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Incarto
n. DA 3267/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 ora d’ignota dimora
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accusata di 1. lesioni semplici
per avere, a __________ presso la __________, il 10 dicembre 2003, colpendolo al volto da tergo con un sacchetto contenente un oggetto contundente intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, come attestato dal certificato medico 2 febbraio 2004 del dr med. __________ agli atti;
2. vie di fatto, ripetute
2.1 per avere, a __________ presso la __________, il 10 dicembre 2003, commesso vie di fatto nei confronti di __________ colpendolo al volto con un pugno;
2.2 per avere, a __________ presso l'esercizio pubblico __________, in data 22 gennaio 2004, commesso vie di fatto nei confronti di __________ gettandogli addosso il contenuto di un bicchiere;
3. diffamazione, ripetuta
3.1 per avere, a __________ presso il centro commerciale __________, in data 21 febbraio 2004, incolpato __________ di condotta disonorevole profferendo al suo indirizzo la frase del seguente tenore: "__________ ladro”;
3.2 per avere, a __________ presso il centro commerciale __________, tra il 21 e il 22 febbraio 2004, incolpato __________ di condotta disonorevole scrivendo sui cartelloni pubblicitari dello stand "__________" le seguenti frasi: "__________ ladro" e "è tutta una truffa";
4. ingiuria, ripetuta
4.1 per avere, a __________ presso la __________, in data 10 dicembre 2003, offeso l'onore di __________ profferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni: "figlio di puttana, cabron";
4.2 per avere, a __________ presso l'esercizio pubblico __________, in data 22 gennaio 2004, offeso l'onore di __________ tacciandolo di "figlio di puttana";
4.3 per avere, a __________ presso il Centro commerciale __________, in data 21 febbraio 2004, offeso l'onore di __________ tacciandolo di "figlio di puttana, cabron";
reati previsti dagli art. 123 n. 1, 126 cpv. 1, 173 e art. 177 CP; richiamati gli art. 41 n. 1, 66 e 68 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 3267/2004 del 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:
1. alla pena di 3 (tre) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. per ogni pretesa __________ è rinviato al competente foro civile,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 12 ottobre 2004 dall’imputata;
indetto il dibattimento 6 aprile 2005, al quale l’accusata non è comparsa: con lettera del 21 febbraio 2005 essa ha comunicato di non ottemperare alla citazione del 21 dicembre 2004 per un non meglio precisato nuovo domicilio all’estero;
proceduto nelle forme contumaciali;
preso atto che il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire al dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o ripetute vie di fatto e/o ripetuta diffamazione e/o ripetuta ingiuria;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputata,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;
visti gli art. 41, 66, 68, 123 n. 1, 126 cpv. 1, 173 e art. 177 CP; 9 segg., 265 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, di vie di fatto, ripetute, art. 126 cpv. 1 CP, di diffamazione, ripetuta, art. 173 CP, e di ingiuria, ripetuta, art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3267/2004 del 27 settembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 3 (tre) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
rinvia __________ per le sue pretese al foro civile,
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
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Intimazione a: |
nelle vie edittali,
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico della condannata:
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale