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Incarto
n. DA 3494/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a Locarno in data 8 settembre 2004, commesso vie di fatto nei confronti della moglie __________, sferrandole delle sberle, strappandole dei capelli e strattonandola con vigore, tanto da farla cadere a terra, cagionandole così le conseguenze fisiche attestate dal certificato medico, agli atti, dell’8 settembre 2004 del dr. med. __________ della Clinica Humaine di Locarno;
2. minaccia,
per avere, a Locarno in data 8 settembre 2004, incusso timore alla moglie __________, a cui si rivolse verbalmente dopo i fatti descritti sub 1, minacciando di morte alcuni stretti famigliari di lei, qualora essi avessero ancora “messo il naso nella sua famiglia”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3494/2004 di data 25 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 15 marzo 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale dichiara che il capo di imputazione di vie di fatto non è contestato. Per contro egli contesta recisamente il reato di minaccia, poiché non ne sono dati né i presupposti oggettivi né soggettivi. In conclusione chiede proscioglimento dal reato di minaccia ed una riduzione della multa a fr. 200.--, in considerazione della precaria situazione finanziaria dell’imputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. vie di fatto,
1.2. minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3494/2004 del 25 ottobre 2004?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
2. minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a Locarno l’8 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3494/2004 del 25 ottobre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale