Incarto n.
10.2004.318 ROC/MAM

DA 2814/2004

Bellinzona

11 marzo 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

 

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

 

 

ACCU 1;

difesa da: DI 1

 

prevenuta colpevole di         incendio colposo

 

                                        per avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1) dello stabile;

 

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall'art. 222 cpv. 1 CPS;

 

perseguita                         con decreto d'accusa no. 2814/2004 del 26 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna della prevenuta:

 

                                 1.     Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

 

                                  §     Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e di danni della natura.

 

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

 

ed inoltre                    -     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà concellata entro un

                                       anno, se l'imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra.

                                       4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

 

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       2 settembre 2004,

 

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato la prevenuta, assistita dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico  con suo scritto 10 gennaio 2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;  

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento della prevenuta;

 

sentito                               da ultimo l'accusata la quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

1.È __________ ACCU 1 colpevole di

 

                                       incendio colposo

 

                                        per avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1) dello stabile;

                                  

                                2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                           esserle inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

 

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

 

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS)

 

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

                                                essere accollate alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale

                                                misura.

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

richiamati                          gli artt. 222 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

 

 

rispondendo                      negativamente al quesito 1.;

 

                                        venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

 

 

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dal reato di incendio colposo

 

 

ordina                              Tassa e spese di giustizia a carico dello Stato.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione:

 

 

 

 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

 Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

                                       

                                       

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

 

 

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

 

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi