Incarto n.
10.2004.446 ROC/MAM

10.2004.481 ROC/MAM

 DA 3641/2004

  DA 3922/2004

Bellinzona

15 aprile 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

 

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 tore edile,

difeso da: DI 1,

e

ACCU 2;

difeso da: DI 2,

 

prevenuti colpevoli di           ACCU 2:

 

                                        furto

                                        per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 1, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;

 

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

 

reato previsto                     dall’art. 139 cifra 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d'accusa no. 3641/2004 dell’8 novembre 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

 

                                 1.     Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

 

                                3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

                                       periodo fissato dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP.

 

                                        ACCU 2 :

 

                                        furto

                                        per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 2, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;

 

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

 

reato previsto                     dall’art. 139 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 2 CP;

 

perseguito                         con decreto d'accusa no. 3922/2004 del 25 novembre 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

 

                                 1.     Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, a valersi quale pena interamente aggiuntiva a quella di 14 (quattordici) giorni di detenzione e fr. 650.-- (seicentocinquanta) di multa, inflitta all’accusato __________ dal Bezirksamt __________.

 

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

 

                                3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

                                       periodo fissato dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP.

                                  

viste                                 la tempestiva opposizione 12 novembre 2004 interposta dal prevenuto

                                       ACCU 2 avverso il DA 3641/2004, come pure quella di data 9 dicembre

                                       2004 del prevenuto ACCU 1 avverso il DA 3922/2004;

 

richiamato                         il decreto di riunione dei predetti procedimenti emanato dalla scrivente Pretura

                                       in data 4 febbraio 2005;

 

indetto                               il pedissequo dibattimento del 15 aprile 2005, al quale hanno partecipato i prevenuti, assistiti dai propri difensori, mentre che il AINQ 1 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;  

 

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

 

sentito                               il difensore avv. DI 1, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito per non avere questi commesso il fatto, e, in ogni caso, in applicazione del principio ‘in dubio pro reo’;

 

sentito                              il difensore avv. DI 2, il quale postula il proscioglimento del suo

                                       assistito per non avere egli commesso il fatto e, in ogni caso, in applicazione

                                       del principio ‘in dubio pro reo’;

 

 

sentiti                                nuovamente gli accusati per la loro dichiarazione conclusiva (art.   252 CPC),

                                         questi ultimi rimettendosi a quanto affermato dai rispettivi difensori e

                                         dichiarandosi innocenti;

                                       

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

1.È ACCU 2 colpevole di

 

furto

                                        per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 1, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.—e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;

 

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

 

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

 

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna di ACCU 2 deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

 

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono essere accollate a

                                          ACCU 2 le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

 

                                6.     In caso di risposta negativa al quesito 1., se devono essere assegnate ripetibili

                                       ed in quale misura.

 

7.    È ACCU 1 colpevole di

 

                                        furto

                                        per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 2, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;

 

                                       8.     In caso di risposta affermativa al quesito no.7, se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

 

9.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 8, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

 

10.   In caso di risposta affermativa al quesito no. 8., se la condanna di ACCU 1 deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 1 CPS/ art. 41 cfr. 4 CPS.

 

In caso di risposta affermativa al quesito 7, se devono essere accollate a ACCU 1 le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

 

11.    In caso di risposta negativa al quesito 7, se devono essere assegnate ripetibili

       ed in quale misura.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte, informata dal Giudice in tal senso al termine del dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

richiamati                           gli artt. 139 cifra 1 CPS e 68 cifra 2 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, art. 9 CPP e art. 39 lett. a LTG;

 

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1 e 7 e affermativamente ai quesiti 6 e 12;

                                       venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

 

proscioglie                       ACCU 2,

 

                                        dall’accusa di furto;

 

 

proscioglie                      ACCU 1,

 

                                       dall’accusa di furto;

 

di conseguenza

 

ordina                              Le tasse e le spese di giustizia relative al presente procedimento sono a carico dello Stato, che rifonderà Fr. 650.- a titolo di ripetibili in favore di ACCU 1 e Fr. 650.- a  titolo di ripetibili in favore di

                                   

Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                               Il segretario:

 

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi