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Incarto
n.
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Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: DI 1,) |
prevenuto colpevole di vie di fatto
per avere,
a __________,
in data __________,
commesso vie di fatto contro CIVI 1, afferrandola per un braccio portandola fuori dall'ufficio;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. di data 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 150.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dalla CIVI 1 in data 8 ottobre 2004, limitatamente alle sue pretese;
indetto il dibattimento 16 febbraio 2005, al quale è comparso il difensore mentre il ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto di accusa e l’accusato in data 15 febbraio 2005 ha inoltrato un’istanza di autorizzazione a non comparire per motivi di salute per il tramite del suo difensore,
il giudice preso atto dell’accordo delle parti in merito all’assenza dell’accusato;
richiamato l’art. 229 CPP,
autorizza l’accusato a non presenziare al dibattimento;
data lettura del decreto d'accusa:
sentito il difensore, il quale preso atto che siamo in presenza di un’opposizione limitata alle pretese di CIVI 1 e che in assenza di opposizioni relative alla condanna ovvero alla qualifica del reato e della sanzione, il DA deve essere ritenuto sentenza definitiva, nonostante la discutibile tipicità del fatto, chiede che le eventuali pretese non quantificate siano rinviate al foro civile, anche perché si riferiscono ad asserite conseguenze di lesioni e non al fatto ritenuto punibile ovvero l’avere il sig. ACCU 1 afferrato per un braccio la signorina CIVI 1 ;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Sulle pretese della parte civile.
2. Sugli oneri del presente giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 e segg CO; 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rinvia ACCU 1
al competente foro civile per le sue pretese.
rinuncia a prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.
rileva che i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia:
“la condanna di ACCU 1:
1. Alla multa di fr. 150.00 (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento , sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.”
sono esecutivi dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 27 settembre 2004.
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
CIVI 1
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Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale