Incarto n.
10.2004.351/CEG

DA 2957/2004

Bellinzona

16 dicembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 gerente di bar,

difesa da: DI 1

 

prevenuta colpevole di 1. appropriazione indebita,

                                        per avere, a __________, presso la stazione di servizio Shell, in data 19 dicembre 2003, in qualità di impiegata della stazione di servizio Shell, alla quale è stato affidato un fondo cassa personale di fr. 1'500.-- con il compito di mantenerlo giornalmente invariato e di riversare unicamente l’incasso della giornata nella cassaforte, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali affidatigli, in particolare per essersi appropriata dell’importo di fr. 407.70, corrispondente a Euro 250.-- prelevati dal fondo cassa personale, senza, come previsto dal regolamento interno, riversarne immediatamente l’equivalente in franchi svizzeri, importo integralmente recuperato e restituito alla parte lesa;

 

                                  2 .    furto di poca entità,

                                        per avere, a __________, presso la stazione di servizio Shell, in data 24 dicembre 2003, a scopo di indebito profitto, in danno del signor __________ __________, gerente proprietario della stazione di servizio, sottratto, senza deporre lo scontrino nell’apposito classatore degli acquisti personali, merce esposta nel negozio per un valore complessivo di fr. 19.--, in particolare 2 confezioni da quattro batterie l’una, refurtiva integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reati previsti                       dagli art. 138 cifra 1, 139 in relazione con l’art. 172ter CP;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 6 settembre 2004 no. DA 2957/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

 

indetto                               il dibattimento 18 novembre 2004, al quale è comparsa l’accusata, assistita dal proprio difensore avv. DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico Moreno Capella con lettera 13/14 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile __________ __________, __________, ha comunicato la sua assenza per malattia con scritto 13/14 dicembre 2004;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

proceduto                          all’audizione testimoniale della Signora __________, 1965, cittadina italiana residente a Saltrio (Italia), cassiera, coniugata,

 

sentiti                                il difensore, il quale ha postulato il proscioglimento della propria assistita da entrambi i capi d’accusa;

 

                                        per ultimo l’accusata;

 

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 nata __________ autrice colpevole di:

 

                              1.1.     appropriazione indebita, per avere, a __________, presso la stazione di servizio Shell, in data 19 dicembre 2003, in qualità di impiegata della stazione di servizio Shell, alla quale è stato affidato un fondo cassa personale di fr. 1'500.-- con il compito di mantenerlo giornalmente invariato e di riversare unicamente l’incasso della giornata nella cassaforte, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali affidatigli, in particolare per essersi appropriata dell’importo di fr. 407.70, corrispondente a Euro 250.-- prelevati dal fondo cassa personale, senza, come previsto dal regolamento interno, riversarne immediatamente l’equivalente in franchi svizzeri, importo integralmente recuperato e restituito alla parte lesa?

 

                               1.2 .    furto di poca entità, per avere, a __________, presso la stazione di servizio Shell, in data 24 dicembre 2003, a scopo di indebito profitto, in danno del signor __________ __________, gerente proprietario della stazione di servizio, sottratto, senza deporre lo scontrino nell’apposito classatore degli acquisti personali, merce esposta nel negozio per un valore complessivo di fr. 19.--, in particolare 2 confezioni da quattro batterie l’una, refurtiva integralmente recuperata e restituita alla parte lesa?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2., decaduti gli altri,

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle accuse di appropriazione indebita e di furto di poca entità per quanto accaduto a Massagno, presso la stazione di servizio Shell, il 19 dicembre 2003 rispettivamente il 24 dicembre 2003;

 

 

assegna                           tasse e spese allo Stato;

 

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

Intimazione:                      

                                       

 

 

Distinta spese                    a carico

 

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         80.--         testi                                                                   

                                        fr.                      280.--         totale

                                   

                                               

 

Il giudice:                                                                     Il segretario: