|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. DA 2317/2004 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Presidente della Pretura penale |
|||||
|
Marco Kraushaar |
|||||
|
|
|||||
sedente con la segretaria __________ per giudicare
|
|
_ACCU1 , (difeso da: Lic.iur. __________, Lugano)
|
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo 13 gennaio 2004/aprile 2004,
a Lugano,
venduto a diversi consumatori locali tra cui ____________________, un imprecisato numero di palline di cocaina stimabile tra 1 e 2 grammi, al prezzo di fr. 20.-- ciascuna pallina;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a Basilea,
per una settimana nel corso del mese di marzo 2004,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana,
sostanza messagli a disposizione da amici non meglio identificati;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 LStup e art. 19a LStup;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA __________/2004 di data 5 luglio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 12 (dodici) giorni di detenzione da espiare, da dedurre il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 12.01.2004 (DA __________/2004) ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
5. Ordina la confisca di un natel Sony Ericsson con relativa carta Orange e di un natel Nokia 3100 con carta Orange.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 luglio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 novembre 2004, al quale è comparso il difensore d'ufficio mentre l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali, non è comparso, il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; 41, 55, 58, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti
1. Se _ACCU1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere inflitta la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero.
4. Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 12.01.2004 (DA __________/2004).
5. Se si deve procedere alla confisca di un natel Sony Ericsson con relativa carta Orange e di un natel Nokia 3100 con carta Orange.
dichiara _ACCU1
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/2004 del 5 luglio 2004;
condanna _ACCU1,
1. alla pena di 12 (dodici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
condanna __________ _ACCU1alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
non revoca la sospensione condizionale della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 12.01.2004 (DA __________/2004), ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
ordina la confisca di un natel Sony Ericsson con relativa carta Orange e di un natel Nokia 3100 con carta Orange.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
|
Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
|
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio reperti, Comando polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione dell'emigrazione, Berna,
Ufficio dei GIAR, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale
fr. 150.00 ./. sequestro del 24.06.2004
fr. 250.00 totale complessivo