Incarto n.
10.2004.406/AMM

DA 3301/2004

Bellinzona

17 marzo 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso dall’avv.,)

 

accusato di                        lesioni semplici ripetute

                                        per avere, a __________ nel corso del mese di agosto 2004, in almeno due occasioni, colpendo ripetutamente al viso la moglie __________ (recte: __________) __________, procurandole lividi e un gonfiore, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;

reato previsto                    dall'art. 123 n. 2 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 200.–;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 6 ottobre 2004 dall’imputato;

 

indetto                               il dibattimento 17 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusato, il difensore e il Procuratore pubblico;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                           –   il Procuratore pubblico, il quale – in estrema sintesi – spiega i motivi che lo hanno indotto a continuare il procedimento nonostante la richiesta di sospensione della vittima e rileva l’importanza di perseguire tali atti di violenza di coppia; sui fatti in rassegna, sottolinea la credibilità della versione della moglie – la quale non ha mai ritrattato pur manifestando l’intenzione di sospendere il pro­cedimento – confortata dalla deposizione testimoniale dell’amica; ciò, a fronte di una versione dell’imputato su taluni aspetti contraddittoria e, in generale, poco credibile; ne conclude, il Procuratore pubblico, per la conferma del decreto d’accusa, sia sul principio sia sulla pena proposta;

                                  –     il difensore, il quale – in estrema sintesi – ritiene che l’imputato abbia fornito una versione univoca e plausibile sia prima sia durante il dibattimento; ravvisa per contro diverse contraddizioni di rilievo fra la versione della moglie e quella della testimone, che, a suo parere, sono suscettibili di infondere un ragionevole dubbio sull’esistenza dei reati; donde la postulata assoluzione;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici ripetute;

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                  gli art. 123 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                      ai quesiti posti come segue:

 

proscioglie                      ACCU 1

                                        dall’accusa di lesioni semplici ripetute, art. 123 n. 2 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004;

 

carica                              le spese __________;

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

                                       

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria: