Incarto n.
10.2004.308

DA 2719/2004

Bellinzona

18 gennaio 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

 

prevenuto colpevole di        contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzata, a Lugano e in altre località non meglio precisate, nel periodo 31 dicembre 2003/3 luglio 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 19a LStup;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 2719/2004 di data 18 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.       Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.       La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 agosto 2004 dal difensore;

 

indetto                               il dibattimento 18 gennaio 2005, al quale hanno partecipato l’imputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede che venga accertato che la sua assistita non è una tossicodipendente, ma ha consumato minime quantità di cocaina in due sole occasioni. Da qui deriva anche la necessità di applicazione degli articoli 19a cpv. 2 LStup e 66bis CPS, trattandosi di un caso di lieve entità e poiché la sua cliente ha già pagato un alto costo per l’errore commesso;

 

sentita                               da ultima l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L'imputata è autrice colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 2719/2004 del 18 agosto 2004?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta? In particolare, l’imputata può beneficiare dell’applicazione degli art. 19a cpv. 2 LStup e 66bis CPS?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale ed a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autrice colpevole di:

                                        contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

                                        per avere, senza essere autorizzata, a Lugano ed Origlio, consumato personalmente in due occasioni, e meglio in data 31 dicembre 2003 e 3 luglio 2004, un imprecisato quantitativo di cocaina, comunque inferiore ai 2 grammi;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 150.--;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

 

 

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

 

 

dispone                            che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 


Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       150.00       multa

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      450.00       totale