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Incarto
n. DA 3472/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DUF 1 |
detenuto dal 21 al 22 agosto 2004
prevenuto colpevole di 1. ripetuto furto,
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, singolarmente ed in correità con il fratello __________, ripetutamente sottratto cose mobili altrui;
e meglio per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:
1.1. il 16 novembre 2003, singolarmente, ai danni del __________ __________, previo scasso, sottratto un telefono portatile, denaro contante e generi alimentari per un importo complessivo dichiarato dalla parte lesa di fr. 2'205.--;
1.2. fra il 1. ed il 2 febbraio 2004 a Lamone, in correità con __________, ai danni della __________, previo scasso, sottratto bevande per un importo imprecisato e tentato di forzare la cassaforte;
1.3. fra il 1. ed il 2 febbraio 2004 a Manno, in correità con __________, ai danni di __________, sottratto un furgone marca VW targato __________ del valore stimato in circa fr. 6'500.--;
il furgone è poi stato recuperato e restituito a disposizione della parte lesa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;
2. ricettazione,
per aver ricevuto a Lugano il 6 ottobre 2004 da un non meglio identificato Luca, 3 profumi ed un gel doccia del valore complessivo di fr. 155.-- ben sapendo che era provento di un furto avvenuto lo stesso giorno a Lugano ai danni del negozio __________;
la refurtiva è poi stata recuperata e già restituita alla parte lesa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 160 CPS;
3. ripetuto danneggiamento,
per avere, in occasione dei furti di cui ai punti 1.1. e 1.2., cagionato danni per un importo complessivo imprecisato;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;
4. violazione di domicilio,
per essere entrato indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, in occasione del furto di cui al punto 1.1. all’interno del __________ __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 186 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3472/2004 di data 25 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella di 6 (sei) giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico di Lugano in data 11 agosto 2004.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. Rinvia le parti civili __________, __________, __________ e __________ al competente foro per il giudizio sulle loro pretese di risarcimento.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1. marzo 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assisitito dai suoi difensori, ed il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, il quale preso atto della piena ammissione dell’imputato, della sua difficile situazione economica e famigliare, nonché del decreto d’accusa aggiuntivo prodotto in data odierna, chiede la conferma del decreto d’accusa impugnato, proponendo una pena di 60 giorni di detenzione, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa. Egli postula pure la conferma della condanna alla pena accessoria dell’espulsione, rimettendosi al prudente giudizio di questo giudice per un’eventuale sospensione condizionale della stessa, purché il relativo periodo di prova sia di lunga durata;
sentiti i difensori, i quali evidenziano come sia siano trattati di reati di minima entità, alla cui commissione l’imputato ha partecipato in modo marginale. In considerazione della difficile situazione economica e famigliare, del sincero pentimento e dei forti legami con il nostro paese del loro patrocinato chiedono che si prescinda dal comminare la pena accessoria dell’espulsione o, in via subordinata, che la stessa sia sospesa condizionalmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto,
1.2. ricettazione,
1.3 ripetuto danneggiamento,
1.4. violazione di domicilio,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3472/2004 del 25 ottobre 2004?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere ordinata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 55, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 160, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ripetuto furto, art. 139 cifra 1 CPS,
2. ricettazione, art. 160 CPS,
3. ripetuto danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
4. violazione di domicilio, art. 186 CPS,
per i fatti compiuti a Manno, Lamone e Lugano il 16 novembre 2003, fra il 1. e il 2 febbraio 2004, nonché il 6 ottobre 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3472/2004 del 25 ottobre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella di 6 (sei) giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico di Lugano in data 11 agosto 2004;
2. alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 55 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio reperti, c/o Comando Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale