|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 2556/2004 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Giovanni Celio |
|||||
|
|
|||||
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
|
|
ACCU 1
|
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a, presso l’esercizio pubblico in data, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di __________, segnatamente colpendolo alla testa in modo violento, facendolo rovinare a terra e perdere i sensi, nonché colpendolo con un calcio al viso, causandogli varie contusioni;
2. minaccia,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1, incusso spavento e timore a __________, usando grave minaccia, segnatamente agitandogli davanti al corpo un coltello con lama a mezza luna (tipo roncola) della lunghezza di 6 cm e chiedendogli “hai paura eh?”
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 123 e 180 CP; richiamati gli artt. 11, 41 cifra 1, 66 e 68 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 4 agosto 2004 no. 2556/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il 29.09.2003, ma l'ammonisce formalmente.
4. Ordina la confisca di un coltello (tipo roncola) con lama della lunghezza di
6 cm., sequestrato in data 16.07.2004.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 25 agosto 2004;
indetto il dibattimento 16 dicembre 2004, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici, per avere, a __________, presso l’esercizio pubblico __________, in data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di __________i, segnatamente colpendolo alla testa in modo violento, facendolo rovinare a terra e perdere i sensi, nonché colpendolo con un calcio al viso, causandogli varie contusioni?
1.2. minaccia, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1, incusso spavento e timore a __________i, usando grave minaccia, segnatamente agitandogli davanti al corpo un coltello con lama a mezza luna (tipo roncola) della lunghezza di 6 cm e chiedendogli “hai paura eh?”?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 29.9.2003?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5. Deve essere ordinata la confisca del coltello (tipo roncola) con lama della lunghezza di 6 cm, sequestrato in data 16.7.2004?
6. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
visti gli art. 11, 41 cifre 1 e 3, 58, 59, 66, 68, 123, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3, 5 e 6, negativamente ai quesiti posti sub 2, 4 e 4.1.,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti compiuti a il nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. 2556/2004 del 4 agosto 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 350.— (trecentocinquanta);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 29.9.2003, ma l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
la confisca del coltello (tipo roncola) con lama della lunghezza di 6 cm, sequestrato in data 16.7.2004 (art. 58 e 59 CP);
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;
|
Intimazione a: |
|
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona.
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 350.-- totale
Il giudice: Il segretario: