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Incarto
n. DA 3760/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1 , |
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prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, a Coldrerio il 24 agosto 2004,
colpito con uno schiaffo e poi con un pugno al volto CIVI 1 provocandogli una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare sinistra su contusione nasale così come attestato dal certificato medico 24 agosto 2004 della Dr. ssa __________ del Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di Mendrisio, agli atti;
2. ingiuria
per avere, a Coldrerio il 24 agosto 2004,
offeso l'onore di CIVI 1 tacciandolo di "terone di merda";
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3760/2004 di data 15.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo
di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al
competente
foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di
fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale osserva di non essersi presentato con un avvocato, perché non può permetterselo e chiede di essere prosciolto siccome estraneo ai fatti;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici
1.2. ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Sulle pretese della parte civile, che chiede un risarcimento di complessivi fr. 6'006.35.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 123 cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3760/2004 del 15 novembre 2004;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3760/2004 del 15 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale