1. LESA 1

2. CIVI 1

patr. da: PR 1

 

 

Incarto n.
10.2004.408/AMM

 

Bellinzona

20 settembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

 

accusato di                   1.  circolazione in stato di ebrietà

                                        per aver condotto l'autovettura Citroën targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.20 - max. 1.42 grammi per mille);

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCS;

                                    2.  grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito omettendo poi di ottemperare al segnale di fermata intimatogli da un agente della polizia cantonale sia con una torcia luminosa sia oralmente, obbligando quest’ultimo a scansarsi repentinamente sulla sua destra per evitare di essere travolto, urtandolo tuttavia al gomito con la fiancata posteriore della vettura;

                                        reato previsto dall’art. 90 n. 2 LCS in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

                                    3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio

                                        per essersi dato alla fuga dopo aver investito e ferito, nelle circostanze di cui al punto 2, il pedone __________ ;

                                        reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 e 2 LCS, in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCS;

fatti avvenuti                      a Balerna il 20 agosto 2004;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3382/2004 dell’11 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

                                        1.  alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        2.  alla multa di fr. 1000.–,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

 

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 15 ottobre 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 20 settembre 2005, cui sono intervenuti l’accusato, la parte civile e il di lei patrocinatore;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato, sentita la vittima e assunte due testimonianze;

 

data                                  la parola al legale di parte civile, secondo il quale – in estrema sintesi –l’istruttoria ha pienamente dimostrato la fattispecie descritta nel decreto d’accusa, del quale chiede pertanto la conferma;

 

preso atto                          che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

rispondendo                      ai seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o grave infrazione alle norme della circolazione stradale e/o inosservanza dei doveri in caso d’infortunio;

                                    2.  in caso di risposta affermativa:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

 

visti                                  gli art. 91 cpv. 1 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), 90 n. 2 LCS (in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC) e 92 cpv. 1 e 2 LCS (in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCS); 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

dichiara                           ACCU 1 autore colpevole di

                                    –   circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3382/2004 dell’11 ottobre 2004,

                                    –   grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 2 LCS,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito omettendo poi di ottemperare al segnale di fermata intimatogli da un agente della polizia cantonale sia con una torcia luminosa sia oralmente, obbligando quest’ultimo a scansarsi repentinamente sulla sua destra per evitare di essere travolto;

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 e 2 LCS, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;

 

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        2.  alla multa di fr. 500.–,

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

 

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna                           al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà  commutata in arresto;

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4625),

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

                                       

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta di pagamento         a carico del condannato:

                                        fr.                       500.–         multa

                                        fr.                       200.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       400.–         spese giudiziarie

                                        fr.                     1100.–         totale