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Incarto
n. 10.2004.495
DA 3906/2004 DA 3907/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1
e
ACCU 2 , difeso da: DI 2 |
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale),
per avere, nel periodo giugno 2002 - luglio 2004, a Pregassona, favorito il soggiorno illegale di __________, cittadino italiano, affittandogli un appartamento situato nello stabile di Via __________ da lui amministrato e di proprietà della società __________, della quale egli è direttore con firma individuale, sapendolo privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo giugno 2002 - luglio 2004, impiegato __________ in qualità di addetto alla manutenzione generale dello stabile di cui sub. 1, non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre 2004 n. DA 3906/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
2. ACCU 2
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo gennaio 2000 - giugno 2002, a Pregassona, favorito il soggiorno illegale di __________, cittadino italiano, affittandogli un appartamento situato nello stabile di Via __________ di proprietà della ditta __________, della quale egli era presidente con firma collettiva a due, sapendolo privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo ottobre 2002 - ottobre 2004, impiegato __________ quale manutentore di stabili da lui amministrati, sapendolo non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre 2004 n. DA 3907/2004 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 30 novembre 2004, rispettivamente 1 dicembre 2004;
indetto il dibattimento 18 maggio 2005, al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore del signor ACCU 1, il quale il quale in via principale chiede il proscioglimento da entrambi i capi d’imputazione per errore sui fatti ai sensi dell’art. 19 CPS. La medesima conclusione si impone ritenuto che il suo assistito non aveva la cosiddetta “Garantenpflicht” e che non c’era alcun rapporto di lavoro con il signor __________. In via subordinata egli postula una multa non superiore a fr. 300.--;
sentito la parola al difensore del signor ACCU 2, il quale afferma che l’esposizione fatta dal collega vale anche per il suo assistito. A complemento egli aggiunge che i fatti di cui al primo capo di imputazione non costituiscono reato, mentre che per il secondo ribadisce che non vi era alcun rapporto di lavoro. Egli chiede pertanto, in via principale, l’assoluzione da entrambi i capi d’imputazione e, in via subordinata, limitatamente al secondo reato la condanna ad una multa non superiore a fr. 300.--;
sentito l’accusato ACCU 1;
sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. È il signor ACCU 1 autore colpevole di:
1.1.1. Infrazione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
1.1.2. Contravvenzione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004?
1.2. Può essere riconosciuto l’errore sui fatti?
1.3. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di pena?
1.4. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
1.5. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
1.6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1. È il signor ACCU 2 autore colpevole di:
2.2.1. Infrazione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
2.2.2. Contravvenzione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA 3907/2004 del 24 novembre 2004?
2.2. Può essere riconosciuto l’errore sui fatti?
2.3. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di pena?
2.4. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
2.5. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
2.6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1 CPS; 23 cpv. 1 e 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie 1. ACCU 1
dall’accusa di:
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,
2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;
carica la tassa e le spese del procedimento che lo concerne allo Stato;
proscioglie 2. ACCU 2
dall’accusa di:
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) art. 23 cpv. 1 LDDS,
e lo dichiara autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS,
per i fatti compiuti a Pregassona nel periodo giugno 2002 - ottobre 2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;
condanna 2. ACCU 2
1. alla multa di fr. 1000.-- (mille);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 1000.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 1300.00 totale