Incarto n.
10.2004.450

DA 3632/2004

Bellinzona

8 marzo 2005

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DUF 1

 

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, a Mezzovico-Vira, in data 20 marzo 2003, circolando sull’autostrada A2 Sud-Nord, lungo il tratto compreso fra il km 34.550 ed il km 37.050 a bordo della vettura VW Sharan targata __________, di proprietà della __________, Lamone - Cadempino, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui,

                                        e meglio per avere,

                                        omettendo di prestare la dovuta attenzione ai segnali esposti ed indicanti lavori in corso a 2 km di distanza, restringimento e rientro a destra della corsia a 500 m di distanza con riduzione della velocità a 80 km/h, nonché al segnale luminoso con freccia indicante direzione destra, posto sul veicolo scudo di lavori in corso,

                                        omettendo di adeguare alle circostanze la propria velocità come da prescrizioni segnaletiche,

                                        perdendo conseguentemente il controllo del proprio veicolo, dovendo sterzare bruscamente ed all’ultimo momento verso destra per evitare la collisione con il veicolo scudo ed in seguito a sinistra, al fine di evitare l’impatto con il guidovia, andando infine a collidere contro l’autocisterna Mercedes-Benz targata __________, pure presente sul cantiere e finendo la propria corsa nuovamente fra la corsia d’emergenza e la corsia di destra,

                                        cagionato un serio pericolo per la sicurezza degli operai presenti sul cantiere, in modo particolare per la sicurezza degli operai che si trovavano dietro l’autocisterna Mercedes-Benz targata __________,

                                        e causando un danno non meglio quantificato;

 

fatti avvenuti                       nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 2 LCStr, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3632/2004 di data 8 novembre 2004 dell’allora AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 novembre 2004 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 8 marzo 2005, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore ed il Sostituto Procuratore pubblico;

 

prospettata                        preliminarmente alle parti, ai sensi dell’art. 250 CPP, la derubricazione ad infrazione semplice alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr);

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede che sia riconosciuta la grave infrazione alla LCStr e che venga confermata integralmente la proposta di pena di cui al decreto d’accusa. Per la pubblica accusa la negligenza dell’imputato è grave, in quanto dopo aver visto un cartello di pericolo indicante lavori in corso non ha prestato la dovuta attenzione, non ha adattato la velocità alla situazione ed ha perso la padronanza di guida, esponendo a grave pericolo gli operai presenti sul cantiere;

 

sentito                               il difensore, il quale rileva come la segnaletica non fosse conforme alle direttive svizzere. Il suo assistito non poteva dunque ragionevolmente attendersi che vi fosse un ostacolo fermo sulla corsia di sorpasso e di conseguenza non gli si può imputare di non aver adattato la sua velocità, che peraltro non era eccessiva. L’imputato non è colpevole di infrazione alla LCStr, men che meno di grave infrazione alla stessa, non essendone dati i presupposti. Egli evidenzia inoltre come l’imputato sia l’unica vittima dell’accaduto e che una condanna avrebbe per lui delle conseguenze molto gravose (ritiro patente, perdita posto di lavoro). Dal profilo formale, egli solleva la nullità del decreto d’accusa, in quanto riporta unicamente la norma astratta dell’art. 90 cifra 2 LCStr, senza indicare le norme della circolazione violate. In conclusione chiede l’assoluzione dell’imputato, ed in via subordinata la derubricazione a infrazione semplice ex art. 90 cifra 1 LCStr con la condanna dell’imputato alla sola multa, commisurata alla sua situazione personale;

 

sentito                               in replica il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ritiene che il decreto d’accusa sia formalmente valido;

 

sentito                               in duplica il difensore, il quale non ha nulla da aggiungere;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di infrazione grave, subordinatamente semplice, alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3632/2004 dell’8 novembre 2004?

                                        2.  Il decreto d’accusa in oggetto risponde ai requisiti formali o deve essere considerato nullo?

                                        3.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        4.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     Il signor ACCU 1, cittadino italiano, nato il 28 gennaio 1949, è titolare della licenza di condurre per la categoria B dal 27 ottobre 1967.

                                        Dall’11 settembre 1981 è pure il possesso del permesso di condurre relativo alle categorie A1, F, G e E.

 

                                        Dall’estratto del casellario cantonale della circolazione stradale risulta che nei suoi confronti è stato emesso in data 13 maggio 1994 un ammonimento per superamento del limite di velocità all’interno di una località.

 

                                 2.     Gli eventi che hanno condotto l’imputato al presente dibattimento possono essere così riassunti.

 

                                        Giovedì 20 marzo 2003 verso le ore 14:20, il signor ACCU 1 ha imboccato l’autostrada A2 dallo svincolo di Lugano-Sud in direzione Nord, al volante del veicolo marca VW Sharan, targato __________, di proprietà del proprio datore di lavoro, la __________ di Wallisellen.

                                        Egli proveniva dal deposito di Cadempino della suddetta ditta e doveva recarsi a Bellinzona per effettuare una consegna di pittura ad una cliente.

 

                                        Poco dopo il tunnel di Taverne egli ha notato un cartello indicante lavori in corso, le cui peculiarità verranno approfondite in seguito.

 

                                        Giunto in territorio di Mezzovico-Vira, allorquando circolava sulla corsia di sorpasso ad una velocità dichiarata di ca. 80/100 km/h, egli si è improvvisamente accorto della presenza di un automezzo pesante con uno scudo recante i segnali 1.14 (lavori) e 2.34 (ostacolo da scansare a destra), un segnale direzione a destra luminoso (freccia) e delle lampade lampeggianti in funzione, fermo sulla medesima corsia.

 

                                        Onde evitare l’ostacolo, l’imputato ha immediatamente sterzato verso destra. A seguito di questa manovra d’urgenza si è trovato a ridosso del guidovia destro, per evitare il quale ha sterzato verso sinistra. Il veicolo da lui condotto ha tuttavia perso l’aderenza con l’asfalto, andando a cozzare contro l’autocisterna marca Mercedes-Benz, targata __________, di proprietà dello __________, anch’essa ferma sulla corsia chiusa al traffico. Dopo l’impatto il suo veicolo si è riportato nuovamente sulla destra, andando ad urtare il guidovia all’altezza del km 37.130, fermandosi infine rivolto in direzione contraria a quella di marcia, a cavallo tra la corsia di emergenza e la carreggiata principale.

 

                                        A seguito di questo urto e dello scoppio dell’air-bag, l’imputato ha dovuto essere trasportato mediante ambulanza all’Ospedale Civico di Lugano, dove gli è stata riscontrata la frattura della clavicola sinistra, una frattura dell’osso nasale ed un forte trauma allo sterno, oltre a varie escoriazioni su tutto il corpo.

                                        Egli è rimasto degente presso il reparto di chirurgia dal 20 marzo 2003 al 22 marzo 2003 (rapporto medico 3 aprile 2003).

 

                                        Nella collisione il veicolo condotto dal signor ACCU 1 ha subito danni ingenti alla parte anteriore ed alla fiancata sinistra, mentre l’autocarro ha riportato seri danni alla parte laterale destra, in particolare al serbatoio ed al semiasse anteriore (doc. 4).

 

                                 3.     Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia, quel giorno gli addetti alla manutenzione autostradale avevano in programma l’aspirazione dei pozzetti siti a lato della corsia di sorpasso della carreggiata sud-nord dell’autostrada A2.

                                        Per segnalare il cantiere e per garantire la sicurezza degli operai, quest’ultimi avevano posato la segnaletica per i cantieri di breve durata sulla corsia di sinistra (Fig. 12), prevista dalla Norma Svizzera SN 640 885c dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada riguardante la segnaletica dei cantieri sulle autostrade e semiautostrade (doc. 4).

 

                                        In particolare erano stati esposti i seguenti segnali (doc. 4 e 17):

                                        al km 34.550:      segnali 1.14 (lavori) con tabella complementare 5.03 (lunghezza del tratto 2 km), posti a lato di entrambe le corsie;

                                        al km 36.550:      segnali 4.77 (disposizione delle corsie, restringimento e rientro a destra), con tabella complementare 5.03 (lunghezza del tratto 500 m), e 2.30 (velocità massima 80 km/h), entrambi posati su un veicolo di servizio, fermo sulla corsia di emergenza;

                                        al km 37.050:      autocarro Mercedes-Benz, targato __________, con scudo recante i segnali 1.14 (lavori) e 2.34 (ostacolo da scansare a destra), un segnale direzione a destra luminoso (freccia) e delle lampade lampeggianti in funzione, fermo sulla corsia di sinistra;

                                        al km 37.100:      autocisterna Mercedes-Benz, targata __________, pure ferma sulla corsia di sinistra.

 

                                        Al momento dell’incidente sul cantiere erano presenti tre operai. Il signor __________ si trovava dietro l’autocisterna (da lui condotta), completamente sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia dell’accusato. Vicino a lui c’era il collega __________, che stava maneggiando il tubo per l’aspirazione, mentre il signor __________ si trovava davanti all’automezzo pesante adibito a veicolo scudo.

                                        Fortunatamente nessuno di essi è rimasto ferito a seguito dell’incidente.

 

                                 4.     Interrogato circa le possibili cause dell’incidente il signor ACCU 1 ha dichiarato: “Giunto all’altezza di Sigirino ho potuto notare che vi erano esposti dei segnali che indicavano di spostarsi sulla destra. In quel momento mi trovavo a circolare sulla corsia di destra. Davanti a me vi era un veicolo di cui non ricordo i particolari, che circolava lentamente. Visto che la corsia di sorpasso era libera, ho deciso di effettuare il sorpasso. Dopo il sorpasso sono rimasto sulla corsia di sorpasso. Giunto alla semicurva piegante a sinistra mi sono trovato innanzi improvvisamente un autocarro arancio. In quel momento circolavo a ca. 80/100 km/h. A seguito di una mia disattenzione mi sono dimenticato del segnale esposto precedentemente il quale indicava il rientro a destra. D1: Prima di entrare nel cantiere provvisorio ove si trovavano gli operai delle strade nazionali, ha potuto vedere qualche altro segnale? R1: No, ho solamente visto il segnale con freccia verso destra su sfondo blu. Appena accortomi della presenza dell’autocarro sulla corsia di sorpasso ho immediatamente sterzato verso destra. Non mi ricordo se vi fossero degli altri veicoli sulla corsia normale di marcia. … omissis … Desidero affermare che mi ritengo sì responsabile di quanto successo, tuttavia ritengo che una migliore segnaletica (birilli cento metri prima della curva dove si trovava l’autocarro) avrebbe sicuramente evitato l’incidente. La segnaletica esposta quel giorno anche se nella norma è sicuramente pericolosa soprattutto quando il camion esegue lavori in curva” (cfr. suo verbale di interrogatorio 29 marzo 2003, pagg. 2 e segg.).

 

                                        A seguito della notifica dell’apertura di un procedimento penale a suo carico, l’imputato, in data 20 luglio 2004, ha scritto all’allora Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 affermando che “Come avrà constatato dal verbale di polizia non ho mai negato la mia responsabilità tuttavia ritengo che questa mia responsabilità sia da commisurare circa a un 50%, in quanto per l’altro 50% ritengo responsabile la segnaletica insufficiente nel giorno e ora dell’incidente” (doc. 10).

 

                                        Di fronte al magistrato inquirente egli ha sostenuto che “Subito dopo il tunnel di Taverne (della galleria Piottino) ho potuto notare alla mia sinistra che vi era un segnale di demarcazione deviazione traffico verso destra. ADR rispondo che sono sicuro che il cartello era relativo alla deviazione del traffico verso destra e non lavori in corso. ADR dall’uscita del tunnel in questione fino al luogo dell’incidente ci saranno ca. 3 km. Sono sicuro che fra questo cartello e il luogo dei lavori in corso non vi erano altri segnali. Praticamente non essendoci più altri cartelli io mi sono dimenticato dell’eventuale pericolo. … omissis … E’ corretto il fatto che ad un certo punto io ho sorpassato una vettura. Ritengo che ho iniziato tale manovra a circa 500 metri di distanza dal luogo dell’incidente. Sono rimasto sulla corsia di sorpasso e improvvisamente mi sono trovato davanti il camion con la freccia luminosa. Essendo fra l’altro una bella giornata, la freccia luminosa da lontano non si vedeva. Fra l’altro il camion con la freccia era posizionato alla fine della curva a sinistra, a circa 20 metri di distanza da un secondo camion, che eseguiva i lavori, contro il quale sono andato a cozzare. ADR quando mi sono trovato davanti al camion con la freccia luminosa non ho praticamente neppure fatto in tempo a frenare perché ero troppo vicino, ho potuto unicamente sterzare. … omissis … Ho preso atto che sia __________ che __________ hanno dichiarato che vi era a circa 500 metri di distanza un ulteriore cartello con la segnalazione di restringimento della corsia. Da parte mia non posso che ripetere che io proprio non l’ho visto. Se lo stesso era posizionato sul lato destro, mi chiedo in fondo come può essere visto da una vettura che viaggia sulla corsia di sinistra. In altre parole mi chiedo se il cartello potesse venire nascosto dalla vettura che ho sorpassato (cfr. suo verbale di interrogatorio 5 ottobre 2004, pagg. 1 e seg.).

 

                                        Con decreto d’accusa dell’8 novembre 2004 l’allora AINQ 1 ha ritenuto il signor ACCU 1 per i fatti sopradescritti autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale ed ha proposto la condanna alla pena di 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

 

                                 5.     Nel corso del dibattimento l’imputato ha precisato che il cartello da lui visto subito dopo la galleria segnalava unicamente i lavori in corso. Egli ha inoltre ribadito di non aver più notato alcuna segnaletica prima di ritrovarsi a ridosso del veicolo scudo fermo sulla sua corsia di marcia.

 

                                        A sua difesa, il signor ACCU 1 ha sostenuto che l’incidente è da imputare alla scorretta disposizione della segnaletica di cantiere. In effetti, come risulta dal rapporto di segnalazione della polizia, i segnali 1.14 (lavori) erano stati posati al km 34.550 dell’autostrada A2, ossia 2.5 km prima dell’inizio del cantiere. Pertanto, considerato il lungo intervallo intercorrente fra il segnale di pericolo e l’inizio del cantiere, egli non poteva ragionevolmente attendersi che vi fosse un ostacolo fermo sulla corsia di sorpasso. Di conseguenza non può essergli rimproverato di non aver adattato la sua velocità, che comunque non era eccessiva.

 

                                        Dal profilo formale, l’accusato ha inoltre contestato la validità del decreto d’accusa, poiché riporta unicamente la violazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr, senza indicare le norme della circolazione che non avrebbe rispettato.

 

                                 6.     Secondo dottrina e giurisprudenza l’art. 90 LCStr rappresenta una norma astratta e generale. Esso trova applicazione quando vengono violate regole più concrete della circolazione stradale, che devono essere indicate. Il conducente deve sapere di quali norme della circolazione gli viene contestata una violazione (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, n. 1.1 ad art. 90 LCStr; DTF 100 IV 71).

 

                                        Nel presente caso, se da un lato è vero che il decreto d’accusa in oggetto menziona unicamente l’art. 90 cifra 2 LCStr, dall’altro non significa ancora che lo stesso debba essere considerato nullo.

 

                                        In effetti, l’ampia e chiara esposizione dei comportamenti che vengono rimproverati all’imputato contenuta nel decreto d’accusa, gli permette di riconoscere senza difficoltà le norme concrete della circolazione stradale da lui violate.

 

                                        Il presunto vizio di forma è in ogni caso stato sanato, senza lesione di alcun diritto dell’imputato, mediante la presente procedura, che gli ha permesso di esporre in modo completo tutte le sue eccezioni sia di merito che formali.

 

                                        Il fatto, poi, che la sua difesa al processo sia stata ben articolata ed abbia toccato nel dettaglio tutte le infrazioni imputategli - e sia dunque stata scevra da improvvisazioni - è palese dimostrazione che il decreto abbia ossequiato i principi summenzionati nonostante l’omissione dell’indicazione delle norme la cui violazione ha condotto all’applicazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

 

                                        A quest’ultimo proposito è altresì utile rilevare che l’imputato non si è avvalso della facoltà di interporre ricorso contro il decreto d’accusa per contestarne la validità per vizio di forma (art. 212 cpv. 1 CPP, in combinazione con gli art. 208 cpv. 1, 200 cpv. 1 lett. c, e 201 cpv. 1 lett. a CPP). Avanzare obiezioni in tal senso al dibattimento lede il principio della buona fede processuale.

 

                                        La censura relativa alla nullità del decreto d’accusa deve pertanto essere respinta.

 

                                 7.     Fatta questa premessa di natura formale, occorre ora esaminare quali siano le norme della circolazione violate dall’imputato.

 

                                        La pubblica accusa rimprovera al signor ACCU 1 d’aver omesso di prestare la dovuta attenzione alla segnaletica di cantiere esposta, d’aver omesso di adeguare la propria velocità alle circostanze ed infine d’aver perso la padronanza del proprio veicolo, andando a collidere dapprima contro il guidovia laterale e poi contro l’autocisterna targata __________.

 

                                        Le regole della circolazione, la cui violazione entra qui in considerazione, sono pertanto, oltre alla norma fondamentale, ma sussidiaria dell’art. 26 cpv. 1 LCStr, i disposti degli art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr.

 

                                        Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

                                        Tale regola è precisata dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC, il quale prescrive che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione.

 

                                        L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle circostanze.

                                        Secondo la giurisprudenza anche una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa (DTF 100 IV 279).

                                        A dipendenza delle circostanze, può essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida da un conducente inesperto, alle ore di punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCStr).

                                        Il conducente deve abbracciare con il suo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che accade davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4.1 ad art. 31 LCStr).

 

                                        Giusta l’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.

                                        Questa regola è precisata dall’art. 4 cpv. 1 ONC secondo cui il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

 

                                        E’ dunque necessario circolare ad una velocità tale per cui, tenuto conto di tutte le circostanze, il veicolo possa essere rallentato o fermato senza intralciare o mettere in pericolo gli utenti della strada che rispettando le regole. Adattare la velocità significa dunque condurre con prudenza, conformemente al principio stabilito dall’art. 31 cpv. 1 LCStr.

 

                                        Secondo dottrina e giurisprudenza, il conducente deve tener conto degli ostacoli che potrebbero improvvisamente comparire nel suo spazio visibile soltanto nel caso in cui la possibilità che un tale evento si verifichi s’imponga seriamente alla luce delle circostanze concrete. E’ imprevedibile l’ostacolo che si presenta di fronte al conducente in maniera inopinata ed inattesa e che non doveva ragionevolmente attendersi (Bussy/Rusconi, op. cit., nri. 1.26 e 1.27 ad art. 32 LCStr).

 

                                 8.     Nel caso specifico, è assodato che il signor ACCU 1 abbia infranto entrambe le precitate norme della circolazione stradale.

 

                                        In effetti, come da lui stesso dichiarato, si è avveduto del veicolo scudo fermo sulla corsia di sorpasso a protezione degli addetti alla manutenzione autostradale, soltanto all’ultimo momento. Così facendo egli non ha nemmeno avuto il tempo di frenare, ma, per evitare l’ostacolo, ha potuto unicamente sterzare verso destra. La velocità del suo veicolo, unitamente alla brusca sterzata, gli hanno però fatto perdere la padronanza di guida, provocando la collisione con l’automezzo pesante fermo davanti al primo.

 

                                        Contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, l’ostacolo non era affatto imprevedibile. In effetti, come da lui stesso riconosciuto, aveva visto i segnali di pericolo indicanti dei lavori in corso. Ciò avrebbe dovuto imporgli un’accresciuta attenzione che gli avrebbe permesso di scorgere sia la susseguente segnaletica indicante il rientro a destra e la velocità massima consentita, sia il veicolo scudo con la freccia luminosa.

 

                                        Entrando nel dettaglio, dall’incarto emerge che il segnale di lavori in corso per una tratta di 2 km era posto a 2.5 km dal luogo in cui iniziavano i lavori. A 500 m da quest’ultimo era però stato correttamente piazzato un furgone con un segnale che preannunciava il restringimento sulla destra della carreggiata. Con il primo avvertimento segnaletico, l’automobilista avrebbe dovuto prestare attenzione per lo meno per i seguenti 2 km. Proprio al termine di questa tratta egli, se avesse circolato con la dovuta cautela, avrebbe comunque visto il secondo avvertimento. Non regge pertanto la giustificazione secondo la quale, dopo aver percorso la distanza indicata dal primo cartello senza aver incontrato alcun cantiere, egli sarebbe stato legittimato a ritenere superato il suo dovere di prestare attenzione. Passando il furgone con il secondo avvertimento egli avrebbe invece dovuto ossequiare l’indicazione in esso contenuta e spostarsi sulla destra.

 

                                        Per un conducente - a maggior ragione se abituato a macinare migliaia di chilometri ogni anno come dichiarato al dibattimento dall’imputato - non è affatto imprevedibile che in autostrada possano esserci dei cantieri di breve durata che comportano il restringimento o la chiusura di una o più corsie.

 

                                        Che la velocità dell’imputato non fosse adatta alle circostanze è inoltre provato dalla dichiarazione del teste __________ (cfr. interrogatorio 21 marzo 2003 del signor __________, pag. 2).

 

                                        Nemmeno accoglibile è l’eccezione avanzata dall’imputato, secondo la quale il cartello situato sul furgone avrebbe potuto essere coperto da una delle auto che egli stava sorpassando. Anzitutto va rilevato che tali segnali sono posti sul veicolo e non a terra, proprio per essere meglio visibili (oltre che per poter essere facilmente spostati) anche dalla corsia di sorpasso. In secondo luogo, come attestato dal teste summenzionato, la segnaletica era chiaramente visibile (cfr. interrogatorio 21 marzo 2003 del signor __________, pag. 1 e 2).

 

                                        Infine va evidenziato come il signor ACCU 1 abbia deciso che l’indicazione segnaletica di lavori in corso era ormai superata senza alcuna base oggettiva valida. In effetti, egli non ha mai affermato di aver visto un cartello di “via libera” che, per legge (ma anche come fatto noto a qualsiasi utente della strada che ha ottenuto la licenza di circolazione), deve essere sistemato al termine della tratta soggetta a limitazioni. Ciò rende ancor più seria la violazione.

 

                                        Accertata la violazione degli art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr da parte dell’accusato, occorre ora stabilire se la stessa debba essere considerata grave ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

 

                                 9.     L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce con la detenzione o la multa chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

                                        Anche la negligenza è punita (art. 100 cpv. 1 LCStr).

 

                                        Dal profilo oggettivo l’autore deve aver violato in modo grave una norma fondamentale della circolazione stradale ed aver seriamente messo in pericolo la sicurezza del traffico. Quest’ultima condizione è data non solo in presenza di un rischio concreto, ma anche di un rischio astratto accresciuto.

                                        Se vi è stata una messa in pericolo concreta, astratta accresciuta o soltanto astratta, dipende dalla situazione in cui si è verificata la violazione delle norme della circolazione. Il criterio essenziale per ammettere un rischio accresciuto risiede nell’imminenza della sua realizzazione (cfr. Mizel, La violation grave des règles de la circulation, in APJ/PJA 2004 pagg. 1483 e segg.; DTF 130 IV 32; sentenza inedita del Tribunale federale del 29 luglio 2004, 6P.35/2004 e 6S.100/2004).

 

                                        Sotto l’aspetto soggettivo l’autore deve aver avuto un comportamento privo di scrupoli nei confronti di terzi o gravemente contrario alle regole della circolazione stradale, tale che gli possa essere imputata quantomeno una negligenza grave. Quest’ultima si realizza quando l’autore è cosciente del pericolo che rappresenta il suo modo di guidare. Essa è pure data allorquando l’autore, contrariamente ai suoi doveri, non tiene minimamente conto del fatto che mette in pericolo gli altri utenti della strada, ossia se agisce con una negligenza incosciente. In questi casi, occorre tuttavia dar prova di particolare prudenza nell’ammettere una negligenza grave. Questa può essere ammessa soltanto se la mancata presa di coscienza del pericolo creato per i terzi è particolarmente biasimevole (cfr. Mizel, op. cit., pagg. 1492 e seg.; DTF 130 IV 32; sentenza inedita del Tribunale federale del 29 luglio 2004, 6P.35/2004 e 6S.100/2004).

 

                               10.     A mente dello scrivente giudice, nella presente fattispecie sono dati gli estremi per l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 90 cifra 2 LCStr.

 

                                        Da un lato è indubbio che le norme violate dal signor ACCU 1 siano fra quelle fondamentali della circolazione stradale. Il loro rispetto è infatti basilare per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. E’ inoltre altrettanto pacifico che la collisione provocata dal comportamento dell’imputato abbia messo in pericolo, perlomeno in modo astratto accresciuto, la vita o l’integrità fisica degli operai presenti sul cantiere.

 

                                        Dall’altro lato la disattenzione ascrivibile all’imputato può essere certamente essere qualificata come negligenza grave, soprattutto se si considera che il signor ACCU 1 stava circolando in autostrada, dove i pericoli sono amplificati dalla velocità elevata, e, soprattutto, che aveva visto il segnale di pericolo indicante dei lavori in corso (egli ha addirittura affermato in entrambi i verbali resi di aver visto un cartello indicante il restringimento della carreggiata).

 

                                        Una superficialità nella valutazione dei rischi e nel rispetto delle indicazioni è ancor più seria quando ci si trova confrontati con dei lavori in corso su una strada a forte traffico. Visti i rischi notori per la vita degli operai e degli automobilisti, connessi con questo tipo di interventi, si impone un apprezzamento restrittivo delle disposizioni. In modo particolare non è ammissibile alcuna distrazione e, soprattutto, non può essere tollerata alcuna infrazione alla segnaletica prima del segnale di “via libera”.

 

                                        Nonostante il prevenuto abbia distintamente visto il cartello indicante lavori in corso, ha proseguito la sua corsa senza adottare alcuna misura particolare per evitare di creare un pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.

 

                                        La negligenza grave consiste dunque nel non aver dato alcun credito ad un segnale di pericolo posto ai lati della carreggiata.

 

                                        Il richiamo formulato dall’accusato al fatto che il primo segnale fosse posto a 2.5 km dall’inizio dei lavori, quando invece le direttive svizzere prescrivono di posarli a 750 m dall’inizio dei lavori, non può giovargli in alcun modo. In effetti, se l’imputato avesse prestato, perlomeno per il tratto indicato, l’accresciuta attenzione, che si poteva ragionevolmente attendere da lui visto il pericolo segnalato, si sarebbe certamente avveduto del segnale di restringimento della corsia posto sul furgone fermo sulla corsia di emergenza a 2 km dal cartello lavori in corso. Il dovere di diligenza non si può estinguere automaticamente non appena percorsa la distanza indicata: non si tratta di una semplice valutazione metrica. Ci vuole un segnale di “via libera”, oppure, se questo è stato dimenticato (cosa non avvenuta nella fattispecie) deve essere percorsa una distanza sensibilmente superiore a quella scritta sul cartello (almeno un qualche chilometro).

 

                                        Inoltre, a prescindere dagli avvisi precedenti, il fatto di non aver nemmeno scorto per tempo l’ultimo segnale, con tanto di freccia luminosa, posto sul veicolo scudo fermo all’inizio del cantiere, è già di per sé una disattenzione grave.

 

                                        In definitiva, ben ponderate tutte le circostanze del caso concreto, il comportamento del signor ACCU 1 configura una grave violazione delle regole della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

 

                               11.     Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

 

                                        Nel caso specifico, va tenuto conto, da un lato, della grave imprudenza commessa dall’imputato, che ha cagionato un serio pericolo per l’incolumità degli operai presenti sul cantiere. Per altro verso occorre considerare che il signor ACCU 1 è incensurato, gode di buona reputazione come automobilista ed è pressoché stato l’unica vittima dell’incidente.

 

                                        Tutto ciò ben ponderato, si giustifica una riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa a 5 giorni di detenzione.

 

                                        D'altro canto sono adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 2 anni.

 

                               11.     Gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).

 

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cifra 2 LCS; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC; 41 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a Mezzovico-Vira (autostrada A2) il 20 marzo 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3632/2004 dell’8 novembre 2004;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’250.--;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

 

 

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       550.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1250.00       totale