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Incarto
n. DA 2740/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Anna Dell'Oso in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1, difesa da: DI 1
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prevenuta colpevole di ingiuria
per avere, a __________,
offeso l'onore di LESA 1 tacciandola di "puttana da quattro soldi";
reato previsto dall'art. 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 23 agosto 2004 n. DA 2740/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Multa di fr. 200.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie fr. 50.--,
vista l'opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 settembre 2004;
indetto il dibattimento 14 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore, mentre il procuratore Pubblico con scritto 17 dicembre 2004 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, la quale sostiene che l’accusata ha solo voluto affermare un dato di fatto e non offendere la parte lesa; chiede il proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico
2. Sulla pena e sulle spese
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2740/2004 del 23 agosto 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna alla condannata il termine di due mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
LESA 1
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Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale