubblico non era in movimento (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 26 luglio 2003, pag.1 e verbale di interrogatorio di __________ del 4 settembre 2003).

 

 

                                 6.     In merito all'infrazione alle norme della circolazione commessa dall'accusata al momento dell'incidente si rileva come la stessa deve essere considerata senz'ombra di dubbio grave e non, come a torto ha rilevato la difesa al dibattimento rasentando addirittura i limiti della temerarietà, avvenuta senza imprevidenza colpevole.

 

                                        Infatti, ai sensi della LCStr, se si considera che ciascuno nella circolazione deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (art. 26 cpv. 1), che il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata e avvicinandosi ai passaggi pedonali deve circolare con particolare prudenza e, se necessario fermarsi, dando loro precedenza (art. 33 cpv. 1 e 2 LCStr e 6 cpv. 1 ONC), che è permesso fare un sorpasso o girare un ostacolo solo se la visuale è libera (art. 35 cpv. 2 LCStr) ed infine che il conducente non deve sorpassare se davanti al veicolo che lo precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada (art. 10 cpv. 1 ONC), si deve giungere alla conclusione che le tesi della difesa sono del tutto prive di ogni fondamento, tanto più che secondo l'art. 47 cpv. 2 LCStr se la circolazione è ferma i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli.

 

                                        Abbondanzialmente, a ulteriore dimostrazione che in casu l'accusata ha commesso un'imprevidenza colpevole, dagli atti si evince altresì che non ha nemmeno notato le strisce pedonali e che l'incidente provocato dalle menzionate infrazioni al codice della strada è avvenuto perdipiù alle 13.30 e cioè all'orario di punta in una delle arterie principali del traffico veicolare e pedonale dell'intero Luganese.

 

 

                                 7.     Che nell'evenienza concreta vi sia stato il decesso, avvenuto il 23 ottobre 2003, del pedone investito è un fatto innegabile, ragion per cui non ci si dilungherà ulteriormente su questo aspetto costitutivo del reato.

 

 

                                 8.     Occorre ora verificare, onde poter stabilire se l'imputata ha commesso un omicidio colposo, se è dato il nesso causale adeguato tra l'incidente della circolazione e la morte di __________.

                                       

                                        Innanzitutto si osserva che è necessario procedere mediante la suddivisione del lasso temporale intercorso fra l'incidente ed il decesso in due distinte fasi; la prima riguarda il rapporto tra l'incidente e l'ematoma sottodurale, mentre la seconda verte sul rapporto tra quest'ultimo e la morte del pedone.

 

 

                               9a.     Per quanto attiene alla prima fase bisogna avantutto sgombrare il campo dal dubbio relativo al lungo periodo trascorso tra l'incidente, avvenuto il 26 luglio 2003, e la scoperta dell'ematoma sottodurale cronico, diagnosticato unicamente l'8 settembre successivo.

 

                                        A seguito dell'impatto con la scooterista __________ cadde a terra e picchiò la testa; dopo l'intervento dei sanitari fu ricoverato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civico di Lugano, dove gli furono diagnosticate una commozione cerebrale, un ematoma all'occhio sinistro con due ferite lacerocontuse alla fronte ed una contusione al ginocchio destro.

 

                                       Poiché a quel momento non fu effettuata dai medici di picchetto del pronto soccorso, come sovente capita in casi del genere, una TAC o un altro esame particolare atto ad indicare se il paziente avesse un ematoma sottodurale, agli atti non v'è la prova certa della presenza di tale lesione a seguito dell'incidente; di conseguenza, onde poter statuire in merito, occorre basarsi sugli indizi a disposizione, in casu rappresentati dalle dichiarazioni del medico curante dell'anziano pedone, da quelle del dottor __________i, dalla perizia medico-legale del dottor __________ ed infine dall'autorevole dottrina medica in materia.

 

 

                              9b.     Il primo indizio che l'impatto ha provocato l'ematoma sottodurale in questione si evince dalle dichiarazioni rese dal medico di famiglia del paziente; infatti il dottor __________, che ha avuto in cura dal 1992 __________ in quanto afflitto  da una poliartrite reumatica, ha affermato di non avere "dubbi sul fatto che l'ematoma sottodurale cronico sia in stretto nesso causale con l'incidente della circolazione del 26.7.2003" (cfr. act 14, verbale di interrogatorio dell'11 febbraio 2004, pag.3).

                                       Tale certezza va letta a mo' di conclusione di tutta una serie di considerazioni espresse dal dottore nel corso della sua audizione: in effetti ha altresì dichiarato che "l'8.9.2003 mi ha telefonato in studio la figlia del paziente, __________, dicendomi che il padre faceva fatica a parlare, era apatico e si comportava in maniera strana. Sospettando un ematoma sottodurale cronico - complicazione del precedente infortunio - ho fatto portare il paziente presso il mio studio, ove l'ho visitato riscontrando una afasìa globale, una acalcolìa, una leggera emiparesi branchiale destra. Questi segni confermavano la mia diagnosi clinica. Facevo eseguire d'urgenza una TAC cerebrale presso la __________, che ha confermato la bontà della mia diagnosi" (cfr. ibidem, pag. 2).

 

                                       Inoltre, particolare questo di grande rilevanza ove si consideri la questione inerente il lungo tempo trascorso dall'incidente, il medico di famiglia ha pure aggiunto che "un ematoma sottodurale cronico può manifestarsi anche mesi dopo un trauma" (cfr. ibidem).

 

 

                              9c.     Il secondo elemento è riconducibile alla deposizione del dottor __________ - medico e caposervizio del reparto di neochirurgia dell'ORL di Lugano - che ha operato __________ il 10 settembre per evacuargli l'ematoma sottodurale cronico.

                                       Egli ha così descritto l'intervento, durato circa 15/20 minuti: "durante lo stesso ho potuto constatare che dopo avere aperto la dura madre ho notato la presenza di una fine membrana e, dopo aver inciso come di consuetudine questa membrana, è fuoriuscito del liquido xantocromo sotto pressione (non comunque un getto). Ho di seguito visualizzato la membrana interna dell'ematoma subdurale e quindi in trasparenza la corteccia cerebrale. Con questo ho voluto dire, in particolare quando ho menzionato la fuoriuscita di liquido xantocromo (giallastro trasparente), che al momento della trapanazione non è fuoriuscito del sangue fresco. Ciò significa, a mio avviso, che l'ematoma subdurale dipendeva da una rottura di un vaso, con tutta probabilità una vena, comunque non recente" (cfr. act 10, verbale di interrogatorio del 29 gennaio 2004, pag.3).

 

                                       Quest'ultima circostanza è un ulteriore elemento che conferma quanto sostenuto dal dottor __________ ed è suffragata dallo stesso dottor __________, secondo il quale " è dunque possibile che l'ematoma subdurale si sia creato nel tempo a dipendenza di un trauma cranico. Dico questo poiché la letteratura riferisce che è possibile constatare un lasso temporale attorno ai 60 giorni fra l'insorgenza di un ematoma subdurale ed un pregresso trauma cranico" (cfr. ibidem).

 

                                       Se si considera inoltre che il dottore in questione di seguito ha altresì affermato che " sotto l'aspetto clinico i sintomi, sempre secondo la letteratura, possono insorgere anche a partire dai 60 giorni dal trauma in ragione di circa il 50% dei pazienti" e che gli stessi "possono essere anche molto subdoli", citando ad esempio "delle cefalee o dei disturbi neurologici focali, per esempio un'afasìa o un deficit motorio" (cfr. ibidem), ecco che allora il quadro della situazione venutasi a creare nell'evenienza concreta è molto più comprensibile e mostra come l'ematoma sottodurale si può manifestare anche in una fase non immediatamente seguente al trauma.

                                       Queste riflessioni trovano un ennesimo riscontro ancora nel dottor __________, secondo cui " con riferimento al caso di specie e sotto il profilo radiologico posso riferire in questa sede che le risultanze della TAC effettuata al paziente il giorno prima dell'intervento erano compatibili con un trauma cranico avvenuto da 1 a 2 mesi dall'esame TAC" (cfr. ibidem, pag. 4).

 

 

                              9d.     Il terzo indizio atto a comprovare il legame causale tra l'incidente e l'ematoma riscontrato nella testa di __________ emerge dalla perizia medico-legale del dottor __________, il quale giunge ad affermare che " è indubbio quindi che sul piano scientifico sia ben conosciuto il fenomeno dell'esistenza di un intervallo libero anche lungo prima della manifestazione clinica di un ematoma subdurale. Cosa che si è verificata nel caso in oggetto, laddove il trauma cranico del 26.7.2003 ha provocato l'ematoma subdurale che poi si è appalesato soltanto agli inizi del mese di settembre" (cfr. act 20, pag.3).

 

 

                              9e.     Infine dagli atti si evince un ulteriore elemento che va a confermare la linearità di quanto esposto in precedenza. Si tratta di un estratto della dottrina medica dal quale traspare che la grande maggioranza degli ematomi sottodurali ha origini traumatiche: le eccezioni al riguardo concernono i casi in cui il paziente ha una pressione arteriosa molto alta o è affetto da un aneurisma cerebrale, circostanze queste che però non trovano il benché minimo riscontro nella pratica in esame (cfr. estratto prodotto al dibattimento del volume "Medicolegal investigation of death", pag. 425).

 

 

                               9f.     Alla luce di tutte le considerazioni espresse - confortate oltretutto da chiari indizi e pareri scientifici - dimostranti il fatto che non solo è del tutto usuale che i sintomi di un ematoma subdurale si manifestano dopo un certo lasso di tempo, ma che anche nel caso in oggetto tale circostanza si è verificata, si deve concludere che è dato il nesso causale tra l'incidente della circolazione del 26 luglio 2003 e l'insorgere dell'ematoma nella testa del pedone investito.

 

 

                             10a.     Per quanto riguarda la seconda fase, relativa al rapporto fra l'ematoma sottodurale e il decesso di __________, si rileva come occorre fondarsi sulle risultanze che emergono dagli atti onde poter statuire in merito al nesso causale.

 

                                        Innanzitutto si osserva che le condizioni generali del paziente, operato in data 10 settembre 2003 con posa di un drenaggio esterno rimosso il giorno successivo, sono progressivamente peggiorate a seguito delle complicazioni intervenute che poi hanno causato la morte; in proposito si specifica che il paziente è deceduto per un arresto cardiocircolatorio dovuto anche ad una serie di fattori, quali crisi epilettiche, polmonite nosocomiale, anemia, neuropatia ed encefalopatia (cfr. act 8, cartella medica di __________)

 

 

                             10b.     Per quanto attiene alle crisi epilettiche manifestatesi dopo l'intervento chirurgico va detto preliminarmente che mai il paziente prima dell'incidente della circolazione aveva avuto questo genere di disturbi, cosa del resto confermata sia dal suo medico curante, secondo cui "egli non ha mai sofferto di epilessìa né di nessuna altra malattia neurologica-cerebrale" (cfr. act 14, verbale di interrogatorio del dottor __________, pag. 2), sia dalla moglie, per la quale suo marito "non ha mai avuto crisi di epilessìa" (cfr. act 9, verbale di interrogatorio di __________, pag.2).

                                       

                                        Un ulteriore elemento sul fatto che le crisi epilettiche di cui sopra sono riconducibili all'ematoma si evince dalla dichiarazione resa dal dottor __________, il quale asserisce che "si tratta di una complicazione rara, ma conosciuta dopo un intervento di drenaggio di un ematoma sottodurale" (cfr. act 14, pag.3).

 

                                        Infine si rileva come al dibattimento la difesa ha prodotto un documento del dottor __________ che spiega il significato della polmonite nosocomiale per dimostrare che tale concausa, di cui si dirà in seguito, abbia interrotto il nesso causale: senonché nel medesimo scritto il dottore, che descrive anche in parole comprensibili la definizione di ematoma sottodurale, afferma a proposito di quest'ultimo che "il sangue forma una sacca e coagula formando un ematoma che preme sul cervello e origina spesso una epilessìa".

 

 

                             10c.     Per far fronte alle crisi epilettiche al paziente sono stati somministrati diversi medicamenti che hanno però prodotto delle intossicazioni che non han fatto altro che peggiorare e complicare irrimediabilmente il decorso postoperatorio; al riguardo la somministrazione ad alte dosi dei farmaci ha sviluppato un'insufficenza respiratoria che ha reso necessaria l'intubazione del paziente seguita poi da affezioni polmonari di tipo infettivo (cfr. act 8, lettera 11/12 novembre 2003 dell'ORL al dottor __________, pag.2).

 

 

                             10d.     Il dottor __________, nella perizia a lui commissionata, non ha avuto dubbi sul fatto che il decesso è in primis riconducibile all'ematoma, tanto è vero che afferma categoricamente che" il nesso di causalità tra l'incidente, l'ematoma subdurale ed il decesso non può certo essere interrotto dal progressivo peggioramento delle condizioni generali subite dal __________ durante il ricovero. Infatti è in questa fase che sono intercorse delle concause, in parte legate all'età del paziente, in parte legate ad una sua situazione clinica pregressa ed in parte legate alla situazione clinica attuale, dove il prolungato allettamento dell'uomo ha creato i fattori favorenti l'insorgenza di una patologia infettiva a carico dei polmoni con successiva progressiva insufficenza respiratoria e quindi decesso. Pertanto sulla base di quanto sopra espresso il rapporto di causalità materiale diretto tra l'incidente della circolazione del 27

                                        [recte 26] 7.2003 ed il decesso dell'uomo può essere ammesso sul piano medico-legale" (cfr. act.20, perizia medico-legale dell'11 maggio 2004, pag. 4).

 

 

                             10e.     Ciò posto si deve pertanto giungere alla conclusione che le concause, e quindi anche la polmonite, che poi hanno condotto il paziente al decesso sono la conseguenza della presenza dell'ematoma sottodurale riscontrato ad inizio settembre 2003; in tal senso, a fronte oltretutto di indizi (cfr. al riguardo la definizione di indizio contenuta nella sentenza 3.9.2004 del TPC in re E.) ed indicazioni chiare, è dato il rapporto di causalità adeguata tra l'incidente e la morte di __________.

 

 

                               11.     Nel corso del dibattimento la difesa ha sollevato anche la questione relativa a presunti errori medici, con particolare riferimento all'evacuazione tramite intervento chirurgico dell'ematoma sottodurale, che avrebbero interrotto il nesso di causalità: tuttavia una tesi del genere non trova riscontro agli atti, tanto è vero che il dottor __________ nella perizia medico-legale non avanza assolutamente un'ipotesi di questo tipo.

                                        Al riguardo si rileva anzi che l'intervento chirurgico in questione, del resto concordato tra un pool di medici tra i quali il dottor __________, primario di neurochirurgia all'ORL (cfr. act 10, pag.2), "è andato a buon fine, nel senso che l'ematoma è stato correttamente evacuato" (cfr. ibidem).

                                        Le complicazioni intervenute successivamente fanno parte dei rischi, peraltro comunicati preventivamente ai famigliari del paziente (cfr. ibidem), connessi con operazioni di questo tipo ed effettuate su pazienti con le medesime caratteristiche di __________.

 

                                                                                  

                               12.     La difesa in sede dibattimentale ha altresì chiesto che il reato di omicidio colposo a carico dell'imputata fosse derubricato in lesioni colpose semplici e in subordine in lesioni colpose gravi; tuttavia essendo confermato il reato più grave non é necessario soffermarsi su tale richiesta in quanto le predette imputazioni per lesioni colpose, così come quella per grave infrazione alle norme della circolazione, vengono assorbite dal reato principale.

 

 

                               13.     Quo al fatto che la Sezione della circolazione ha comminato unicamente un ammonimento nei confronti dell'imputata si rileva che in casu - come rettamente ha sostenuta la pubblica accusa - vi sia stata una svista da parte dell'autorità amministrativa che ha agito per quanto di sua competenza ancor prima di conoscere le risultanze dell'inchiesta penale: tuttavia agli atti si evince pure un documento secondo il quale, alla luce dell'apertura del presente procedimento per omicidio colposo, l'emissione della multa è stata bloccata (cfr. incarto della Sezione della circolazione, con particolare riferimento alla nota in calce allo scritto 28.11.2003  destinato alla PP Solcà).

 

 

                               14.     Per quel che concerne la commisurazione della pena la richiesta del Sost. Procuratore pubblico risulta correttamente commisurata alla gravità del reato e alla colpa dell'imputata, la quale non va dimenticato ha commesso l'infrazione alle norme della circolazione violando crassamente le regole più elementari della prudenza, ove appena si consideri la situazione particolare al momento dell'incidente, caratterizzata in particolare dalla presenza di un forte traffico e dal fatto che vi era una colonna di veicoli fermi.

 

                                        A proposito della pena che - alla luce di quanto sopra e considerati casi analoghi - è da definire mite, si rileva inoltre come la stessa tiene conto della circostanza che l'accusata è incensurata.

 

 

                               15.     Abbondanzialmente, sebbene tale circostanza non ha influito minimamente né sulla commisurazione della pena e neppure sulla condanna dal momento che il motivo del contendere era sostanzialmente legato alla problematica relativa al nesso causale, si fa rimarcare il comportamento dell'accusata, la quale pur avendo interposto tempestiva opposizione, non si è presentata al processo a causa di una sindrome ansioso-depressiva diagnosticata il giorno precedente e la cui ricetta medica è stata prodotta dalla difesa al dibattimento, mentre

                                        qualche giorno prima dello stesso aveva inoltrato tramite il proprio legale la richiesta - peraltro respinta in quanto la citazione era stata spiccata da oltre un mese - di rinvio o di posticiparne l'inizio alle ore 16  per asserita impossibilità di assentarsi dal luogo di lavoro a causa della mancata autorizzazione del datore di lavoro.

 

                                      

visti                                   gli art. 117 CP combinato con gli art. 26 cpv. 1, 33 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 47 cpv. 2 LCStr; 6 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC; 41 cifra 1, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1,

                                        autrice colpevole di omicidio colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2229/2004 del 28 giugno 2004;

 

 

condanna                         ACCU 1,

 

                                    1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per

                                        un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'600.-

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

rinvia                               la parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                   

                                        fr.                       800.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       800.00       spese giudiziarie

                                                                                                                                                          

                                        fr.                     1600.00       totale