Incarto n.
10.2004.358/CEG

DA 3052/2004

Bellinzona

10 marzo 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

 

prevenuto colpevole di 1. sottrazione di minorenne,

                                        per avere sottratto il minore M.R., 31.05.2002, il 21/22.2.2004 presso il domicilio della madre ACCU 1 in __________, alla quale il minore era stato affidato in custodia con decreto supercautelare 18 giugno 2003 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città;

 

                                 2.     danneggiamento,

                                        per avere, nelle circostanze di cui al punto 1, danneggiato intenzionalmente mobili e suppellettili situati nell’appartamento della moglie ACCU 1 provocando un danno complessivo non meglio quantificato;

 

                                 3.     contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

                                        per avere percorso con il treno la tratta Bellinzona-Genève il 3.3.2004 sprovvisto del relativo titolo di trasporto;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

 

                                        reati previsti dagli art. 144 cpv. 1, 220 CP e 51 LTP, richiamato l’art. 68 cifra 1 CP;

                                   

perseguito                         con decreto d’accusa del 13.09.2004 no. DA 3052/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto).

2.    Al versamento alla parte civile FFS Ginevra dell'importo di fr. 131.--, a titolo di risarcimento.

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 settembre 2004;

 

indetto                               il dibattimento 10 marzo 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 dicembre 2004 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

                                        comparso unicamente il difensore avv. __________;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito in relazione al reato di sottrazione di minore, in quanto egli ha agito a salvaguardia del figlio (come già faceva prima che lo stesso venisse affidato in via supercautelare alla madre) che era stato abbandonato dalla madre, come in altre occasioni. Egli ha voluto salvaguardare l’integrità del bambino abbandonato; la madre nemmeno aveva lasciato cibo per il piccolo; mai ha voluto “sottrarlo” tant’è che l’ha deposto nel luogo che lui conosceva che meglio avrebbe potuto proteggerlo: il foyer “Piccolo” di Ginevra, ove viveva e lavorava.

                                        Per quanto attiene ai reati di cui agli art. 144 CP e 51 LTP non v’è contestazione, ma nel caso del danneggiamento va considerata l’applicazione dell’attenuante specifica della grave angustia e della disperazione nel trovare il bambino abbandonato, mentre nel caso di contravvenzione alla LTP l’estrema indigenza dell’accusato, non in grado di pagare il biglietto del treno, ma volonteroso ora di saldare il dovuto non appena possibile.

                                        Infine, in ogni caso, deve essere sensibilmente ridotta la pena proposta concessa la sospensione condizionale della pena;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

 

                              1.1.     sottrazione di minorenne, per avere sottratto il minore M.R., 31.05.2002, il 21/22.2.2004 presso il domicilio della madre__________, alla quale il minore era stato affidato in custodia con decreto supercautelare 18 giugno 2003 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città?

 

                           1.1.1.     Può trovare applicazione l’art. 34 cpv. 2 CP (stato di necessità)?

 

                           1.1.2.     L’autore ha agito in stato di grave angustia (art. 64 CP)?

 

                              1.2.     danneggiamento, per avere, nelle circostanze di cui al punto 1, danneggiato intenzionalmente mobili e suppellettili situati nell’appartamento della moglie __________, provocando un danno complessivo non meglio quantificato?

 

                           1.2.1.     L’autore ha agito in stato di grave angustia (art. 64 CP)?

 

                              1.3.     contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, per avere percorso con il treno la tratta Bellinzona-Genève il 3.3.2004 sprovvisto del relativo titolo di trasporto?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 5.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile FFS Ginevra, e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

 

visti                                   gli art. 34 cpv. 2, 41 cifra 4, 68 cifra 1, 80, 144 cpv. 1 CP; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1.1., 1.2., 1.3., 2., 3., 4. e 5.; negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2.1.; decaduto il quesito posto sub 1.1.2.;

 

 

 

 

dichiara                           __________ ACCU 1

                                         autore colpevole di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico (art. 51 LTP) per i fatti compiuti a Locarno il 21/22.2.2004 rispettivamente sulla tratta Bellinzona-Genève il 3.3.2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3052/2004 del 13.09.2004;

 

 

condanna                         __________ ACCU 1

 

                                    1.       alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                    2.       al versamento alla parte civile FFS Ginevra dell'importo di fr. 131.—(centotrentuno) a titolo di risarcimento;

 

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 300.-- (trecento);

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

 

 

proscioglie                       __________ dal reato di sottrazione di minorenne per avere agito in stato di necessità (art. 34 cpv. 2 CP);

 

 

avverte                             le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

 

                                        il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

 

                                   

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      300.--         totale