Incarto n.
10.2004.329 ROC/MAM

DA 2878/2004

Bellinzona

21 gennaio 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

 

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         circolazione in stato di ebrietà

 

                                        per aver condotto l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti a Lugano il 05.07.2004;

 

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

 

perseguito                         con decreto d'accusa no. 2878/2004 del 30 agosto 2004 del Procuratore Pubblico, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

 

                                 1.     Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

 

                                 2.     Alla multa di fr. 800.--, tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

 

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

 

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

 

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                        8 settembre 2004;

 

indetto                               il pedissequo dibattimento 21 gennaio 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;  

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                              il difensore, il quale  postula una massiccia riduzione della pena privativa della

                                        libertà personale ex art. 63 CPS, come pure una riduzione del periodo di prova

                                        proposto nel DAC impugnato (da tre a due anni), nonché una massiccia

                                        riduzione della multa. Ricorda che il prevenuto è al beneficio di una rendita di

                                        invalidità come pure della complementare, per un ammontare complessivo

                                        netto pari a Fr. 2'450.- mensili (oltre a Fr. 500.- mensili a titolo di rendita

                                        completiva AI per la moglie, e Fr. 750.- mensili a titolo di rendita completiva AI

                                        per la figlia minorenne di anni quindici). Ricorda inoltre che il prevenuto da

                                        oltre 20 anni soffre di bipolarismo (psicosi maniaco depressiva) ed anche per

                                        questo motivo egli ha fatto richiesta di una curatela volontaria (cfr. doc. 1

                                        prodotto in questa sede);

 

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore e si

                                        appella alla clemenza del Giudice;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

1.È ACCU 1 autore colpevole di

 

                                       circolazione in stato di ebrietà

 

                                        per avere, a Lugano in data 05.07.2004, condotto l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi per mille);

 

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

 

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

 

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

 

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                  gli artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;

 

rispondendo                       affermativamente a tutti i quesiti;

 

dichiara                           ACCU 1,

 

                                        colpevole di

                                   

                                        circolazione in stato di ebrietà

 

                                        per avere condotto, a Lugano il 05.07.2004, l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi per mille);

 

di conseguenza

 

condanna                         ACCU 1,

 

                                    1.   Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

 

                                    2.   Alla multa di fr. 300.- (trecento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso dimancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

 

                                    3.   Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

 

                                   4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

                                              periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

                                       

Intimazione:

 

 

 

 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

 Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

 Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

 Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

 Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

 

                                       

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

 

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                         fr.    300.00        multa

                                         fr.    100.00        tassa di giustizia

                                         fr.    200.00        spese giudiziarie

 

                                        Fr.   600.00        Totale