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Incarto
n. DA 2818/2004 |
Bellinzona 13 gennaio 2005
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Sentenza con motivazione
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DUF 1
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prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere intenzionalmente dato dei calci alla fiancata sinistra dell’autovettura Mercedes A 190, targata TI __________, di proprietà di __________, provocando danni per un totale di fr. 4'477.20, come attestato dalla valutazione dell’esperto veicoli __________, agli atti;
fatti avvenuti a __________, in località __________, presso i parcheggi della ditta __________, in un momento imprecisato tra la sera dell’11 luglio 2003 e il primo pomeriggio del 13 luglio 2003;
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 30 agosto 2004 no. DA 2818/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 2 giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 4'477.20, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 settembre 2004;
indetto il pubblico dibattimento in data 13 gennaio 2005, al quale sono intervenuti:
- l’accusato __________,
- il difensore d’ufficio lic. iur. __________,
- il Sostituto Procuratore Pubblico Andrea Balerna;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa;
proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentiti: - il Sostituto Procuratore Pubblico Andrea Balerna, il quale ha postulato la conferma del decreto impugnato;
- il difensole lic. iur. __________, il quale ha chiesto per contro l’assoluzione del proprio assistito, in virtù del fatto che non vi sono prove sufficienti a sostegno dell’accusa; in caso di condanna in ogni caso le pretese di parte civile vanno respinte poiché l’assicurazione ha rifuso il danno: di più la fattura viene contestata;
sentito da ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' __________ autore colpevole di danneggiamento, per avere a Locarno, in località Riazzino, presso i parcheggi della ditta __________, in un momento imprecisato tra la sera dell’11 luglio 2003 e il primo pomeriggio del 13 luglio 2003, intenzionalmente dato dei calci alla fiancata sinistra dell’autovettura Mercedes A 190, targata TI __________, di proprietà di __________, provocando danni per un totale di fr. 4'477.20, come attestato dalla valutazione dell’esperto veicoli Ivan Cinesi, agli atti?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta o modificata la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati atti e documenti;
rilevato che in data 13/14 gennaio 2005 l’accusa ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP; da qui le presenti motivazioni;
ritenuto in fatto
A. __________ è nato a __________, dove ha frequentato le scuole fino alla terza media. Nel seguito ha svolto diversi lavori, come operaio, piastrellista e da ultimo saldatore a __________. Sposatosi con una conterranea, a 27 anni si è trasferito in Svizzera trovando lavoro come chauffeur presso una ricca famiglia di __________. Questa attività si è interrotta dopo tre anni con il decesso del datore di lavoro. Egli ha quindi lavorato come magazziniere presso la Migros e successivamente, come autista, presso la __________ di __________, ditta da lui stesso rilevata.
Attualmente vive a __________ con la moglie e due figli in tenera età. La famiglia non gode di una buona situazione finanziaria: l’accusato può contare su un’entrata mensile di circa fr. 3'000.--, ma è oberato di debiti. Inoltre, come affermato al dibattimento, la sua ditta (__________) starebbe per chiudere i battenti.
B. La __________ si occupa di consegne di pacchi per conto della __________ (consegne urgenti nelle 24h) nella zona del __________ e del __________. A questo scopo dispone di un proprio autofurgone utilizzato, appunto, dall’accusato.
Giovedì 10 luglio 2003 il citato automezzo si trovava presso l’officina meccanica __________ di __________ per il periodico servizio di manutenzione. L’accusato eseguiva pertanto quel giorno le consegne con un veicolo sostitutivo affidatogli dallo stesso garage.
Transitando su una viuzza in località Gordemo l’autofurgone si spostava troppo su un lato e fuoriusciva dal campo stradale con le due ruote a valle, che andavano ad affondare nel terreno. Il recupero del mezzo, lateralmente o mediante traino, si rivelava subito impossibile data la presenza di un muro su un lato della strada e di un terreno scosceso sull’altro. Vi era quindi il rischio che il mezzo, arrestatosi in posizione obliqua, rovinasse nella sottostante scarpata. Nulla da fare per il picchetto del Touring Club, interpellato dall’accusato, e nemmeno per la ditta Carrozzeria __________, chiamata a sua volta dallo stesso Touring Club. Il signor __________ si rivolgeva allora alla ditta __________, specializzata in questo tipo di interventi. La mattina successiva il mezzo veniva recuperato con l’ausilio di un’autogrù della ditta __________, quindi trasportato a Riazzino e rinchiuso in un capannone della ditta __________ (affittato in parte __________); il tutto previo consenso telefonico dell’accusato, nonostante che per l’intervento gli fosse stata preannunciata una fattura salata.
C. Venerdì 11 luglio 2003, in serata, la moglie dell’accusato chiamava la ditta __________ per conoscere l’ammontare della fattura. Sentendosi rispondere che l’importo era di fr. 2'690.-- (oltre fr. 3'000.-- secondo la versione resa dall’accusato al dibattimento), ella rispondeva che il marito non era in grado di pagare questa somma, tantomeno di provvedere al saldo mediante versamento unico. Nasceva quindi una discussione sulle modalità di pagamento, rispettivamente di riconsegna dell’automezzo. In serata seguivano altre telefonate ad opera della signora __________, nel corso delle quali, stando alla medesima, il signor __________, figlio del titolare di __________, si sarebbe dimostrato arrogante e senza comprensione, rinviando al giorno successivo una sua decisione sulla richiesta di sconto e rateazione, nonché sulla riconsegna del veicolo (verbale 13 novembre 2003, pag. 1). Il signor __________ sostiene per contro di aver concesso telefonicamente uno sconto di fr. 600.-- la sera stessa, subordinando tuttavia la consegna del veicolo al pagamento integrale della fattura, senza possibilità di dilazioni (verbale 20 luglio 2003, pag. 2).
D. Intendendo quanto prima rientrare in possesso dell’autofurgone per riconsegnarlo al proprietario (__________) i coniugi __________ riuscivano a racimolare il denaro necessario presso amici e parenti. Nella mattinata di sabato 12 luglio 2003 la moglie dell’accusato contattava quindi nuovamente il signor __________ per concordare il momento del pagamento e della riconsegna del veicolo. Dopo aver respinto un’ulteriore richiesta di rinuncia al saldo immediato dell’intera fattura, questi fissava un appuntamento per il pomeriggio. Giunti sul posto all’ora stabilita i coniugi __________ constatavano che per la ditta __________ nessuno era presente. La signora __________ contattava allora telefonicamente il signor __________ per ricordargli che doveva tener fede all’appuntamento, sentendosi rispondere: “quando mi vedi arrivo....non rompere i coglioni”. Il signor __________ li raggiungeva dopo oltre mezzora accompagnato dalla sorella.
E. Nel piazzale della ditta __________ nasceva un’animata discussione, continuata poi negli uffici. L’accusato ha dichiarato al dibattimento di essersi sentito fortemente irretito sia dai modi con cui il signor __________ aveva trattato la moglie, sia per il ritardo all’appuntamento e per il trattamento riservatogli dal Saccomandi nell’occasione (“niente soldi niente furgone” oppure “che autista sei se non sai nemmeno guidare un furgone”, ecc.), sia infine per l’importo della fattura, considerato assolutamente esorbitante. Non è contestato che nella circostanza la moglie dell’accusato, anch’essa sentitasi imbrogliata, abbia augurato al signor Saccomandi di spendere i soldi di quella fattura in medicine. Dal canto suo l’accusato non esclude di aver detto al __________ che gliela avrebbe “fatta pagare”, pur negando recisamente di aver soggiunto in quell’occasione: (“questi sono gli uffici della __________, buono a sapersi...), come invece dichiarato dal suo interlocutore (verbale 20 luglio 2003, pag. 3) e dalla di lui sorella presente alla discussione (verbale 7 novembre 2003, pag. 2). Sta di fatto che una volta saldata la fattura di fr. 2'690.--, scontata a fr. 2'290.--, il signor Saccomandi consegnava l’autofurgone ai coniugi __________, i quali facevano rientro al loro domicilio di __________. Il __________ ha dichiarato che a seguito delle minacce proferitegli dall’accusato si sarebbe rivolto alla Polizia di __________ immediatamente dopo la partenza dei coniugi __________, sentendosi però rispondere che non è prassi intervenire per questo genere di cose, dovendo l’interessato semmai inoltrare una querela (verbale 20 luglio 2003, pag. 3-4).
F. La signora __________, madre di __________, è proprietaria di una vettura Mercedes A 190 targata TI __________ di colore grigio, recante sulla parte posteriore della carrozzeria la scritta in colore nero: “__________”. Secondo la versione di __________, venerdi 11 luglio, verso le 16:30, dato che sua madre si trovava all’estero per vacanze, egli avrebbe spostato la citata autovettura che si trovava parcheggiata sul piazzale collocandola sotto una tettoia nei pressi degli uffici. Sempre stando al __________, al momento dello spostamento “tutto era in odine” (verbale 20 luglio 2003, pag. 1), intendendo verosimilmente riferirsi con ciò allo stato della Mercedes. Da osservare che il piazzale e gli uffici sono cintati, tuttavia il cancello di accesso dalla confinante strada cantonale non viene mai chiuso, anche perché all’interno del perimetro è pure attiva un’altra ditta, la __________.
G. __________ descrive così gli avvenimenti successivi: “domenica 13 luglio 2003, verso le ore 16:30, giunto nuovamente presso i nostri uffici, ho costatato che la vettura di mia madre era stata danneggiata da ignoto. La stessa presentava varie pedate (3 o 4) sulla fiancata sinistra. Visto ciò provvedevo a portarla all’interno del nostro capannone e avvisavo la polizia cantonale per costatare quanto avvenuto” (verbale 20 luglio 2003, pag. 1). A specifica domanda degli agenti di polizia, giunti sul posto per le constatazioni, il signor __________ indicava quale sospetto autore del danno __________. Rientrata dalle vacanze, il 19 luglio 2003 la signora Astrid Saccomandi sporgeva querela penale contro ignoti per titolo di danneggiamento, collocando i fatti tra l’11 luglio 2003 alle ore 16:30 ed il 13 luglio 2003 alle ore 13:30. La querela contro ignoti e la costituzione di parte civile venivano poi confermate in occasione del suo interrogatorio di polizia del 19 agosto 2003, dopo aver preso atto che l’accusato negava ogni addebito.
H. In effetti l’accusato si è sempre dichiarato estraneo al danno, sia nel verbale d’interrogatorio del 19 agosto 2003, sia al dibattimento. Pur ammettendo di aver partecipato ad una discussione animata, dove erano volate anche parole grosse, afferma di ritenersi una persona corretta che “a quarantanni non si mette a tirare calci alle macchine”. Egli non esclude, in effetti, di aver detto al __________ “te la farò pagare”, ma non certo animato dall’intenzione di passare poi dalle parole ai fatti. Nega comunque di aver detto “… questi sono gli uffici della __________ …. buono a sapersi…”. Intanto gli uffici della __________ e della __________ gli erano infatti perfettamente conosciuti, recandovisi regolarmente per la consegna di pacchi; circostanza, quest’ultima, confermata del resto da __________, sorella di __________ e segretaria della __________ (verbale 7 novembre 2003, pag. 2); inoltre egli non ce l’aveva con __________, tantomeno con il suo titolare, padre di __________, persona da lui conosciuta e giudicata gentile, affabile e corretta. I suoi motivi di risentimento erano infatti rivolti solo ed esclusivamente ad __________. L’accusato ha dichiarato di non aver notato alcuna Mercedes parcheggiata presso la __________, tantomeno una scritta “__________” apposta sulla carrozzeria di un’automobile. Ricorda bene, per contro, la BMW M3 con la quale __________ si era presentato all’appuntamento, aggiungendo che nel piazzale della __________ vi erano quel giorno comunque anche altre automobili. Da ultimo, in linea con le dichiarazioni della moglie (cfr. verbale 13 novembre 2003, pag. 3), ribadisce che l’intero fine settimana da venerdì 11 luglio 2003 a domenica 13 luglio 2003 lo ha trascorso insieme alla moglie ed ai due figli a Bellinzona, fatta salva la trasferta a __________ per recuperare l’autofurgone. Respinge pertanto recisamente ogni accusa di danneggiamento.
I. Per la constatazione del danno all’autovettura della signora __________ è stato richiesto l’intervento della polizia scientifica, la quale ha prelevato dalla fiancata sinistra della Mercedes tre tracce di scarpe. Queste tracce sono state in seguito confrontate, mediante sovrapposizione, con il profilo della suola della scarpa destra calzata dall’accusato il giorno del suo interrogatorio di polizia (19 agosto 2003). Da tale raffronto è emersa una “buona compatibilità riguardo alla concordanza delle dimensioni (numero 44, come il numero di piede dell’accusato, n.d.r.) ed al disegno generale della suola”, come pure che la sovrapposizione non mostra “alcun elemento divergente, non spiegabile, tale da far nascere dubbi fondati circa le concordanze di tipo generico precedentemente segnalate e di valore perlomeno indicativo” (rapporto polizia scientifica, pag. 2).
L. Dall’insieme delle circostanze evidenziate il Sost. Procuratore Pubblico ha ritenuto sussistere, da parte dell’accusato, la commissione del reato di danneggiamento. Da qui l’accusa in esame.
Considerato in diritto
1. L’art. 144 cpv. 1 CP recita: “chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa”. Come riferito più sopra, l’accusato nega nel modo più assoluto di essere l’autore del danno in rassegna, ovverosia di aver preso a pedate la Mercedes della signora __________. Professa quindi la sua piena innocenza e chiede l’assoluzione.
1.1 Per l’accusa egli va invece ritenuto colpevole di danneggiamento, pendendo a suo carico una serie di indizi seri e convergenti, dai quali si dedurrebbe logicamente la conclusione che lui, e lui solo, abbia commesso i fatti descritti nel capo d’imputazione del decreto di accusa. A mente dell’accusa vi è anzitutto il movente, derivato dal litigio verboso e pieno di animosità con il signor __________. L’accusato era risentito e ne aveva motivo: la moglie presa in giro al telefono, lui stesso trattato “a pesci in faccia”, la fattura per forza di cose pagata ancorché ritenuta sproporzionata. Ci sono state pure delle minacce e l’accusato non ha escluso, in aula, di aver detto al Saccomandi “te la farò pagare”. In secondo luogo vi era l’occasione per commettere il reato, posto come la vettura della signora __________ fosse parcheggiata proprio nel luogo dove era venuto a trovarsi l’accusato e dove poteva accedervi senza difficoltà sia prima che dopo il diverbio, grazie al cancello costantemente aperto. La vettura, poi, era incustodita, inoltre portava la scritta “__________”, ciò che ne identificava la proprietà. In terzo luogo vi è la coincidenza temporale tra il litigio ed il danneggiamento. Da ultimo vi sono i riscontri oggettivi consegnati nel rapporto della polizia scientifica. La sovrapposizione del calco della scarpa dell’accusato alle tracce lasciate sull’autovettura conduce ad un risultato emblematico: la taglia (44) è compatibile, ed il tipo di suola pure, con una scarpa di marca “Puma” come quella calzata dall’accusato. Non risultano inoltre peculiarità tali da poter escludere che la scarpa usata per danneggiare la vettura sia quella dell’accusato.
1.2 Di diverso avviso la difesa, per la quale l’accusato dev’essere senz’altro prosciolto in applicazione del prinicpio “in dubio pro reo”. A giudizio del difensore, sul fatto che al momento del danneggiamento la Mercedes fosse parcheggiata esternamente a lato degli uffici della __________, vi sarebbero unicamente le dichiarazioni del denunciante e della sorella, figli della parte civile, pertanto persone certamente interessate. La loro deposizione, priva della necessaria serenità e obiettività, va presa quindi, doverosamente, “con le pinze”, specie a fronte della versione resa dall’accusato in polizia, e ribadita al dibattimento, secondo cui egli non avrebbe notato alcuna Mercedes nel piazzale. A quale scopo poi, soggiunge la difesa, rinchiudere successivamente la vettura nel capannone? Nulla può escludere, in effetti, che la vettura non si sia mai trovata in quel posto durante i giorni di venerdì 11 e sabato 12 luglio 2003, ma solo la domenica 12 luglio 2003, al momento delle costatazioni della polizia, per di più non all’esterno ma all’interno del capannone __________. D’altra parte l’accusato non aveva motivo di accanirsi contro la __________, rispettivamente contro i beni del suo titolare, persona che apprezzava e con la quale aveva un ottimo rapporto. Semmai, soggiunge il difensore, avrebbe dovuto prendersela con la BMW M3 del figlio. Quanto alla compatibilità della suola della scarpa calzata dall’accusato con le tracce riscontrate sull’autovettura, trattasi per la difesa solo di un’infelice coincidenza. Non possono assurgere in ogni caso a prova i riscontri della scientifica. La difesa ha prodotto al riguardo un catalogo “Puma” (su supporto CD e in fotocopia) sul quale sono visibili numerosi modelli di calzature, di colori e forme diversi. Le fotografie mostrano che tutti i modelli, e se ne contano ben dodici, sono dotati di un profilo di suola identico a quello dell’accusato. Si tratta di scarpe molto diffuse, in voga soprattutto tra i giovani, al punto che si può affermare - assume sempre la difesa - che “in Ticino vi siano svariate decine di migliaia di persone che posseggono un paio di “Puma” e sicuramente centinaia, nel solo Sopraceneri, con il numero 44”. Per la difesa infine, data la situazione dei luoghi (prossimità di una stazione di benzina e di diversi commerci, cancello sempre aperto, ecc.), vi è fondato motivo di credere che il danneggiamento possa ricollegarsi alla recrudescenza di atti di vandalismo a cui si è assistito recentemente proprio nel __________. Vi è, insomma, una serie di ragionevoli dubbi che conducono ad escludere la colpevolezza dell’accusato.
2. È incontroverso che ci troviamo in presenza di un processo di tipo indiziario. Lo stesso Sost. Procuratore Pubblico ne ha confermata la peculiarità al dibattimento, e così pure la difesa. L’accusa si basa quindi su degli indizi e non su delle prove.
2.1 Sono infatti prove quelle circostanze che una volta acclarate sono idonee a dimostrare la certezza (es. colpevolezza o innocenza dell’imputato) o un fatto procedurale (es. notifica di un atto): elementi che in concreto, all’evidenza, difettano: l’accusato non è reo confesso, non è stato colto in fragranza di reato e nessun testimone ha assistito ai fatti; infine il rapporto della polizia scientifica - come si vedrà più oltre - non oltrepassa la soglia dell’indizio. L’indizio si definisce infatti “prova critica”, in quanto costituisce una circostanza certa dalla quale, attraverso una massima di esperienza, si deduce logicamente una conclusione circa la sussistenza od insussistenza di un atto oggetto di accertamento processuale, in particolare la sussistenza, o meno, del fatto da provarsi. Va sottolineato al proposito che per l’utilizzazione a fini probatori degli indizi è richiesto che questi debbano essere “gravi, precisi e concordanti” (Dizionario giuridico Simone on line; __________, alle voci: “indizio” e “prove”; Rep. 1980, pag. 147).
2.2 Detto altrimenti, si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove tranquillanti e sicure, su indizi che tuttavia permettano un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna dev’essere la necessaria conseguenza quindi della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il giudice deve aver cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente.
2.3 Sulle prove raccolte il giudice di merito decide poi secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge, deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S.; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147).
2.4 In questo contesto si inserisce il principio “in dubio pro reo”, che costituisce un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice di rito penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure pénale suisse, urigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).
Il principio “in dubio pro reo” disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV 88 cons. 2a). Se l’innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore dell’accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo di dubitare della colpevolezza.
3. Tornando al caso di specie una cosa è certa: il danneggiamento dell’autovettura non è avvenuto il sabato pomeriggio (12 luglio 2003), nel mentre che sul sedime della __________ sono venuti a trovarsi contemporaneamente i coniugi __________ ed i fratelli __________. Incontestabilmente il reato è quindi antecedente o posteriore all’incontro tra queste quattro persone ed all’animata discussione che ne è seguita. È quindi possibile distinguere tre momenti in cui il danneggiamento può essere avvenuto:
a) prima che i coniugi __________ giungessero sul sedime della __________ per l’appuntamento con il signor __________;
b) tra il momento in cui i coniugi __________ sono arrivati sul piazzale della __________ ed il momento in cui i fratelli __________ li hanno raggiunti;
c) dopo che, pagata la fattura e recuperato il furgone, i coniugi __________ hanno lasciato __________.
L’analisi di questi tre momenti è importante in relazione al movente. Per l’accusa, infatti, __________ avrebbe agito alimentato da propositi di vendetta, o perlomeno di irata reazione all’atteggiamento di supponenza e derisione, tenuto dal signor __________ nei confronti suoi e di sua moglie; un sentimento di ritorsione dettato inoltre dalle gravose e (per lui) truffaldine condizioni poste dal __________ per il ritiro dell’autofurgone.
a) Dagli atti e dal dibattimento risulta che in serata di venerdì 11 luglio 2003 ed in mattinata di sabato 12 luglio 2003 vi furono più telefonate tra la moglie dell’accusato ed il signor __________, tutte vertenti sui costi di intervento della __________ per il recupero del furgone e sulle modalità di pagamento. La signora __________ ha dichiarato che nelle suddette circostanze il signor __________ si sarebbe rivolto a lei con toni arroganti e da presa in giro, confermandole poi, la mattina del 12 luglio 2003, “che non ci avrebbe ritornato il furgone se non c’erano tutti i soldi” (verbale 13 novembre 2003, pag. 1-2). Sempre la mattina di sabato (12 luglio 2003), i coniugi __________ sarebbero riusciti a racimolare il denaro per pagare la __________ a seguito di che vi sarrebe stata un’ulteriore telefonata per concordare l’appuntamento del pomeriggio. Si è trattato in sostanza di una fase interlocutoria di trattative finalizzate al recupero del furgone, dalle quali non emerge comunque un quadro oggettivo di animosità tale da indurre l’accusato - seppure risentito - a maturare un disegno di vendetta, prendere la propria auto, recarsi a __________ e compiere il misfatto. In realtà, come ha riferito al dibattimento, a quel momento le sue preoccupazioni erano ben altre: trovare le persone disposte a fargli credito per poter riavere al più presto il furgone e consegnarlo quindi al legittimo proprietario (__________). In questa fase degli accadimenti l’esistenza di un movente è, invero, sostenibile; ma lo è altrettanto la tesi contraria. L’assenza di movente appare anzi più credibile, specie se si pon conto alle affermazioni dell’accusato, secondo cui l’impeto d’ira ed il culmine dell’animosità sono stati raggiunti solo il sabato pomeriggio (12 luglio 2003) durante la discussione a quattro, ove del resto non eslcude di aver pronunciato la frase “ve la farò pagare”. Per il rimanente non v’è prova né indizio che l’accusato si sia reso autore del danneggiamento tra la sera di venerdì 11 luglio ed il momento in cui è giunto a __________ con la moglie il giorno successivo.
b) Sabato 12 luglio 2003, verso le 14:00 (versione coniugi __________), o al più tardi verso le 17:30 (versione fratelli __________) l’accusato raggiunge con la moglie il sedime della __________ per incontrarsi con il signor __________. Questi non è presente all’ora stabilita, sicché i coniugi __________ iniziano ad attendere. Trascorre mezz’ora e non si intravvede nessuno. La tensione inizia a salire. La moglie dell’accusato telefona al Saccomandi invitandolo a presentarsi all’appuntamento. Questi risponde: “quando mi vedi arrivo ... non rompere i coglioni”. A questo punto l’accusato, già stizzato per gli antecedenti, si incollerisce ulteriormente (verbale 19 agosto 2003, pag. 2). Questa fase temporale rappresenta il momento più plausibile durante il quale l’accusato avrebbe potuto compiere il reato: in primo luogo i signori __________ non erano presenti; in secondo luogo egli era adirato nei confronti di Andrea __________, in terzo luogo egli si trovava sul posto. Il momento era dunque propizio per ottenere riparazione, avventandosi sui beni di chi gli aveva procurato le offese. Sennonché l’accusato nega come detto di aver commesso il fatto. Del pari la moglie: “tra sabato e domenica, io e mio marito siamo stati sempre assieme e quindi non vedo come possa essere stato lui a causare i danni citati” (verbale 13 novembre 2003, pag. 3). Ribadisce inoltre di nemmeno aver notato la Mercedes, ma solo la BMW M3 del __________. Aggiunge poi che di sabato la zona è piuttosto frequentata: lungo la strada cantonale in quel punto trovano sede infatti vari commerci ed in particolare una stazione di benzina, proprio nelle immediate vicinanze. Insomma, a suo dire, solo uno stupido avrebbe potuto compiere questo tipo di atto in quel posto e in quel momento della giornata, tanto era alto il rischio di essere visto da qualcuno. Oggettivamente, poi, l’accusato avrebbe corso il grosso rischio che __________, una volta giunto sul posto, si fosse avveduto del danno, ciò che all’evidenza avrebbe reso ancor più difficoltoso il recupero del furgone, comportando inoltre ben peggiori conseguenze per lui, di ordine finanziario ma anche penale. Comunque sia, se l’accusato avesse portato a termine il suo disegno di vendetta durante questa fase, riuscirebbe difficile comprendere perché, a vendetta consumata, nella susseguente animata discussione si sarebbe rivolto ai fratelli __________ con l’affermazione “ve la farò pagare”.
Va detto comunque che su tutti questi aspetti l’inchiesta di polizia si è dimostrata lacunosa: non si è saputo spiegare in effetti (eppure bastava rivolgere qualche domanda) perché __________ non si è accorto del danno già il sabato, ma solo domenica; perché egli abbia ricoverato la Mercedes nel capannone la domenica, in attesa della polizia; per quali plausibili ragioni? Perché invece non metterla al sicuro già il sabato, specie dopo le minacce dell’accusato (“ve la farò pagare”) che lo avevano intimorito al punto di avvertire la polizia? Ma sopra ogni cosa, resta infine l’assenza di una prova certa della presenza della Mercedes nel piazzale della __________; e questo vale per tutte e tre i periodi in disamina.
c) Secondo i racconti dell’accusato, sabato 12 luglio 2003, dopo aver saldato la fattura e preso in consegna il furgone, egli si è recato presso il garage __________ a __________ per restituire il mezzo al legittimo proprietario, dopo di che ha fatto rientro al suo domicilio di __________, rimanendovi con moglie e figli per il resto del fine settimana. Come visto, la moglie, seppure teste interessata, conferma questa circostanza. L’accusato nega recisamente di essere tornato sui luoghi, men che meno con intenti vendicativi. Egli era effettivamente incollerito con il __________, e le sue finanze, già precarie, avevano subito un altro duro colpo con il pagamento della fattura __________; tuttavia non al punto di trasformarlo in un vendicatore (“non sono una persona che ogni volta che ha un litigio deve distruggere una macchina”). Suo malgrado, in fondo, il suo scopo era stato raggiunto per buona pace di tutti: riconsegnare l’autofurgone indenne al proprietario. Nei fatti - così ha dichiarato - una volta tornato a casa la sua ira era ormai sopita. Da ricordare in proposito che, come dichiarato dall’accusato, egli se l’era presa esclusivamente con __________: alieno da lui ogni risentimento nei confronti della __________ o del suo titolare (padre e/o madre di __________). In questa fase temporale il movente su cui si fonda la tesi accusatoria si indebolisce, perde consistenza, di modo che, in assenza di prove certe, l’intimo convincimento della colpevolezza dell’accusato può essere raggiunto solo in presenza di altri indizi, purché gravi, precisi e concordanti.
4. L’accusa ravvede questo tipo di indizio in modo particolare nelle risultanze del rapporto della polizia scientifica. Riscontri oggettivamente importanti, senza i quali si sarebbe imposta, di tutta evidenza, la formulazione di un non luogo a procedere. Il raffronto delle tracce prelevate dalla Mercedes con il calco della suola destra dell’accusato mostra convergenze che pesano gravemente sulle spalle di quest’ultimo: anzitutto la corrispondenza, o meglio compatibilità, del numero di piede (44), inoltre l’identica tipologia (disegno) della suola, infine la contingenza che le calzature dell’accusato non presentano peculiarità tali da poter escludere che le scarpe usate per il danneggiameno siano proprio le sue. Questo importante indizio, collegato al movente, all’occasione per delinquere (presenza della Mercedes sul piazzale della __________) ed alle coincidenze temporali, rappresenterebbero per l’accusa un insieme di elementi e circostanze convergenti, idonei e sufficienti per addivenire al convincimento della colpevolezza dell’accusato.
5. Questo giudice dissente da tale opinione. Il rapporto della scientifica non procura certezze, non racchiude in sé quel carattere di “experimentum crucis” che consenta di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che fu proprio la scarpa destra dell’accusato, e solo quella, a colpire la Mercedes della signora __________. Ne fanno stato espressioni quali “è possibile unicamente affermare che è senz’altro fattibile che la traccia (parziale orma di scarpa) rilevata in occasione della costatazione del reato in questione sia stata lasciata dalla scarpa da sport destra marca Puma, taglia 44 appartenente a __________ senza tuttavia poterlo dimostrare concretamente”. E ancora: “si può notare una buona compatibilità riguardo alla concordanza delle dimensioni ed al disegno generale della suola, senza comunque evidenziare caratteristiche specifiche tali da poter dimostrare che la scarpa all’origine della traccia appartenga ad __________” (rapporto scientifica, pag. 2 e segg.). Il referto è intriso di conclusioni tutt’altro che perentorie, anzi del tutto possibiliste, che lasciano ampio spazio alle tesi difensive. Alla luce dei rilievi della scientifica nulla può quindi assodare l’appartenenza delle tracce lasciate sulla Mercedes alla scarpa destra “Puma” dell’accusato, rimanendo puri elementi indiziari quelli acquisiti. In quest’ottica vanno condivise le pertinenti argomentazioni della difesa: di scarpe “Puma” con profili di suola identici a quelli analizzati dalla scientifica ve ne sono ben dodici modelli sul mercato, tutti assai diffusi, anche alle nostre latitudini. Inoltre al giorno d’oggi, a differenza forse che per il passato, è tutt’altro che raro imbattersi in persone con taglia di piedi 44.
6. In DTF 127 I 40 (consid. 2a) il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire le modalità di applicazione del principio “in dubio pro reo” nell’ottica del giudice e del giudizio: nell’esame degli elementi probatori, che avviene secondo il suo libero apprezzamento, il giudice deve chiedersi se l’accusa ha saputo recare prove o indizi che non lasciano dubbi (“zweifelfrei”) sulla colpevolezza dell’accusato. Egli può ritenere fatti o circostanze sfavorevoli all’accusato solo se, dopo un coscienzioso approfondimento del materiale probatorio, abbia raggiunto il pieno convincimento della loro esistenza. Un giudizio di condanna deve quindi fondarsi, dal profilo oggettivo, su sufficienti e chiare prove di colpevolezza (“hinreichende Schulbeweise”) e, dal profilo soggettivo, sul pieno convincimento del giudice circa la loro esistenza (“volle richterliche Überzeugung”). Questi concetti sono stati ripresi diffusamente in una recentissima sentenza, ove il Tribunale federale ha tenuto a sottolineare che in tale prospettiva una semplice verosimiglianza non è sufficiente per pronunciare una condanna, anche se l’assoluta certezza non è necessaria. L’Alta Corte ribadisce inoltre che il principio “in dubio pro reo” è violato laddove il giudice pronunci una condanna nonostante l’esistenza di rilevanti e non sopprimibili dubbi, oppure la pronunci senza essere stato colto dal dubbio, allorquando sussistevano invece ragionevoli motivi per dubitare (Sentenza 1P.474/2004 del 3 dicembre 2004, consid. 2.2 e 2.3, riportata in SJZ 101 [2005], pag. 67-68). Da tenere presente, infine, che per “rilevante” deve intendersi non già un dubbio astratto o teorico, bensì quello che, alla luce delle circostanze oggettive del caso, insorgerebbe in ogni persona critica e ragionevole (Hauser/Schweri, op cit., pag. 229, n. 12).
7. Nel caso di specie questo giudice non addiviene al pieno convincimento della colpevolezza dell’accusato, sussistendo un dubbio, rilevante, che gli elementi portati dall’accusa non hanno saputo dissipare. Non vi sono prove ma solo indizi a carico del signor __________: il movente, come visto, dev’essere relativizzato e ricondotto ad una giusta dimensione (cfr. consid. 3), non essendo sufficiente desumerne l’esistenza da un litigio, ancorché cruento o da un “ve la farò pagare”, espressione che ricorre sovente in un contesto litigioso ma non per questo necessariamente sussumibile in movente. L’occasione per delinquere: anche qui non vi è sufficente certezza quanto alla presenza della Mercedes nel piazzale della __________. Si rammenti in proposito che sia l’accusato che la moglie dichiarano di non averla notata. Infine il referto della scientifica che non da un responso univoco, ma è suscettibile di interpretazione, come detto possibilista. Tutti questi elementi, in conclusione, sia presi a sé stanti sia valutati nel loro insieme non assumono la connotazione di indizi gravi, precisi e concordanti indispensabile per un pronunciato di condanna. La prova dell’esistenza del fatto, non risultando fornita, l’accusato dev’essere perciò prosciolto.
8. Trattandosi di sentenza di proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato.
P.Q.M.
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1; decaduti gli altri;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) per i fatti indicati nel decreto di accusa No. DA 2818/2004 del 30 agosto 2004;
assegna tasse e spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 0.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 200.00 totale