Incarto n.
10.2004.422

DA 3464/2004

Bellinzona

22 marzo 2005

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita,

                                        per avere, il mese di aprile 2002, a __________, indebitamente impiegato a profitto proprio e di un terzo valori patrimoniali affidati__________ della quale era presidente del comitato,

                                        e meglio

                                        per avere prelevato con l’aiuto della moglie, dal CCP n. ____________________ di __________ (alimentato dall’indennità ricevuta dai consiglieri comunali __________ e dal finanziamento politico del Comune di __________ ai partiti), tramite l’assegno postale n. 4 del 24 aprile 2002, l’importo di fr. 10'000.-- da lui asseritamene consegnato in un bar di __________ a __________ per fare fronte a spese personali di quest’ultimo, senza informare il comitato dell’associazione e senza richiedere il permesso per agire in tal senso, sapendo in ogni caso che la situazione finanziaria di __________ era tale da non permettere il rimborso della somma ricevuta,

 

fatti avvenuti                       a __________ in aprile 2002;

 

reato                                 previsto dall’art. 138 cifra 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3464/2004 di data 15 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 41 cifra 4 CPS;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2004 dal difensore;

 

indetto                               il dibattimento 22 marzo 2005, al quale hanno presenziato l’imputato, assistito dal proprio difensore, ed il Procuratore pubblico;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei testi;

 

interrogato                         il teste __________, il quale ricostruisce la vicenda, precisando anzitutto come il suo tracollo finanziario fosse iniziato solo nel 2002. Egli, al momento dei fatti non aveva a disposizione fr. 10'000.-- liquidi, però non aveva nemmeno debiti. Quando ha chiesto i soldi era convintissimo di poterli restituire. A quei tempi non circolavano voci in merito a sue difficoltà. Egli afferma inoltre di essersi rivolto all’imputato dicendo che il denaro sarebbe servito per una cura, in modo specifico per consentirgli di poter godere di un ricovero in camera privata che, vista la sua posizione politica a quel tempo e la gravità della malattia, era indispensabile (le casse malati gli avevano rifiutato la copertura di prima classe). Sostiene di aver detto al prevenuto a cosa gli serviva denaro, altrimenti questi non gli avrebbe dato nulla. Il teste ricorda inoltre come __________ chiedesse a tutti soldi e lo avesse addirittura fatto chiamare in alcune occasioni dai gestori dei night per andare a coprire i debiti che aveva lasciato, ciò che lui ha fatto. __________ ha anche preso soldi dal gruppo parlamentare, vista la sua difficile situazione finanziaria. Alla consegna dei fr. 10'000.-- gli è stata fatta firmare una ricevuta ed è stato fissato un termine per la restituzione, che gli pare fosse di tre mesi. Qualche giorno dopo è stato operato. Ricorda l’incontro al ristorante __________ di __________, in occasione del quale i signori __________ e __________ hanno fatto la voce grossa e lui ha assicurato loro che avrebbe restituito il denaro e che, al limite, avrebbe potuto intervenire __________ a coprire il buco. Ha spiegato che la cosa si sarebbe potuta mettere a posto. I due membri del comitato sezionale si sono però rifiutati di accettare una simile soluzione. A lui è sembrato che i due signori non volessero i soldi, ma solo mettere in difficoltà l’imputato. In effetti entrambi ce l’avevano con quest’ultimo. Descrive __________ e __________ come persone litigiose e cattive, con voglia di affermarsi. In seguito l’imputato, vedendo che non arrivava nulla, si è arrabbiato molto con lui ed ha avviato con la moglie delle procedure esecutive nei suoi confronti;

 

interrogato                         il teste __________, che ricorda come __________ avesse chiesto soldi a ACCU 1 e come questi avesse attinto a conti della __________ per effettuare il prestito. Ricorda inoltre come __________ avesse poi chiesto delucidazioni in merito a __________ e come questi gli avesse spiegato che il prestito era legato a una questione di salute. Egli si sovviene pure del fatto che __________, una volta sentite le giustificazioni, avesse detto che avrebbe rinunciato a proseguire con la procedura. Il teste afferma che ad un certo punto __________ è intervenuto dicendo, tra gli altri anche a __________ __________, che era disposto a coprire lo scoperto. E’ stato lui ad accompagnare __________ all’incontro al ristorante __________.                                 Precisa come __________ chiedesse soldi ad altri membri del partito, anche di notte. Sostiene infine che __________ era convincente quando piangeva miseria.

 

sentito                               il Procuratore pubblico, il quale postula la conferma integrale del decreto d’accusa. In effetti l’imputato, presidente della Sezione __________, ha prelevato i soldi da un conto sul quale aveva diritto di firma collettiva a due con la moglie, ma che non era di sua pertinenza. Egli non ha mai riversato il denaro e non aveva la possibilità di farlo, ritenuto che se non aveva personalmente soldi da prestare a __________, non aveva nemmeno la possibilità di restituire la somma. Non è stato dimostrato che anche altri membri del comitato della __________ attingessero ai fondi della sezione per soddisfare bisogni personali, per cui non si può parlare di una prassi che giustificasse l’atto in discussione. Il reato risulta adempito sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo. In merito alla colpa, ella sottolinea come l’imputato avesse un ruolo di primo piano e responsabilità nella sezione del partito, come la somma prelevata sia considerevole (soprattutto se proporzionata alle entrate sul conto), come il conto fosse finanziato con i soldi dei contribuenti, come siano ormai trascorsi molti anni senza che vi sia stato risarcimento alcuno, come l’imputato sapeva che __________ era dedito al gioco e come egli abbia già due precedenti specifici. A suo favore gioca il fatto che egli ha agito perché impietosito da __________. In considerazione di tutto ciò, la pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni, proposta con il decreto, appare debitamente commisurata;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, evidenziando anzitutto come l’inchiesta sia stata svolta in maniera unilaterale. Indicativo in merito è il fatto che non è nemmeno stato sentito un teste chiave come __________. Egli sostiene che i conti della __________ di __________ fossero gestiti con uno stampo mutualistico, in quanto i soldi venivano usati anche per aiutare aderenti in difficoltà. Lo stesso __________ ha prelevato del denaro per darlo a __________. Per quanto concerne gli aspetti oggettivi del reato in discussione, ricorda come l’imputato non abbia assolutamente tradito la fiducia della Sezione, tenuto conto che già in precedenza vi erano stati altri prestiti e che i soldi non sono stati dati a una persona qualsiasi ma al vice presidente cantonale. In questo modo è stata quindi rispettata la via tracciata. Richiama anche l’applicazione, in via sussidiaria, dell’art. 19 CPS. Dal punto di vista soggettivo ci vuole sia una “Enteignung” che una “Zueignung”. Qui la somma è stata concessa a titolo di prestito e solo dopo avere ottenuto la garanzia della sua restituzione;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di appropriazione indebita per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3464/2004 del 15 ottobre 2004?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta? Può essere riconosciuto l’errore sui fatti ex art. 19 CPS?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     ACCU 1 , attualmente al beneficio della pensione, è entrato a far parte del movimento della __________ oltre 14 anni or sono.

                                        A livello locale egli era membro nella Sezione di __________ del partito, della quale ha assunto la presidenza nel 1999, dopo che la stessa aveva subito una crisi dovuta alla mancanza di persone disponibili ad impegnarsi attivamente.

 

                                        Attualmente il prevenuto siede sugli scranni del Gran Consiglio.

 

                                 2.     Con il cambiamento di presidenza, tramite quella che lui ha definito una piccola assemblea, è stato concesso diritto di firma collettiva a due all’imputato ed alla moglie sia sul conto che la Sezione della __________ di __________ aveva aperto presso il __________, sia sul conto corrente postale (CCP) della stessa.

 

                                        La signora __________ in effetti ricopriva il ruolo di cassiera di fatto, pur non facendo parte del comitato sezionale.

 

                                        Sul CCP erano depositati i soldi versati alla Sezione __________ della __________ dalla città di __________ quale quota parte di contributo ai partiti rappresentati nel Consiglio Comunale cittadino.

 

                                 3.     Il 24 aprile 2002 il signor __________, allora vice presidente del movimento cantonale __________ __________ e consigliere nazionale, ha chiamato al telefono l’imputato, affermando di aver urgente bisogno di almeno fr. 10'000.-- in contanti per poter far fronte ad una spesa indispensabile in vista di un suo imminente ricovero all’Inselspital di Berna per una malattia molto seria (cfr. verbale di interrogatorio 10 settembre 2003 dell’imputato, pag. 2: “Si parlava di cancro ma non mi ha specificato di che tipo”). In modo specifico, come da questi dichiarato in occasione della sua audizione testimoniale nel corso del dibattimento, egli avrebbe dovuto anticipare la somma in questione per poter avere accesso alle cure in camera privata, che altrimenti gli sarebbero state precluse a seguito del rifiuto di copertura da parte delle casse malati. Vista la sua posizione politica e la gravità del male, sarebbe stato a suo dire improponibile affrontare una degenza in camera comune.

 

                                 4.     __________ ha garantito che i soldi sarebbero stati restituiti al più presto (cfr. verbale di interrogatorio 10 settembre 2003 dell’imputato, pag. 2 “entro breve tempo”), precisando a ACCU 1 che aveva in prospettiva un nuovo posto di lavoro (rivelatosi poi essere la conduzione del quotidiano __________).

 

                                        Di fronte alla richiesta, l’imputato, evidentemente colpito dai contenuti della stessa, nonché dai tempi e modi in cui è stata formulata, si è sentito in dovere di dare una mano al proprio collega di partito, che indubbiamente ha saputo toccare i tasti giusti (rivelatrice a tal proposito è la frase pronunciata in aula dal teste __________, per il quale: “__________era convincente quando piangeva miseria”). Egli ha così informato quest’ultimo di trovarsi in una situazione finanziaria che non gli consentiva di recuperare personalmente l’importo necessario; tuttavia, vista l’occorrenza estrema, egli avrebbe potuto fare capo al conto corrente postale della Sezione __________ della __________, alla precisa condizione che la somma avrebbe dovuto essere restituita quanto prima, considerato il fatto che si trattava di denaro del movimento. Altre soluzioni non sono state ipotizzate anche perché non vi era molto tempo a disposizione per trovare alternative, dovendo oltretutto l’imputato partire l’indomani per una lunga vacanza all’estero da tempo programmata.__________ ha tranquillizzato l’amico, impegnandosi a saldare il debito sollecitamente, poiché, come da lui stesso dichiarato al dibattimento, era “convintissimo” di poter rifondere il prestito.

 

                                 5.     Ricevute le assicurazioni, il signor ACCU 1, dopo aver tentato inutilmente di contattare propri colleghi membri di comitato __________ e __________ (irrintracciabili) per informarli di quanto sarebbe avvenuto, ha dato appuntamento all’amico in un bar di __________, ove gli avrebbe rimesso il contante. Egli ha così informato la moglie della questione, ottenendo da questa l’accordo a procedere. I due coniugi si sono quindi recati in Posta ad effettuare il prelievo dal CCP n. __________, per il quale era necessaria la firma di entrambi, per poi andare nel ritrovo pubblico a recapitare i soldi a __________.

 

                                        Come confermato da __________ stesso, alla consegna l’imputato gli ha fatto firmare una ricevuta e, ribadendo che i soldi provenivano dal conto della __________ di __________, ha nuovamente chiarito che essi andavano restituiti rapidamente, non appena possibile. Dall’interrogatorio del teste è emerso che era stato concordato anche un termine massimo di tre mesi per il rimborso.

 

6.     Come da programma, il giorno seguente il prevenuto si è recato in Croazia con la consorte, senza avere più il tempo di avvisare i membri del comitato sezionale di quanto da lui effettuato. Ciò nonostante essi sono venuti ben presto a conoscenza del prelievo dei fr. 10'000.--, vedendo l’estratto conto recapitato dalla Posta alla __________ di __________.

 

                                        __________, dal canto suo, è stato ospedalizzato ed ha dovuto subire l’operazione preannunciata.

 

7.     Qualche tempo dopo l’imputato è stato contattato dai colleghi di comitato __________ e ____________________ che gli hanno manifestato tutto il loro disappunto per quanto da lui effettuato.

        Volendo chiarire la propria posizione, ACCU 1 si è rivolto a __________, chiedendogli di spiegare personalmente ai due signori cosa era successo esattamente. A tal fine è stato così indetto un incontro presso il ristorante __________, al quale hanno partecipato tutti e quattro gli interessati. In quell’occasione il beneficiario del prestito ha confermato gli estremi nei quali i fatti si sono svolti ed ha tranquillizzato i presenti in merito alla restituzione del denaro (cfr. verbale di interrogatorio 10 settembre 2003 dell’imputato, pag. 4, nonché verbale di interrogatorio 5 agosto 2003 del teste __________, pag. 3).

 

                                 8.     In seguito __________ ha iniziato ha lavorare quale direttore del quotidiano __________. Nonostante ciò, egli non ha mai fatto fronte agli impegni presi e le sue promesse si sono rivelate vane, a dispetto delle varie sollecitazioni fattegli dall’imputato direttamente o per interposta persona (ad esempio attraverso i buoni uffici del signor __________, come da questi asserito in aula).

                                        Preso atto del continuo tergiversare del debitore, in data 9 dicembre 2002 ACCU 1 e la moglie hanno fatto spiccare nei suoi confronti un precetto esecutivo per l’importo di fr. 14'000.-- (fr. 10'000.-- del prestito + fr. 4'000.-- per interessi e spese). La relativa procedura è continuata sino al pignoramento del salario a partire dal gennaio 2003.

 

                                        Nel frattempo il signor __________ è stato pure oggetto di una procedura di fallimento, liquidata in via sommaria, nell’ambito della quale l’imputato ha nuovamente insinuato il credito qui in discussione (cfr. incarto richiamato dall’UEF di Locarno).

 

                                 9.     Tempo dopo il presidente cantonale della __________, __________, contattate tutte le persone coinvolte nella vicenda qui in discussione, ha proposto di liquidare egli stesso la pendenza, offrendosi di coprire completamente l’ammanco (cfr. dichiarazioni in aula dei testi __________ e __________). Questa ipotesi di soluzione della vertenza si è però immediatamente scontrata con l’opposizione decisa dei signori __________ e __________, per cui non se ne è fatto nulla.

 

                                        A tutt’oggi la Sezione di __________ __________ __________ non ha ancora ricevuto alcun tipo di risarcimento per i fr. 10'000.-- andati persi, né da una parte, né dall’altra.

 

                                        Con denuncia 22 luglio 2003 contro il prevenuto e sua moglie, il signor __________ ha portato all’attenzione del Ministero pubblico la vicenda.

 

                                        L’imputato, a sua volta, ha poi segnalato alla stessa autorità inquirente, che dai conti della __________ di __________ sono stati effettuati dei prelievi senza alcun giustificativo durante il periodo in cui ne potevano disporre i signori __________ __________ e __________.

 

                               10.     Giusta l’art. 138 cifra 1 CPS è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, cpv. 1, o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, cpv. 2.

 

                                        Di fronte ad un’appropriazione indebita vertente su dei valori patrimoniali, il reato è consumato quando essi sono usati dall’autore contrariamente alle istruzioni fornite in merito dall’avente diritto, distanziandosi dalla destinazione prestabilita (cfr. DTF 121 IV 25 consid. 1c; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, pag. 229, n. 22).

 

                                        Dal profilo soggettivo l'autore deve agire intenzionalmente, laddove la consapevolezza deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, op. cit., pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).

 

                               11.     Una cosa o un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente l’ha ricevuta con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con l’impegno di custodirla, amministrarla o consegnarla (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea 2003, art. 138, n. 36 e ivi citata giurisprudenza).

                                        Un tale obbligo si può fondare su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119).

                                        Per costante giurisprudenza, conti bancari o postali sui quali si accorda una procura costituiscono una cosa confidata ai sensi dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CPS. Poco importa se il titolare legittimo ne può ancora disporre o meno: è sufficiente che l’autore possa essere messo in una situazione tale da consentirgli di agire autonomamente (cfr. DTF 119 IV 127, 128).

 

                                        Nella fattispecie è assodato che i conti in oggetto sono stati affidati alla gestione dei signori ACCU 1 e __________. Meno chiaro è quale fosse la destinazione di questo denaro e quali fossero le direttive impartite in merito. In effetti l’incarto è alquanto lacunoso su tale tematica.

 

                                        Un impiego illecito di valori patrimoniali affidati è dato quanto l’autore li usa contrariamente alle istruzioni ricevute, discostandosi dalla destinazione fissata dai titolari (cfr. DTF 129 IV 257, 259).

 

                                        Nessuno dei membri del comitato della Sezione __________ della __________ è stato sentito, ad eccezione del signor __________ (due volte, delle quali la seconda addirittura senza quasi parlare dei fatti qui in esame), che si può esprimere a titolo personale, ma certamente non in nome della Sezione stessa.

                                        Nemmeno agli atti troviamo una presa di posizione scritta con la quale l’avente diritto sui conti dichiara che il prelievo dei fr. 10'000.-- è avvenuto in spregio alle direttive, oppure una copia degli statuti della Sezione, dalla quale poter vedere quale fosse la destinazione del denaro.

 

                               12.     L’istruttoria ha per conto permesso di appurare anzitutto che tra l’imputato ed il suo accusatore __________ vi erano dei gravi dissidi (cfr. a tal proposito le dichiarazioni rese al dibattimento dal teste __________). Ciò significa che non è possibile affidarsi unicamente alle dichiarazioni di quest’ultimo.

 

                                        Nel corso del processo è stato più volte fatto accenno al fatto che non fosse del tutto eccezionale che membri del comitato facessero capo al denaro della Sezione per regolare pendenze di natura personale. In modo particolare, a detta dell’imputato, anche il signor __________ aveva già attinto a tali conti per aiutare __________ (a tal proposito si fa riferimento al doc. 3 allegato al verbale di interrogatorio 10 settembre 2003 dell’imputato, la cui validità non è stata contestata, nonostante non porti in calce alcuna firma).

 

                                        Accertato è comunque che all’interno del movimento della __________, gli aderenti si prestavano mutua assistenza finanziaria, intervenendo anche in situazioni limite. Episodi del genere - aventi per protagonisti proprio altri membri del comitato della Sezione di __________ - sono stati rievocati sia dal teste __________, che da __________, che dall’imputato stesso. Esplicita a tal proposito è la dichiarazione resa a verbale 10 settembre 2003 da quest’ultimo, dopo aver elencato tutta una serie di prestiti effettuati con i soldi del partito a __________ e da questi mai resi: “ADR: effettivamente con il conto della __________ ci si aiutava tra noi membri, invece di spendere questo denaro in cene veniva utilizzato per aiutarci tra noi” (cfr. inoltre a tal proposito la documentazione allegata a tale verbale, doc. 10 dell’incarto).

 

                                        A far sorgere fondati dubbi sull’atipicità della destinazione dei fr. 10'000.-- prelevati dall’imputato dal CCP della __________ e sull’infrazione alle direttive del comitato sezionale - il quale, tra l’altro, aveva il diritto di decidere liberamente cosa fare del denaro - vi è poi il fatto che la denuncia sia stata fatta quasi un anno e mezzo dopo i fatti, nonostante essi fossero a conoscenza dei colleghi di ACCU 1 quasi da subito.

                                        Pure fonte di perplessità è il fatto che a muoversi sia stato unicamente un notorio avversario dell’imputato, che ha addirittura rifiutato una proposta di risarcimento da parte di __________, mentre il resto del comitato è rimasto del tutto silente, almeno per quanto noto. Non vi è nemmeno una costituzione di parte civile.

 

                               13.     Una ratifica tacita, da parte della maggioranza di comitato, di quanto ora rimproverato al prevenuto non può essere quindi esclusa. Di fronte ad una simile risultanza, in applicazione del principio in dubio pro reo, si deve propendere a favore dell’ipotesi più propizia all’imputato, che nella fattispecie è quella per la quale la situazione di incertezza sia stata sanata ex post. I requisiti oggettivi del reato vengono così a mancare, considerato che i soldi risulterebbero impiegati in conformità della volontà del proprietario.

 

                                        La convalida a posteriori sarebbe stata, tra l’altro, l’unica possibilità nel caso in esame di ottenere il consenso del comitato all’operazione, tenuto presente che il prelievo è avvenuto in una situazione particolare, ove il beneficiario necessitava di denaro contante urgentemente, in modo da poter essere ricoverato in ospedale il lunedì seguente, ove l’imputato e la moglie dovevano partire il giorno seguente per l’estero e ove almeno due dei membri del comitato (proprio quelli che sono stati più critici) non hanno potuto essere rintracciati.

 

                                        Va poi rilevato che, secondo quanto dichiarato dai testi sentiti in aula, il danno con il quale ora si trova confrontata la parte lesa, è stato in definitiva cagionato dal denunciante e dal signor __________, i quali, con il loro ostruzionismo, hanno impedito al presidente cantonale del movimento di saldare lo scoperto come era sua seria intenzione.

 

                               14.     In merito al fatto che vi sia stato un arricchimento del signor __________, non sussistono dubbi, rilevato che per l’adempimento di questo presupposto è sufficiente anche un vantaggio temporaneo (cfr. DTF 118 IV 27, consid. 3a). Nonostante ciò, da una valutazione globale degli atti istruttori, questo giudice non ritiene in definitiva che la prova dell’uso contrario alle disposizioni del denaro in questione sia stata portata.

                                        Una semplice verosimiglianza che i capitali di un movimento politico possano essere usati solo per attività e scopi prettamente politici, basata sull’esperienza comune e sul buon senso non è nella fattispecie sufficiente, considerato che il quadro relativo alle pratiche ed abitudini dei membri del comitato locale della __________, emerso dal dibattimento, è molto particolare e consente di concludere che la conduzione della sezione in questione fosse completamente differente da quelle che sono le normali prassi in un partito.

                                        Sussiste di conseguenza un ragionevole dubbio circa l’adempimento di questo presupposto oggettivo, che già di per sé consente di concludere a favore di un proscioglimento dell’imputato.

 

                               15.     Dal punto di vista soggettivo il dolo deve comprendere tutti gli aspetti del reato.

                                        L’intenzionalità non è data di fronte alla cosiddetta “Ersatzbereitschaft”, cioè quando il reo è in grado di giustificare di avere avuto costantemente, da quando il credito è divenuto esigibile, la volontà e la possibilità di rifondere l’equivalente dell’importo utilizzato. La capacità di restituzione che si fonda solo sull’intervento di una terza persona non è sufficiente, se nei suoi confronti l’imputato non può vantare un credito (cfr. Bernard Corboz, op. cit., pag. 230, n. 24 s.; DTF 118 IV 27, consid. 3).

 

                                        Oltre a ciò è necessario che l’accusato abbia agito al fine di procurare a sé stesso o ad una terza persona un arricchimento indebito. Questo scopo vien meno se la persona interessata versa un controvalore al momento dell’appropriazione, se ha un diritto alla compensazione o se ha la menzionata “Ersatzbereitschaft”.

 

                                        Il presupposto della volontà di arricchimento indebito può essere adempito solo con dolus directus, mentre il dolo eventuale non è sufficiente: se l’atto controverso è stato effettuato con un altro scopo, non può essere ricondotto al reato dell’art. 138 CPS (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit, art. 138, n. 107 e 108).

 

                               16.     E’ fuori di dubbio che i signori ACCU 1 abbiano prelevato i soldi dal conto corrente postale della __________ in piena coscienza del fatto che si trattava di capitali di proprietà della Sezione, loro affidati con la concessione del diritto di firma collettiva a due sullo stesso. Pure assodato è che essi erano a conoscenza di non poter disporre liberamente degli importi depositati sul CCP.

 

                                        Dall’istruttoria è però parimenti emerso in maniera molto chiara come l’imputato abbia agito in totale buona fede.

                                       In effetti bisogna anzitutto considerare le modalità nelle quali i fatti si sono svolti: al signor ACCU 1 il prestito è stato chiesto da __________, a quel tempo vice presidente cantonale della __________ e consigliere nazionale. Non una persona qualsiasi, quindi, ma una delle due figure carismatiche del movimento del quale anche lui è stato membro attivo sin dalla fondazione.

                                       __________ si è rivolto al prevenuto facendo peso sul fatto di essere malato (ha parlato anche di tumore, termine che in qualsiasi persona incute timore) e su quello che il suo ricovero imminente dipendeva dalla liquidazione di alcune pendenze che sarebbe potuta avvenire unicamente con il versamento in contanti di almeno fr. 10'000.--.

 

                                       Le difficoltà finanziare del vice presidente cantonale non erano a quel momento ancora di pubblico dominio e nemmeno il signor ACCU 1 aveva dei sospetti in merito. Questi era anzi convinto che si trovasse in una situazione economica di tutto rispetto (egli ha detto in aula che “sapeva che gli girava bene”).

                                       Oltre a questo il beneficiario ha assicurato che la somma consegnatagli sarebbe stata restituita al più presto, tenuto conto dei tempi di degenza necessari a curare la grave malattia, impegnandosi a rispettare il termine che gli sarebbe stato fissato dal prevenuto. A sostegno della serietà delle sue intenzioni egli aveva poi aggiunto che era in vista per lui un nuovo impiego di sicuro valore quale direttore del quotidiano __________, che avrebbe dovuto fare la sua comparsa nelle edicole di lì a poco.

                                       Per ufficializzare ancor più l’operazione e per rendere chiaro che i soldi erano della Sezione __________ della __________ e che avrebbero dovuto esserle restituiti entro una scadenza precisa, l’imputato ha sottoposto a __________ una ricevuta che questi ha firmato senza obiezione (la ricevuta non si trova agli atti ma le dichiarazioni dei due signori in merito convergono).

 

                                       Considerando la posizione del richiedente, che lo rendeva credibile di fronte all’imputato, e la situazione che questi aveva dipinto per giustificare la necessità di ottenere il denaro, appare oggettivamente accertato che il signor ACCU 1 oltre a credere alla validità delle motivazioni addotte per legittimare la necessità di disporre immediatamente del contante, era convinto che lo stesso sarebbe stato riversato sul conto della __________ entro la scadenza concordata. Ad onor del vero lo stesso __________ ha dichiarato di esserne stato anche lui certo a quel momento.

 

                                       Tutto ciò deve essere apprezzato tenendo presente che l’imputato ha dovuto decidere in brevissimo tempo cosa fare, senza avere grandi possibilità di verifica e di ponderazione.

 

                                       A questo va aggiunto il fatto che __________ era dotato - e lo è tuttora - di grandi doti affabulatorie, che gli permettevano di essere molto persuasivo nelle proprie richieste (come confermato dal teste __________ al dibattimento, cfr. la citazione ripresa in precedenza).

 

                              17.     Oltre a questo è stato appurato come ACCU 1 abbia attinto al conto postale del partito essendo persuaso che, prestando del denaro ad uno dei massimi esponenti cantonali dello stesso per risolvere una situazione contingente di impellente bisogno dalla quale sarebbe dipeso un ricovero in ospedale, non avrebbe infranto le direttive in merito alla destinazione dei soldi in questione, considerato che essi erano già stati usati in precedenza per scopi analoghi, con l’accordo tacito di tutti gli altri colleghi di comitato (cfr. verbale di interrogatorio 10 settembre 2003 dell’accusato, pag. 5). Facendo firmare una ricevuta ed essendo certo dell’affidabilità delle assicurazioni in merito alla restituzione del prestito fornite dal beneficiario, egli non ha mai avuto l’intenzione di arricchire qualcuno indebitamente ed era altresì sicuro che l’operazione non avrebbe danneggiato la sua Sezione.

                                       A confortare questa visione delle cose vi è stato il fatto che la moglie dell’imputato, una volta informata dei suoi intendimenti, non ha formulato nessuna obiezione in merito ed ha acconsentito al prelievo.

 

                                       L’imputato, mosso unicamente da motivi umanitari, ha quindi agito in completa buona fede, con il convincimento che il prestito fosse conforme agli usi e giustificato dalle circostanze, che non ne sarebbe derivato alcun arricchimento indebito e che lo stesso sarebbe stato saldato entro tempi ragionevoli senza alcun danneggiamento per la titolare del conto.

 

                                       Mancano pertanto anche i presupposti soggettivi necessari all’adempimento del reato.

                                       Di conseguenza non risulta necessario chinarsi sulla questione dell’errore sui fatti ex art. 19 CPS.

 

                              18.     Come visto sopra, l’intenzione di arricchirsi o arricchire un terzo in maniera indebita cade di fronte alla cosiddetta “Ersatzbereitschaft” (cfr. Gilbert Kolly, Veruntreuung und sog. Ersatzbereitschaft, in ZStrR 114, 1996, pag. 221 ss., pag. 222).

 

                                        A titolo abbondanziale, appare interessante chinarsi brevemente sulla questione. In effetti, qualora l’autore ha avuto costantemente la possibilità e la volontà di restituire il denaro prelevato, si può concludere che egli abbia agito senza alcuna intenzione di arricchirsi indebitamente o arricchire indebitamente un terzo.

 

                                        Nel caso che ci occupa, i propositi dell’imputato di riconsegnare i soldi entro tempi ragionevoli sono assodati.

                                        La capacità di rifusione è ammessa se non si fonda unicamente sull’intervento di terzi (ad esempio con la concessione di un prestito) contro i quali l’autore non ha però alcun titolo di credito (cfr. DTF 118 IV 29 ss., consid. 3).

                                        Il signor ACCU 1 era cosciente sin dall’inizio che egli non avrebbe potuto disporre di un simile importo. D’altro canto egli - essendogli sconosciute le difficoltà finanziarie del beneficiario, che egli credeva trovarsi anzi in una situazione economicamente sicura, e ritenendo che il prestito era stato chiesto solo perché questi non aveva a portata di mano il contante, ma non perché non aveva soldi - era persuaso che il signor __________, che con la concessione del prestito era divenuto debitore, avrebbe presto rifuso tutto quanto.

 

A mente di questo giudice, vi era quindi una “Ersatzbereitschaft”, fondata sulla certezza che il terzo debitore avrebbe dovuto e potuto far fronte ai suoi obblighi entro un termine ragionevole.

 

                               19.     Lo scrivente giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, sentito personalmente l’imputato ed i testi, nonché aver ponderato attentamente tutti gli indizi a sostegno sia delle posizioni accusatorie che di quelle difensive, non può giungere al convincimento che l’imputato abbia adempito i presupposti della fattispecie ascrittagli dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CPS.

                                        La pochezza dell’inchiesta non consente di andare oltre.

 

                                        Da ultimo non si può sottacere un certo stupore nel dover constatare come risulti del tutto incomprensibile che la moglie dell’imputato, co-autrice del prelievo in quanto avente diritto di firma collettiva a due con lui, non sia stata oggetto di alcuna procedura penale o, per lo meno, sentita in qualità di teste.

 

                               20.     L'esito della sentenza impone di addebitare la tassa e le spese allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP).

 

visti                                   gli art. 138 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di:

                                        appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 3464/2004 del 15 ottobre 2004;

 

 

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       100.00       testi                      

                                        fr.                      950.00       totale