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Incarto
n. DA 2575/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la segretaria __________ per giudicare
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_ACCU1
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prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere
nel periodo dal 13 luglio 2004 sino al 5 agosto 2004 soggiornato illegalmente in Svizzera e meglio a __________, __________ venendo infine fermato a Lugano, poiché privo di documenti di legittimazione;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS; richiamati gli art. 41 cifra 1 e 3 e 55 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa no. DA 2575/2004 di data 5 agosto 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle seguenti pene decretate nei suoi confronti:
- di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 03.05.2004, ma l'ammonisce formalmente,
- di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.07.2004 ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004 ma l'ammonisce formalmente;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 agosto 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento, al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali a mezzo del Foglio ufficiale del 10 settembre 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; richiamati gli art. 41 cifra 1 e 3, 55, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se __________ è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocata la sospensione condizionale delle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 03.05.2004 e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.07.2004.
4. Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004
dichiara ACCU1
autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2575/2004 del 5 agosto 2004;
condanna ACCU1
1. alla pena di 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
non revoca la sospensione condizionale delle seguenti pene:
- di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 03.05.2004, ma l'ammonisce formalmente,
- di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.07.2004, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.
non revoca la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004, ma l'ammonisce formalmente.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale