Incarti n.
10.2004.391/411

DA 3176/2004

DA 3178/2004

 

Bellinzona

22 marzo 2005

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1 , e

ACCU 2

(difesi da DIFE1)

 

entrambi accusati di           ripetuta truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 e 22 CP,

                                        per avere, a __________ presso la ditta __________ Sagl, nel periodo maggio 2002-novembre 2002, per procacciare a sé stesso e ad altri un indebito profitto, affermando cose false e sottacendo cose vere, ingannato, rispettivamente compiuto tutti gli atti per ingannare con astuzia i funzionari della Sezione del lavoro e __________, Assicurazione contro la disoccupazione, inducendoli a pregiudicare il patrimonio di quest'ultima, e meglio per avere, agendo in correità fra loro, in qualità di organi o di dirigenti effettivi, rispettivamente quali collaboratori con competenze decisionali indipendenti della __________ Sagl, ripetutamente, ma almeno in due occasioni, ingannato, rispettivamente compiuto tutti gli atti per ingannare con astuzia i funzionari della Sezione del lavoro e __________, Assicurazione contro la disoccupazione, compilando rispettivamente facendo compilare dal personale i formulari "Rapporti sulle ore perse a causa d’intemperie" con dati inveritieri, segnatamente indicando su detti formulari che il personale dell'azienda aveva perso delle giornate di lavoro a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, mentre in realtà il personale dell'azienda aveva in quei giorni in pratica sempre regolarmente lavorato, come risulta dai rapporti giornalieri compilati da __________, facendo altresì sottoscrivere questi formulari inveritieri al personale e sottoponendoli alla cassa disoccupazione __________, inducendola a versare alla __________ Sagl indennità per intemperie in realtà non dovute per il mese di maggio 2002 per fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 per fr. 26 658.58, importo quest’ultimo non versato in quanto a seguito della segnalazione della Sezione del lavoro è stato scoperto il reato;

perseguiti                          con decreti d’accusa n. 3176/2004 (ACCU 1) e n. 3178/2004 (ACCU 2) del 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna di ciascun accusato:

                                         1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 200.–,

 

viste                                  le opposizioni al rispettivo decreto d’accusa interposte il 28 settembre 2004 da ACCU 1 e il 6 ottobre 2004 da ACCU 2;

 

indetto                               il dibattimento 22 marzo 2005, cui sono comparsi gli accusati con il difensore;

 

accertate                           le generalità degli accusati e proceduto al loro interrogatorio;

 

sentito                               il difensore, il quale sottolinea anzitutto l’estraneità ai fatti di ACCU 2, che non avrebbe partecipato in alcun modo al reato ravvisato dal Procuratore pubblico;

                                        quanto a ACCU 1, il difensore dà atto che la fattispecie è per certi versi analoga a quella giudicata dal Tribunale federale in DTF 117 IV 153 e che i presupposti del reato di truffa possono di conseguenza sembrare adempiuti; sottolinea nondimeno che – diversamente dal caso allora in esame – in concreto non è dimostrato l’uso delle indennità per fini estranei alla copertura del danno dovuto alle intemperie, ciò che esclude l’applicazione dell’art. 146 CP e connota tutt’al più la fattispecie come una violazione ex art. 105 LADI;

                                        la difesa rileva inoltre che, secondo il Contratto nazionale mantello per l’edili­zia, la sospensione dei lavori non configura una decisione formale ma può essere presa in ogni momento, anche sul cantiere (art. 61); il lavoratore deve per altro sempre tenersi a disposizione del datore di lavoro (art. 63), ed è ciò che in pratica è avvenuto nella fattispecie: i lavoratori erano sì presenti sui cantieri, ma non è dato di sapere se e quanto abbiano lavorato, né – di riflesso – a quanto ammontino le eventuali indennità percepite indebitamente;

                                        ne conclude, il difensore, per il proscioglimento degli imputati dal reato di truffa (ravvisandosi tutt’al più per ACCU 1 una violazione ex art. 105 LADI) o – in subordine – per una congrua riduzione della pena, in applicazione dei criteri sanciti nell’evoca­to DTF 117 IV 153 e considerata l’assenza di precedenti penali a carico degli accusati;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti, per ciascun accusato:

                                 1.     se l'imputato è colpevole di ripetuta truffa, consumata e mancata, subordinatamente di violazione dell’art. 105 LADI;

                                 2.     in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

                                 3.     il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto                          che con lettera del 23 marzo 2005 il difensore ha presentato in nome degli imputati dichiarazione di ricorso;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                A.     ACCU 1, nato a __________ il 22 novembre 1965, e il padre ACCU 2, nato a __________ (__________) il 22 febbraio 1942 – entrambi cittadini svizzeri con formazione nel ramo edilizio – gestiscono e dirigono la ditta __________ Sagl, __________, il primo come socio gerente con firma individuale e il secondo come organo di fatto. Ambedue percepiscono mediamente un reddito netto pari grossomodo a fr. 15 000.– mensili. La società, fondata nel 1995, si occupa in particolare dell’esecuzione di pavimenti in cemento e dà lavoro a una ventina di persone tra operai e impiegati.

 

                                B.     In esito alla segnalazione di un ex dipendente della __________ Sagl, il 18 luglio 2003 la Sezione del lavoro ha denunciato ACCU 1 al Ministero pubblico per possibili infrazioni legate alla richiesta, nei mesi di maggio e novembre 2002, di indennità per asserite interruzioni di lavoro causa intemperie in realtà non avvenute. Il procedimento penale è stato poi esteso d’ufficio – fra gli altri – a ACCU 2.

 

                                C.     Esperite le indagini, con decreti d'accusa del 27 settembre 2004 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 ACCU 2 autori colpevoli di ripetuta truffa – consumata e mancata – per avere “ripetutamente, ma almeno in due occasioni, ingannato, rispettivamente compiuto tutti gli atti per ingannare con astuzia i funzionari della Sezione del lavoro e __________, Assicurazione contro la disoccupazione, compilando rispettivamente facendo compilare dal personale i formulari ‘Rapporti sulle ore perse a causa d’intemperie’ con dati inveritieri, segnatamente indicando su detti formulari che il personale dell'azienda aveva perso delle giornate di lavoro a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, mentre in realtà il personale dell'azienda aveva in quei giorni in pratica sempre regolarmente lavorato, come risulta dai rapporti giornalieri compilati da __________ __________, facendo altresì sottoscrivere questi formulari inveritieri al personale e sottoponendoli alla cassa disoccupazione __________, inducendola a versare alla __________ Sagl indennità per intemperie in realtà non dovute per il mese di maggio 2002 per fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 per fr. 26 658.58, importo quest’ultimo non versato in quanto a seguito della segnalazione della Sezione del lavoro è stato scoperto il reato”.

                                        In applicazione della pena, il magistrato inquirente ha proposto la condanna di ciascun accusato a sessanta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, come pure al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 200.– e di spese per fr. 200.–. ACCU 1 ha introdotto il 28 settembre 2004 opposizione al proprio decreto d’accusa, e altrettanto ha fatto ACCU 2 il 6 ottobre 2004. Con lettera del 18 ottobre 2004 __________ ha dichiarato di costituirsi parte civile e ha postulato in sostanza la rifusione di fr. 7572.85 a titolo di risarcimento.

Considerato                       in diritto:

 

                                 1.     L'art. 146 cpv. 1 CP commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Chi compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1, con rinvio all’art. 65 CP). È punibile alla stessa stregua chi ha agito o omesso di agire – fra l'altro – in qualità di organo o di dirigente effettivo di una persona giuridica (art. 172 CP). Il reato di truffa – cui la giurisprudenza assimila il conseguimento fraudolento d’indennità per intemperie (DTF 117 IV 153) – presuppone segnatamente un inganno astuto. Tale requisito è adempiuto non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre fraudolente o artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false informazioni. Occorre nondimeno che una verifica della vittima risulti impossibile, difficile o ragionevolmente inesigibile, o ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento o preveda ch'egli vi rinunci in ragione di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza). Non è necessario per il resto che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio; cfr. anche DTF inedita 6S. 40/2003 del 6 maggio 2003, consid. 3.2).

                                       

                                 2.     Il Procuratore pubblico rimprovera a ciascun accusato di avere – nella rispettiva qualità di organo e dirigente della __________ Sagl – ripetutamente, ma almeno in due occasioni, ingannato, rispettivamente compiuto tutti gli atti per ingannare con astuzia i funzionari della Sezione del lavoro e __________, compilando rispettivamente facendo compilare dal personale i formulari “Rapporti sulle ore perse a causa d’intemperie” con dati inveritieri, segnatamente indicando su detti formulari che il personale dell’azienda aveva perso giornate di lavoro a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, mentre in realtà il personale dell’azienda aveva in quei giorni in pratica sempre regolarmente lavorato, facendo altresì sottoscrivere questi formulari inveritieri al personale e sottoponendoli alla cassa disoccupazione, inducendola a versare alla ditta indennità d’intemperie per il mese di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 di fr. 26 658.58, importo quest’ultimo non versato per la scoperta del reato.

 

                                 3.     La difesa sottolinea anzitutto l’estraneità ai fatti di ACCU 2, che non avrebbe partecipato in alcun modo al reato ravvisato dal Procuratore pubblico. Quanto a ACCU 1, il difensore dà atto che la fattispecie è per certi versi analoga a quella giudicata dal Tribunale federale in DTF 117 IV 153 e che i presupposti del reato di truffa possono di conseguenza sembrare adempiuti. Sottolinea nondimeno che – diversamente dal caso allora in esame – in concreto non è dimostrato l’uso delle indennità per fini estranei alla copertura del danno dovuto alle intemperie, ciò che esclude l’applicazione dell’art. 146 CP e connota tutt’al più la fattispecie come una violazione ex art. 105 LADI. La difesa rileva inoltre che, secondo il Contratto nazionale mantello per l’edili­zia, la sospensione dei lavori non configura una decisione formale ma può essere presa in ogni momento, anche sul cantiere (art. 61). Il lavoratore deve per altro sempre tenersi a disposizione del datore di lavoro (art. 63). Ed è ciò che in pratica è avvenuto nella fattispecie: i lavoratori erano sì presenti sui cantieri, ma non è dato di sapere se e quanto abbiano lavorato, né – di riflesso – a quanto ammontino le eventuali indennità percepite indebitamente. Ne conclude, il difensore, per il proscioglimento degli imputati dal reato di truffa (ravvisandosi tutt’al più per ACCU 1 una violazione nel senso dell’art. 105 LADI) o – in subordine – per una congrua riduzione della pena, in applicazione dei criteri sanciti nell’evoca­to DTF 117 IV 153 e considerata l’assenza di precedenti penali a carico degli accusati.

 

                                 4.     In concreto è assodato e indiscusso che la __________ Sagl ha tenuto due distinti conteggi delle ore di lavoro degli operai: uno redatto a mano da cui risulta per i mesi di maggio e novembre 2002 un’attività sostanzialmente a tempo pieno (cfr. fascicolo rosso con i conteggi fino a gennaio 2004, 15° e 21° foglio), l’altro elaborato con il computer (quello inviato all’assicurazione: act. 1, allegati 4 e 6), da cui si evincono quattro giornate e due mezze giornate perse per intemperie nel mese di maggio 2002, così come undici giornate perse nel mese di novembre 2002 (cfr. fascicolo rosso con i conteggi fino al dicembre 2003, 16° e 22° foglio, secondo cui l’unico dipendente attivo sarebbe stato colui dal quale è giunta la segnalazione d’irregolarità). È altresì pacifico che gli accusati rivestono le medesime funzioni dirigenziali in seno alla ditta, il primo come socio gerente iscritto nel Registro di commercio e il secondo come organo di fatto (cfr. anche act. 6, allegato 6, pag. 1 a metà, pag. 2 risposte 7 e 9; act. 6, allegato 8, pag. 1 risposta 2). Parimenti incontestate risultano essere le richieste d’indennità per intemperie in base a formulari sottoscritti dai lavoratori (act. 1, allegati 3–6), così come la corresponsione di fr. 7572.85 per il mese di maggio 2002 e il mancato versamento (causa la segnalazione dell’ex dipendente) di fr. 26 658.58 per il mese di novembre 2002. Restano per converso da esaminare le censure inerenti alla partecipazione al reato di ACCU 2, alla presenza in cantiere degli operai senza attività e alla qualifica dell’infrazio­ne in base all’impiego dei fondi.

 

                                        a)   Per quel che concerne anzitutto il coinvolgimento di ACCU 2 nella vicenda, l’interessato – sentito dalla polizia il 2 febbraio 2004 – ha descritto i fatti come segue (act. 6, allegato 6):

                                              “durante le giornate di brutto tempo e solo in presenza di precipitazioni, diamo la possibilità agli operai di rimanere sul cantiere oppure di tornare a casa.

                                              Quando gli operai rimangono sul cantiere hanno la possibilità di lavorare come vogliono, nel senso che se piove stanno fermi al coperto, magari vanno al bar in attesa che smetta di piovere o addirittura dopo sola mezza giornata se ne vanno a casa. Da parte nostra gli versiamo comunque lo stipendio come se avessero lavorato tutta la giornata. Quando capitano queste situazioni, da parte nostra lo segnaliamo all’assicurazione intemperie che a sua volta ci rimborsa le giornate di lavoro perse dagli operai. [...] da parte nostra non ci guadagniamo niente e poi i lavori eseguiti sotto l’acqua a volte si rovinano, dovendoli rifare a nostre spese [...]” (pag. 1 in basso e pag. 2 in alto).

                                              “Io e mio figlio diamo le indicazioni in relazione ai vari stipendi [...]. Io e mio figlio ci occupiamo della gestione degli operai sui vari cantieri [...]” (pag. 2 risposte 7 e 9).

                                              “D.11: Chi ha deciso di chiedere le indennità per intemperie?

                                              R.11: Sono stato io, in base a delle disposizioni della società impresari costruttori [...]” (pag. 3 a metà).

                                              “So che alcuni operai non erano d’accordo di firmare e da parte nostra non abbiamo mai obbligato nessuno a firmare detti formulari.

                                              Chiaramente io chiedevo agli operai, previa spiegazione delle ragioni per le quali volevamo chiedere le indennità, ossia documentando le giornate perse per intemperie, di firmare i formulari per la richiesta del risarcimento” (pag. 4 risposta 16).

                                              “i ‘rapporti giornalieri’ relativi alle attività degli operai ... venivano compilati per il periodo compreso fra l’apertura della ditta e l’anno 2002 da me personalmente, mentre dopo il 2002 ad oggi da mia figlia __________” (pag. 6 risposta 24).

                                              “D 26: Da quando ha iniziato a richiedere le indennità per intemperie?

                                              R 26: Praticamente dall’inizio dell’attività lavorativa, ossia dal 1994 a tutt’oggi, ..., richiedo le indennità per intemperie. [...]

                                              Chiaramente noi chiediamo le indennità per poter compensare lo stipendio versato agli operai, malgrado loro fossero sul cantiere ad aspettare che cessasse di piovere e non lavorassero. Ho sempre versato lo stipendio  pieno senza dedurre nulla delle ore non lavorate agli operai. [...]” (pag. 6 in basso).

 

                                              Dato quanto precede, non si vede come la difesa possa ragionevolmente negare il coinvolgimento di ACCU 2 nella vicenda, alla stessa stregua del figlio. Interrogato al dibattimento odierno, l’interessato ha del resto confermato le dichiarazioni rese dinanzi alla polizia – con le precisazioni di cui si dirà in appresso (consid. 4b) – palesando il suo ruolo essenziale nello svolgimento dei fatti in rassegna.

 

                                        b)   Il difensore sottolinea per altro verso che, nonostante la presenza degli operai sui cantieri, non è dato di sapere se e quanto essi abbiano lavorato, né – di riflesso – a quanto ammontino le eventuali indennità percepite indebitamente. Sentito dalla polizia il 2 febbraio 2004, ACCU 1 si è così espresso al riguardo (act. 6, allegato 5):

                                              “capitava che gli operai si recavano sui vari cantieri, magari anche in attesa che smettesse di piovere, e per cercare di portare avanti lavori.

                                              Al termine della giornata non effettuavano tutto quello che dovevano fare. Io però dovevo corrispondere le ore e pagarli.

                                              Per questo motivo ho deciso di richiedere comunque l’aiuto delle indennità per intemperie. In pratica richiedevo le indennità per intemperie per tutta la giornata mentre in realtà gli operai lavoravano a metà del tempo ed in questa metà con una scarsa resa per via del cattivo tempo.

                                              In pratica per lavorare sotto l’acqua i lavori non vengono bene e ci vuole il doppio del tempo per fare le cose” (pag. 1 in basso e pag. 2 in alto).

                                              “[...] In pratica, se un operaio arrivava al mattino e con tempo piovoso, io lo mandavo sui cantieri a provare comunque a lavorare.

                                              Capitava poi che sul cantiere egli non poteva lavorare e si rifiutava, anche per l’impossibilità di eseguire correttamente i lavori. Magari però nel corso di tale giornata riusciva a lavorare qualche ora.

                                              In pratica io richiedevo l’indennità totale sebbene tra le 8 o 9 ore di presenza l’operaio riusciva comunque a fare qualche ora. [...]” (pag. 4 a metà).

                                              “[...] Confermo e ammetto che effettivamente già dai primi anni di attività abbiamo richiesto queste indennità anche se gli operai erano sui cantieri, cioè dal 1995. Ripeto però che sui cantieri gli operai non riuscivano a svolgere una normale attività. A volte la stessa veniva interrotta e il prodotto finito era comunque da risistemare nei giorni a venire. [...]” (pag. 5 a metà).

 

                                               Al dibattimento, ACCU 2 ha ribadito che in caso di pioggia lui e il figlio inviavano lo stesso sui cantieri gli operai, anche perché buona parte di loro veniva da lontano (frontalieri). I dipendenti marcavano tutte le ore di presenza e percepivano il salario pieno, nonostante la resa carente: essi invero lavoravano, ma l’opera non riusciva bene con la pioggia e il rendimento si riduceva al 20-30%. Indi la ditta chiedeva le indennità d’intem­perie, per compensare il danno patito in ragione del brutto tempo. Sempre secondo ACCU 2, lui e il figlio sapevano di non poter chiedere le indennità quando gli operai lavoravano, ma se non avessero agito in tal modo la ditta non avrebbe potuto stare in piedi. ACCU 1, dal canto suo, non ha avuto nulla di sostanziale da aggiungere a quanto riferito dal padre, se non che dopo i problemi sorti con l’autorità, la ditta non avrebbe più fatto capo all’assicurazione intemperie.

 

                                              Gli stessi accusati ammettono in definitiva che i dipendenti hanno sempre lavorato – foss’anche a tempo ridotto come sostenuto da ACCU 1 in sede predibattimentale – e che le indennità non venivano richieste per la sospensione dell’attività, bensì a causa della resa inferiore del lavoro sotto la pioggia. Ciò esula chiaramente dalle finalità dell’assicurazione intemperie (art. 42 segg. LADI) e gli accusati se ne dichiarano pienamente consapevoli. Ma anche volendo dar seguito per avventura alla tesi difensiva circa la presenza in cantiere degli operai senza attività, tale circostanza non consentiva ancora alla ditta di far capo alle indennità per intemperie: l’art. 43a lett. c LADI esclude in effetti la computazione della perdita di lavoro nel caso in cui gli operai debbano essere rimunerati secondo contratto,

                                              e ciò finanche laddove la mancata sospensione dell’attività sia voluta dai dipendenti medesimi. Tanto meno possono essere chieste indennità qualora ai lavoratori sia imposto di recarsi sui cantieri in attesa che le condizioni atmosferiche permettano l’esecuzione dell’opera (act. 6, allegato 5, pag. 4 a metà; cfr. anche act. 6, allegato 8, pag. 3 risposta 10). E gli imputati riconoscono avere sempre regolarmente versato ai dipendenti lo stipendio pieno, data la loro presenza sul cantiere (cfr. act. 6, allegato 6, pag. 6 in fondo; verbale del dibattimento, pag. 2 a metà). Il che impediva la percezione d’indennità a norma del già citato art. 43a lett. c LADI, per altro

                                              riportato per esteso sui formulari di annuncio della perdita di lavoro compilati dalla ditta (cfr. act. 1, allegati 3 e 5). Formulari che recavano anche

                                              il diritto per l’autorità d’impiegare altrimenti i dipendenti (v. retro, sub. “richiami importanti”), cui ostava – con ogni evidenza – la presenza degli

                                              operai sul cantiere. Gli accusati, in altri termini, avevano certo diritto di pretendere che il personale rimanesse sul posto di lavoro (cfr. anche art. 63 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia [CNM] prodotto dalla difesa al dibattimento), versando all’occorrenza lo stipendio pieno, ma questo impediva loro di far capo alle prestazioni della LADI, per altro indipendenti dalle indennità sancite dall’art. 62 CNM (cpv. 1 ultima frase).

 

                                         c)   Ciò posto, la richiesta d’indennità per intemperie corredata dai formulari recanti dati fasulli sottoscritti dai lavoratori (act. 1, allegati 3­–6) configura senz’altro un inganno astuto nel senso già indicato (v. sopra, consid. 1). Neppure la difesa contesta questo assunto, riconoscendo anzi come la fattispecie appare sotto questo aspetto analoga a quella giudicata dal Tribunale federale in DTF 117 IV 153 (verbale del dibattimento, pag. 2 verso il basso). Essa sottolinea nondimeno che – diversamente dal caso allora in esame – in concreto non è dimostrato l’uso delle indennità per fini estranei alla copertura del danno dovuto alle intemperie, ciò che esclude l’applica­zione dell’art. 146 CP e connota tutt’al più la fattispecie come un delitto nel senso dell’art. 105 LADI. Ma per tacere del fatto che la compensazione di una minore resa del lavoro svolto esula manifestamente dallo scopo del­l’inden­nità per intemperie, il Tribunale federale non ha certo inteso far dipendere la qualifica del reato dall’impiego dei fondi percepiti indebitamente: ha ritenuto semplicemente ammissibile, data la diversa sanzione comminata per la truffa ordinaria rispetto all’analogo reato in materia di prestazioni giusta l’art. 14 DPA, che il giudice tenga conto della destinazione dei fondi nella commisurazione della pena giusta l’art. 63 CP (consid. 5c e d). L’art. 105 LADI, che riserva l’ap­plicazione delle norme più severe previste nel Codice penale, non è dunque applicabile alla fattispecie, la quale configura per vero una truffa nel senso dell’art. 146 cpv. 1 CP. Anche su questo punto la tesi difensiva si rivela quindi destituita di fondamento.

 

                                 5.     Da quanto precede discende che gli imputati devono essere ritenuti entrambi autori colpevoli di ripetuta truffa, consumata e mancata, per avere – riprendendo i termini di cui ai decreti d'accusa – ripetutamente, ma almeno in due occasioni, ingannato, rispettivamente compiuto tutti gli atti per ingannare con astuzia i funzionari della Sezione del lavoro e __________, compilando rispettivamente facendo compilare dal personale i formulari “Rapporti sulle ore perse a causa d’intemperie” con dati inveritieri, segnatamente indicando su detti formulari che il personale dell’azienda aveva perso giornate di lavoro a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, mentre in realtà il personale dell’azienda aveva in quei giorni in pratica sempre regolarmente lavorato, facendo altresì sottoscrivere questi formulari inveritieri al personale e sottoponendoli alla cassa disoccupazione, inducendola a versare alla __________ Sagl indennità d’intemperie per il mese di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di no­vembre 2002 di fr. 26 658.58, importo quest’ultimo non versato in seguito alla scoperta del reato. Le infrazioni ravvisate dal Procuratore pubblico risultano adempiute dal profilo oggettivo e soggettivo, con la sola precisazione che le indennità richieste non erano del tutto indebite (cfr. act. 6, allegato 11, pag. 2 verso l’alto: “rispetto alle 1232 ore richieste come rimborso alla nostra cassa, unicamente 48 ore sarebbero state possibili rimborsare”).

 

                                 6.     Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali. Nella specie occorre tener conto, da un lato, dell'indubbia rilevanza dei reati appena descritti, suscettibili di sottrarre fondi a un’istituzione che lamenta croniche difficoltà di finanziamento. Gli imputati sono del resto persone capaci, intelligenti e di comprovata esperienza, senz'altro in grado cioè di apprezzare i limiti del diritto alle indennità per intemperie e le conseguenze del loro agire. D'altro lato vanno considerate l'assenza di precedenti penali (act. 8 e 9), la condotta per il resto irreprensibile degli interessati nel corso della loro pluriennale carriera professionale e la destinazione dei fondi indebitamente percepiti (“chiediamo le indennità per poter compensare lo stipendio versato agli operai, ...”: act. 6, allegato 6, pag. 6 in basso; “richiedevo questi sussidi [che] permettevano alla ditta di non licenziare operai e di mantenere buoni rapporti con i committenti che mi danno lavoro, per non pagare delle penali su lavori in ritardo ed in ultima analisi per non fallire”: act. 6, allegato 5, pag. 2 in alto; cfr. anche verbale del dibattimento, pag. 2 nel mezzo). Ciò, sebbene l’esigenza di evitare il fallimento appaia quanto meno discutibile, se si pensa che stando a ACCU 2 “la ditta è sempre andata bene e non abbiamo mai avuto problemi finanziari. Da circa due anni, io e mio figlio percepiamo uno stipendio netto di circa 10 000.– fr. ciascuno, al quale si deve aggiungere una liquidazione a fine anno di circa 5000.– fr.” (cfr. anche, sulla situazione aziendale non certo problematica, act. 6, allegato 5, risposte 3–5). Tutto ben ponderato, si giustifica di ridurre la pena dai sessanta giorni proposti dal magistrato inquirente per ciascun imputato a quaranta giorni di detenzione. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere gli interessati al beneficio della sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova nel minimo legale di due anni. Ciascun condannato sopporta i propri oneri processuali (art. 9 cpv. 1 e 2 CPP). Quanto alle pretese formulate __________, esse sono di natura amministrativa ed esulano quindi dalla cognizione di questo giudice, limitata per di più alle sole opposi­zioni interposte dagli accusati.

Per questi motivi,

visti                                   gli art. 22, 41, 63 e 146 cpv. 1 CP, 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ripetuta truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3176/2004 del 27 settembre 2004;

                                        con la precisazione che l’assicurazione disoccupazione è stata indotta a versare alla __________ Sagl indennità per intemperie in realtà non dovute, o dovute solo in parte, per il mese di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 di fr. 26 658.58, importo quest’ultimo non versato;

 

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.–;

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

dichiara                           ACCU 2

                                        autore colpevole di ripetuta truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3178/2004 del 27 settembre 2004;

                                        con la precisazione che l’assicurazione disoccupazione è stata indotta a versare alla __________ Sagl indennità per intemperie in realtà non dovute, o dovute solo in parte, per il mese di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 di fr. 26 658.58, importo quest’ultimo non versato;

 

condanna                         ACCU 2

                                        1.  alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.–;

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

rinvia                               __________ all’autorità competente per le sue pretese;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

                                        la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

– Sezione del lavoro, Bellinzona,

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

                                        – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta di pagamento         a carico di ciascun condannato:

                                        fr.                       650.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      900.–         totale