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Incarto n. 10.2004.481 ROC/MAM DA 3641/2004 DA 3922/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Claudio Rotanzi |
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sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1 tore edile, difeso da: DI 1, e ACCU 2; difeso da: DI 2, |
prevenuti colpevoli di ACCU 2:
furto
per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 1, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d'accusa no. 3641/2004 dell’8 novembre 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP.
ACCU 2 :
furto
per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 2, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 2 CP;
perseguito con decreto d'accusa no. 3922/2004 del 25 novembre 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, a valersi quale pena interamente aggiuntiva a quella di 14 (quattordici) giorni di detenzione e fr. 650.-- (seicentocinquanta) di multa, inflitta all’accusato __________ dal Bezirksamt __________.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP.
viste la tempestiva opposizione 12 novembre 2004 interposta dal prevenuto
ACCU 2 avverso il DA 3641/2004, come pure quella di data 9 dicembre
2004 del prevenuto ACCU 1 avverso il DA 3922/2004;
richiamato il decreto di riunione dei predetti procedimenti emanato dalla scrivente Pretura
in data 4 febbraio 2005;
indetto il pedissequo dibattimento del 15 aprile 2005, al quale hanno partecipato i prevenuti, assistiti dai propri difensori, mentre che il AINQ 1 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore avv. DI 1, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito per non avere questi commesso il fatto, e, in ogni caso, in applicazione del principio ‘in dubio pro reo’;
sentito il difensore avv. DI 2, il quale postula il proscioglimento del suo
assistito per non avere egli commesso il fatto e, in ogni caso, in applicazione
del principio ‘in dubio pro reo’;
sentiti nuovamente gli accusati per la loro dichiarazione conclusiva (art. 252 CPC),
questi ultimi rimettendosi a quanto affermato dai rispettivi difensori e
dichiarandosi innocenti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È ACCU 2 colpevole di
furto
per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 1, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.—e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna di ACCU 2 deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono essere accollate a
ACCU 2 le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
6. In caso di risposta negativa al quesito 1., se devono essere assegnate ripetibili
ed in quale misura.
7. È ACCU 1 colpevole di
furto
per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________, in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 2, sottratto dalla tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong di imprecisato valore;
8. In caso di risposta affermativa al quesito no.7, se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
9. In caso di risposta affermativa al quesito no. 8, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
10. In caso di risposta affermativa al quesito no. 8., se la condanna di ACCU 1 deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 1 CPS/ art. 41 cfr. 4 CPS.
In caso di risposta affermativa al quesito 7, se devono essere accollate a ACCU 1 le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
11. In caso di risposta negativa al quesito 7, se devono essere assegnate ripetibili
ed in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte, informata dal Giudice in tal senso al termine del dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 139 cifra 1 CPS e 68 cifra 2 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, art. 9 CPP e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti 1 e 7 e affermativamente ai quesiti 6 e 12;
venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;
proscioglie ACCU 2,
dall’accusa di furto;
proscioglie ACCU 1,
dall’accusa di furto;
di conseguenza
ordina Le tasse e le spese di giustizia relative al presente procedimento sono a carico dello Stato, che rifonderà Fr. 650.- a titolo di ripetibili in favore di ACCU 1 e Fr. 650.- a titolo di ripetibili in favore di
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Intimazione: |
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Claudio Rotanzi Michele Maggi