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Incarto
n. 2572/2004 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 (difeso dall’ DI 1)
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accusato di diffamazione
per avere, a Lugano il 18 luglio 2003, mediante scritto indirizzato via fax al __________ presso l'avv. __________, ma in realtà inviato via fax al __________ di __________ (Italia), reso sospetto __________ di condotta disonorevole tacciandolo più volte di "pregiudicato" e di avere fatto oggetto una persona tutelata di esose richieste di denaro;
reato previsto dall'art. 173 CP;
perseguito con decreto d’accusa DA 2572/2004 del 9 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 16 agosto 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 18 febbraio 2005, cui sono comparsi l’avv. __________ (in sostituzione dell’avv. __________) e la parte lesa __________,
mentre l’accusato – regolarmente citato – non è comparso, ragion per cui nei suoi confronti si è proceduto nelle forme contumaciali;
preso atto che il sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato il 9 novembre 2004 a intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale riconosce che il termine “pregiudicato” nell’accezione comune è un po’ pesante, ma lo ritiene linguisticamente corretto e giustificato nell’ottica della salvaguardia dell’attività del __________ (seppur dettato anche da una certa volontà di rivalsa nei confronti della parte lesa per la fine burrascosa del rapporto di collaborazione); lo dimostra il fatto che lo stesso __________ ha ammesso che __________ ha avviato nei suoi confronti un’inchiesta interna; quanto alle affermazioni riguardanti il curatelato, egli rileva che l’imputato ha fatto affidamento in buona fede a quanto riferitogli dal diretto interessato, ch’egli si è sentito in dovere di segnalare __________ a tutela di quest’ultima;
ne conclude, il difensore, per il proscioglimento dell’accusato o quanto meno, in subordine, per la condanna alla sola multa in luogo della pena detentiva proposta dall’accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di diffamazione;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che il difensore ha chiesto il 21 febbraio 2005 la motivazione della sentenza;
ritenuto in fatto:
che con decreto d’accusa del 9 agosto 2004, il sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di diffamazione, per “avere, a Lugano il 18 luglio 2003, mediante scritto indirizzato via fax al __________ presso l'avv. __________ i, ma in realtà inviato via fax al __________ di __________ (Italia), reso sospetto __________ di condotta disonorevole tacciandolo più volte di ‘pregiudicato’ e di avere fatto oggetto una persona tutelata di esose richieste di denaro”;
che in applicazione della pena, il magistrato inquirente ha proposto la condanna del prevenuto a tre giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.–;
che ACCU 1 ha introdotto il 16 agosto 2004 opposizione al decreto d’accusa;
considerato in diritto:
che l’art. 173 n. 1 CP reprime con la detenzione sino a sei mesi o con la multa – a querela di parte – chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei;
che il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (art. 173 n. 2 CP);
che egli non è ammesso tuttavia a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP);
che il sostituto Procuratore pubblico rimprovera all’imputato, come si è detto, di “avere, a Lugano il 18 luglio 2003, mediante scritto indirizzato via fax al __________ presso l'avv. __________, ma in realtà inviato via fax al __________ di __________ (Italia), reso sospetto __________ di condotta disonorevole tacciandolo più volte di ‘pregiudicato’ e di avere fatto oggetto una persona tutelata di esose richieste di denaro”;
che il difensore riconosce che il termine “pregiudicato” nell’accezione comune è un po’ pesante, ma lo ritiene linguisticamente corretto e giustificato nell’ottica della salvaguardia dell’attività del patronato (seppur dettato anche da una certa volontà di rivalsa nei confronti della parte lesa per la fine burrascosa del rapporto di collaborazione);
che sulle affermazioni riguardanti il curatelato, la difesa soggiunge che l’imputato ha fatto affidamento in buona fede a quanto riferitogli dal diretto interessato, ch’egli si è sentito in dovere di segnalare __________ a tutela di quest’ultima;
che non giova tuttavia all’accusato adombrare un eventuale interesse del patronato, ove solo si consideri come egli è stato punito per lo scritto inviato al __________ di __________, e non è dato di vedere – né l’imputato pretende – una qualsivoglia utilità per quest’ultimo ad avere informazioni sul passato della parte lesa;
che nemmeno l’accusato si duole del resto, per avventura, di essersi rivolto al __________ di __________ per un semplice errore (cfr. anzi verbale d’interrogatorio del 27 gennaio 2004, allegato 2 all’act. 5, in basso: “come segretario __________ io mi sono sentito di sollevare il problema e rendere attenti i dirigenti italiani”);
che l’invio incriminato non era quindi giustificato né da un interesse pubblico né da un altro motivo sufficiente a norma dell’art. 173 n. 3 CP, ma era dettato solo dalla volontà di fare della maldicenza;
che nulla induce in definitiva a scostarsi dalla tesi accusatoria, i termini adoperati dall’imputato e ritenuti dal magistrato inquirente essendo altresì manifestamente lesivi dell’onore della vittima nel senso dell’art. 173 n. 1 CP;
che sulla pena, una multa di fr. 500.– risulta tutto sommato più adeguata all’infrazione commessa, al grado di colpa, alla situazione personale dell’imputato – incensurato (act. 7) – e alle circostanze del caso specifico;
che gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP);
per questi motivi, visti gli art. 48 seg., 63 e 173 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di diffamazione, art. 173 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa DA 2572/2004 del 9 agosto 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.–;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e, al passaggio in giudicato della sentenza, a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 500.– multa
fr. 450.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 1100.– totale
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.