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CIVI 1 patr. da: PR 1
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Incarto
n. DA 4227/2004 |
Bellinzona 1 dicembre 2005
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di violazione colposa delle regole dell'arte edilizia,
per avere, nel corso del 2003, dirigendo ed eseguendo una costruzione, trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
in particolare per avere,
nella sua veste di direttore dei lavori e di impresario costruttore delle opere da capomastro atte a trasformare in stabile abitativo l’edificio di proprietà dei signori __________ e __________ ubicato a __________,
omesso per imprevidenza colpevole, dopo averlo smontato per ragioni tecniche, di installare nuovamente un parapetto attorno al vano aperto sulle scale (interne) edificate fra il piano terreno e quello inferiore seminterrato, con la conseguenza che in data 06.11.2003 l’artigiano CIVI 1, che stava posando una lastra di marmo su un ripiano della cucina, cadde nell’adiacente apertura fra i suoli, la cui differenza di livello era ampiamente superiore ai 50 centimetri, riportando le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 06.04.2004 dei dottori __________ e __________ dell’Ospedale Regionale di Lugano;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 16 cpv. 1 e 2 OLCostr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre 2004 n. DA 4227/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento).
2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 350.-- (trecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta).
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Militärgericht 7, Berna il __________ 2004, ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 dicembre 2004;
svoltosi il dibattimento in data 1 dicembre 2005;
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presenti: |
ACCU 1, DI 1 , CIVI 1, PR 1
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accertate le generalità dell'imputato;
data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il Sost. Procuratore Pubblico il quale ha postulato la conferma del decreto impugnato;
la patrocinatrice di parte civile la quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa quantificando le proprie pretese in fr. 2'500.-- per onorari e spese di patrocinio e fr. 15'000.— a titolo di parziale risarcimento dell’incapacità lavorativa;
il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento;
riconfermatesi le parti in replica e duplica;
sentito da ultimo nuovamente l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione colposa delle regole dell'arte edilizia, per avere, nel corso del 2003, dirigendo ed eseguendo una costruzione, trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
in particolare per avere, nella sua veste di direttore dei lavori e di impresario costruttore delle opere da capomastro atte a trasformare in stabile abitativo l’edificio di proprietà dei signori __________ e __________ ubicato a __________, omesso per imprevidenza colpevole, dopo averlo smontato per ragioni tecniche, di installare nuovamente un parapetto attorno al vano aperto sulle scale (interne) edificate fra il piano terreno e quello inferiore seminterrato, con la conseguenza che in data 06.11.2003 l’artigiano CIVI 1, che stava posando una lastra di marmo su un ripiano della cucina, cadde nell’adiacente apertura fra i suoli, la cui differenza di livello era ampiamente superiore ai 50 centimetri, riportando le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 06.04.2004 dei dottori __________ e __________ dell’Ospedale Regionale di Lugano?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata dal Militärgericht 7, Berna, il __________?
3.1. In caso di risposta negativa deve essere pronunciato l’ammonimento e/o deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile (fr. 2'500.— per onorari e spese di patrocinio e fr. 15'000.— a titolo di parziale risarcimento dell’incapacità lavorativa) e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e in diritto
1. L’accusato è giunto con la famiglia nel nostro Paese all’età di un anno, proveniente dalla natia __________. Dopo le scuole dell’obbligo nella Svizzera tedesca ha ottenuto il diploma di fumista (costruttore di stufe a legna in ceramica), seguendo poi una formazione di muratore a Olten e Lucerna, sfociata nell’ottenimento di attestati federali di abilitazione per costruzioni e tecniche d’isolazione biologiche. Nell’ambito di tale formazione - così ha dichiarato al dibattimento - rientravano anche i corsi SUVA in tema di sicurezza nei cantieri. In Ticino dal 1987, l’accusato ha sempre svolto lavori nel campo dell’edilizia come impresario costruttore in proprio.
2. __________ e __________ sono conviventi e comproprietari del fondo part. n. 195 del Comune di __________ sul quale sorge la loro casa d’abitazione, derivata da un vecchio apiario. La trasformazione è opera recente (2003), affidata, per quanto attiene alla progettazione all’arch. __________ di __________, per i lavori di costruzione all’accusato.
3. Nel contesto di questi lavori l’accusato ha realizzato la scala (a rampa unica) che collega internamente i due livelli dell’edificio. Il vano scala, visto dal piano superiore, si presenta a forma di rettangolo protetto su un solo lato da un muro.
Per evitare che durante i lavori qualcuno potesse cadere nell’apertura del vano scala l’accusato ha posato un parapetto di sicurezza formato di assi orizzontali, sul lato più lungo, e da un supporto in metallo per ponteggi, sul lato più corto (vedi foto doc. C annessa al verbale Sost. P.P. n. 1, 28 aprile 2004).
In un secondo tempo, per poter consentire la posa del betoncino e delle piastrelle attorno al vano scala, nel mese di ottobre 2003 l’accusato ha rimosso la protezione. Al termine del lavoro del piastrellista, egli non ha però più riposizionato il parapetto, sostituendolo con un asse di legno posato, senza fissaggi, obliquamente sul lato più lungo del vano scale, e precisamente nel punto di maggior profondità del vano (vedi foto annessa al verbale di polizia 1. marzo 2004, doc. 1). L’accusato attribuisce funzione di sicurezza a questo asse, mentre che dal profilo oggettivo appare, invero, che lo scopo dell’asse fosse piuttosto quello di avvertire la presenza del pericolo, senza fungere propriamente da protezione.
4. Il 6 novembre 2003 la ditta __________ di __________ (VA) doveva procedere alla posa dei componenti della cucina e del piano di lavoro in marmo. L’intervento della ditta era stato autorizzato dalla signora __________ (che con il convivente aveva appaltato direttamente i lavori alla ditta esecutrice), previo nulla osta da parte dell’accusato. Per la ditta __________ erano presenti CIVI 1, figlio della titolare, suo padre ed una terza persona, l’operaio __________.
Siccome la lastra del piano di cucina (80-90 kg) andava posata nelle immediate vicinanze del vano scala, per facilitare l’operazione qualcuno (non meglio precisato) della ditta esecutrice aveva rimosso l’asse posato obliquamente sul vano scala.
La signora __________ ricorda al riguardo di aver lei stessa riposizionato l’asse a più riprese, conscia del pericolo per gli artigiani.
E di tale pericolo si erano avveduti pure CIVI 1 e suo padre: “non appena sono entrato la mattina del 6 novembre 2003 all’interno dell’abitazione mi sono accorto che vi era un vano senza parapetti (...) mio padre mi disse di stare attento all’apertura” (verbale Sost. P.P. n. 12, 6 dicembre 2004, pag. 2).
5. Sta di fatto che nell’effettuare queste operazioni CIVI 1, mentre stava sorreggendo il piano cucina unitamente agli altri due operai, intento a collocarlo nella sua sede, dovendo indietreggiare per le necessarie sistemazioni, faceva un passo nel vuoto, cadendo nell’apertura del vano scala che in quel momento era privo del ricordato asse obliquo.
Elitrasportato all’Ospedale civico di Lugano, CIVI 1 vi rimaneva in osservazione per due giorni con la diagnosi di “trauma cranico commotivo con ferita lacero-contusa a livello occipitale”.
I medici non hanno riscontrato danni gravi al corpo o alla salute fisica e mentale, giudicandolo guaribile in due giorni (cert. medico 6 aprile 2004, doc. 7).
Sentito dal Sostituto Procuratore Pubblico il 6 dicembre 2004, CIVI 1 ha dichiarato, con riguardo al suo stato fisico dopo l’incidente: “male non sto, anche se attualmente ho ancora dei problemi alla schiena e la mattina soffro di mal di testa. In particolare i dolori al dorso mi causano mi causano qualche problema sul lavoro nel senso che non posso essere attivo al 100%. In questo periodo mi sottopongo regolarmente a delle sessioni di fisioterapia che mi aiutano. Sto anche aspettando l’esito di alcuni esami specialistici a cui sono sottoposto” (verbale Sost. P.P. n. 12, 6 dicembre 2004, pag. 2).
Al dibattimento egli ha dato un quadro più grave delle sofferenze patite, sostenendo in particolare di essere tuttora costretto a letto almeno una settimana al mese e che persistono mal di testa e perdite di memoria.
6. Il Sostituto Procuratore Pubblico ha ravvisato nell’agire di ACCU 1 gli estremi del reato di violazione colposa delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP) ponendolo quindi in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale “per avere dirigendo ed eseguendo una costruzione, trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, in particolare per avere, nella sua veste di direttore dei lavori e di impresario costruttore delle opere da capomastro atte a trasformare in stabile abitativo l’edificio di proprietà dei signori __________ e __________ ubicato a __________, omesso per imprevidenza colpevole, dopo averlo smontato per ragioni tecniche, di installare nuovamente un parapetto attorno al vano aperto sulle scale (interne) edificate fra il piano terreno e quello inferiore seminterrato, con la conseguenza che in data 06.11.2003 l’artigiano CIVI 1, che stava posando una lastra di marmo su un ripiano della cucina, cadde nell’adiacente apertura fra i suoli, la cui differenza di livello era ampiamente superiore ai 50 centimetri, riportando le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 06.04.2004 dei dottori __________ e __________ dell’Ospedale Regionale di Lugano”.
7. Da qui l’opposizione dell’accusato, il dibattimento ed il presente giudizio motivato, che fa seguito alla dichiarazione di ricorso da questi tempestivamente inoltrata il 2 dicembre 2005 (art. 289 cpv. 1 CPP).
8. Facendo un passo indietro, deve essere osservato che ACCU 1 aveva allestito due offerte per le opere da capomastro, entrambe datate 13 gennaio 2003; la prima di fr. 117'256.--, la seconda di fr. 122'456.--. La differenza di costo andava ricondotta alla voce “direzione lavori”, figurante nella seconda offerta per fr. 5'200.--, assente nella prima.
L’istruttoria predibattimentale, lunga e laboriosa, è ruotata essenzialmente attorno alla questione a sapere se, ed in quale misura, l’accusato si sia assunto l’incarico di direttore dei lavori, a lato delle sue incombenze di impresario costruttore. Su questi aspetti egli è stato sentito ben quattro volte; una prima volta dinanzi agli organi di polizia e in altre tre occasioni dal Sostituto procuratore Pubblico.
Nel suo primo interrogatorio egli ha sostenuto che “non c’era una direzione lavori vera e propria, la responsabilità del funzionamento del cantiere era divisa tra me e il committente” (verbale di polizia 1. marzo 2004, pag. 2, doc. 1).
Sentito poi dal Sostituto Procuratore Pubblico in data 28 aprile 2004 l’accusato ha dichiarato di aver redatto all’indirizzo dei comproprietari una prima offerta di fr. 122'456.-- datata 13 gennaio 2003, comprensiva della posizione “direzione lavori” di fr. 5'200.--, soggiungendo tuttavia che l’offerta approvata dai committenti non era quella, bensì l’altra di ugual data e di fr. 117'256.-- senza la posizione “direzione lavori”.
Così egli si è spiegato in proposito: “preciso che il cambiamento dell’originaria offerta è stato dovuto al fatto che la banca esigeva la presenza sul cantiere di una direzione dei lavori. Alla banca è stata effettivamente presentata l’offerta che prevede la mia mansione di direttore dei lavori, mentre che fra le parti è venuto in essere un contratto senza questa figura. In effetti i committenti non intendevano avere un direttore dei lavori. (...) io non ho dunque funto da direttore dei lavori nemmeno di fatto. È vero che io ho coordinato gli interventi degli artigiani necessari sul cantiere per eseguire tutte le voci menzionate nell’offerta del 13.01.2003. per quanto riguarda invece ad esempio i parchettisti, i sanitari e la ditta fornitrice della cucina, rilevo che gli stessi sono stati chiamati sul cantiere direttamente dai committenti” (verbale Sost.P.P. n. 2, 28 aprile 2004, pag. 2). A sostegno della propria posizione, nella circostanza egli ha prodotto una “conferma d’ordine” del 4 aprile 2003 sottoscritta da lui e dai committenti “per l’esecuzione delle opere da capomastro, così come descritto nella mia offerta del 13 gennaio 2003, per l’ammontare complessivo di fr. 117'256.--“.
Nel suo successivo interrogatorio del 15 luglio 2004 ACCU 1 ha confermato tale versione ribadendo che l’offerta vincolante era quella di fr. 117'256.-- che escludeva, appunto, la direzione lavori, sostenendo inoltre che “di certo se avessi funto da direttore dei lavori, per questa mansione mi sarei fatto pagare” (verbale Sost. P.P n. 7, 15 luglio 2004, pag. 2).
9. Dinanzi al Sostituto Procuratore Pubblico __________ ha affermato, per quanto qui di interesse, che “è corretto dire che il signor ACCU 1, sulla scorta dell’offerta del 13.01.2003, doveva fungere, così come ha effettivamente funto, da direttore dei lavori” (verbale Sost. P.P n. 1, 28 aprile 2004, pag. 2). Da notare che __________, così richiesta dall’accusa, aveva prodotto in precedenza l’offerta di fr. 122'456.-- e al momento del suo interrogatorio non sapeva che di lì a poco l’accusato (sentito dopo di lei) avrebbe prodotto a sua volta l’altra offerta di fr. 117'256.
Sentita nuovamente il 9 giugno 2004 ella ha tenuto a precisare che la prima offerta sottoposta ai committenti, e da loro accettata, era quella di fr. 117'256.--Sulla base di detta offerta, tuttavia, la banca si era rifiutata di concedere il mutuo ipotecario, esigendo la presenza di un direttore dei lavori, sicché i committenti avevano invitato l’accusato ad allestire una nuova offerta comprensiva della posizione “direzione lavori”. La signora __________ ha poi ammesso di aver sottoscritto la “conferma d’ordine” 4 aprile 2003 portante solo su fr. 117'256.-- e non su fr. 122'456.--, precisando che la stessa “ci fu presentata da ACCU 1, il quale sponte sua desiderava che fosse da noi firmata. In occasione della sottoscrizione andammo d’accordo con lui nel senso che lui avrebbe comunque funto da direttore dei lavori, ma ci avrebbe lasciato andare la somma corrispondente allo specifico onorario, ossia proprio quei fr. 5'200.-- (...)” (verbale Sost. P.P n. 3, 9 giugno 2004, pag. 2).
La testimonianza resa da __________ il 9 giugno 2004 conferma in tutti i suoi punti quella della sua convivente, in particolare per quanto attiene allo sconto pattuito di fr. 5'200.-- e all’impegno dell’accusato a fungere da direttore dei lavori (verbale Sost. P.P n. 4, 9 giugno 2004, pag. 2).
10. __________, consulente della clientela per il Credit Suisse di __________, ha allestito la pratica ipotecaria dei signori __________ e __________. Nel suo interrogatorio ha ricordato di aver subordinato “come quasi in tutti i casi” la concessione del credito alla presenza, a fianco dei committenti, di un direttore dei lavori, soggiungendo che a suo giudizio l’accusato aveva assunto a tutti gli effetti la direzione lavori nell’ambito della riattazione della casa di __________. E questo perché fu lui a firmare, assieme ai committenti, il formulario bancario dove si assumeva l’impegno di fungere da direttore dei lavori (che figura agli atti quale annesso A al verbale Sost. P.P. n. 9, 25 agosto 2004) e fu sempre lui a sottoscrivere gli ordini di bonifico a favore dei vari artigiani, ritenuto che senza la sua firma la banca avrebbe sospeso i pagamenti (verbale Sost. P.P n. 8, pag. 2).
11. Il magistrato inquirente ha sentito pure due artigiani che avevano prestato la loro opera sul cantiere.
__________, elettricista, ha dichiarato che “sul cantiere di __________ dei signori __________ e __________, per quanto io ho potuto rendermi conto, non c’era un direttore dei lavori ufficiale”, precisando nondimeno che: “io trasmettevo le mie richieste di acconto ai signori __________ e __________ direttamente. Sapevo però che le stesse sarebbero state controllate, prima del pagamento, da ACCU 1. Di questa circostanza fui messo al corrente verbalmente da __________ quando gli presentai la prima o la seconda richiesta d’acconto” (verbale Sost. P.P n. 5, 5 luglio 2004, pag. 2).
__________ ha eseguito gli impianti sanitari e di riscaldamento nella costruzione in rassegna. Egli ricorda che per la coordinazione delle opere si rivolgeva all’accusato, venendo però talvolta chiamato direttamente dalla signora __________, la quale gli diceva che poteva intervenire, essendole stato dato il nulla osta dal ACCU 1. Rammenta inoltre che la signora __________ gli aveva detto di rivolgersi all’accusato in quanto lei capiva poco di questioni edilizie. Egli non è però in grado di affermare se quest’ultimo avesse lo specifico compito di direttore dei lavori, pur non potendolo escludere, anche perché le sue richieste di acconto, così come la liquidazione sono sempre state trasmesse direttamente ai committenti __________ e __________ (verbale Sost. P.P n. 6, 5 luglio 2004, pag. 2).
12. Su richiesta del Sostituto Procuratore Pubblico, in data 14 giugno 2004 il legale dei signori __________ e __________ ha prodotto 26 ordini di pagamento indirizzati al Credit Suisse da addebitarsi sul ”conto costruzione part. __________ RFD __________”, con beneficiari i vari artigiani che hanno lavorato sul cantiere, accusato compreso. Tutti questi ordini di pagamento, compilati dalla signora __________ su formulari bancari prestampati, portano le firme di __________ e __________, seguite dall’indicazione “firma del proprietario”, nonché la firma di ACCU 1, seguita dall’indicazione “firma dell’architetto”. In termini temporali, gli ordini di bonifico in parola spaziano dal 18 giugno 2003 al 20 marzo 2004 (doc. 16).
È pure agli atti, come visto più sopra, l’accordo sull’utilizzo del credito di costruzione, mediante il quale il Credit Suisse ed i committenti __________ e __________ davano mandato a ACCU 1 (denominato “fiduciario”) di controllare il regolare utilizzo del credito di costruzione (annesso A al verbale Sost. P.P. n. 9, 25 agosto 2004). Tale accordo porta la firma dei responsabili dell’istituto bancario, dei committenti e dell’accusato. Annessa al documento vi è la lista degli artigiani con l’importo dei loro preventivi e, accanto ad ogni singolo importo, la firma di ACCU 1, in segno di “delibera”.
13. Il 22 settembre 2004 si è tenuto dinanzi al Sostituto Procuratore Pubblico il confronto diretto tra __________ e l’accusato, sempre sul tema della direzione lavori.
Anche in questa circostanza la __________ ha avuto modo di ribadire che secondo gli accordi ACCU 1 avrebbe funto da direttore dei lavori e che la differenza di costi tra le due offerte del 13 gennaio 2003 (fr. 5'200.--), dovuta inizialmente alle ricordate contingenze bancarie, venne nel seguito concordemente trasformata in uno sconto, di guisa che, in buona sostanza, l’accusato si era assunto le incombenze di direzione lavori a titolo gratuito.
Durante questo interrogatorio incrociato, per la prima volta l’accusato ha modificato la versione sin qui tenuta, riconoscendo l’esistenza di un accordo portante sulla direzione lavori: “io oggi me la sento di ammettere che fra me e i signori __________ e __________ vi è stato un accordo, secondo cui io prendevo l’impegno di fare il direttore dei lavori fino a quando il grosso delle opere fosse stato portato a termine. Per “grosso” intendo fino a quando tutti i manufatti grezzi sul cantiere fossero stati portati a termine”. Sull’estensione del mandato egli tiene comunque a precisare: “nego invece ancora che abbia funto da DL quando si trattava di alcuni artigiani, fra i quali il parchettista, quelli della cucina, ecc., i quali sono stati interpellati direttamente dai committenti. (...) confermo che quando è avvenuto l’incidente sul lavoro il 5 (recte: 6).11.2003 io non avevo ancora finito i lavori di mia competenza. Dovevo però solo agire all’esterno dell’abitazione; stavo facendo il cappotto” (verbale Sost. P.P n. 11, 22 settembre 2004, pag. 2-3).
Nel prosequio del confronto __________ contesta di aver concordato con l’accusato dei limiti per quanto attiene all’estensione delle sue incombenze di direttore dei lavori. A suo giudizio, infatti, la direzione lavori era chiaramente intesa “fino alla fine di tutte le opere” (verbale Sost. P.P n. 11, 22 settembre 2004, pag. 3).
Pertanto, anche in relazione alla scala la __________ ribadisce che la responsabilità per la sicurezza è sempre e solo stata di ACCU 1, pure il giorno dell’incidente: “gli operai che dovevano posare la cucina li ho effettivamente chiamati io, ma preciso che il nulla osta l’avevo chiesto a ACCU 1”.
Su questo aspetto le fa eco l’accusato: “ammetto che la responsabilità per la sicurezza sulla scala è stata mia. Responsabilità che almeno in parte era ancora mia anche il 5 (recte: 6).11.2003. Preciso comunque che gli artigiani della cucina, quel giorno, per posarla, avrebbero comunque dovuto togliere ogni protezione poiché vi era troppo poco spazio. (...) è vero che la Signora __________ mi chiese se poteva far intervenire gli artigiani della cucina. Preciso che io le diedi il nulla osta. Preciso pure che questi artigiani li aveva contatati e trovati lei” (verbale Sost. P.P n. 11, 22 settembre 2004, pag. 3).
14. Al dibattimento l’accusato si è mantenuto su questa linea, ammettendo di aver effettivamente svolto la direzione lavori, limitatamente però - e ciò in base agli accordi con i committenti - alle opere da lui eseguite. Secondo la sua visione delle cose l’operato degli artigiani direttamente contattati dai committenti sfuggiva alla sua responsabilità di direttore dei lavori.
Alla domanda, a sapere il perché, allora, delle sue firme sui documenti e in particolare sugli ordini di bonifico, egli ha risposto di averlo fatto “semplicemente per fare un piacere alla __________”.
A mente del difensore l’accusato non è incorso in nessuna responsabilità penale, ritenuto come tutta una serie di elementi e circostanze sconfessino la tesi secondo cui egli abbia funto nella circostanza da direttore dei lavori a valere per l’intera opera:
- tutti gli artigiani hanno perfezionato i contratti direttamente con i committenti,
- stando ai verbali __________ e __________, questi avrebbero personalmente allestito gli ordini di pagamento, che venivano firmati dall’accusato “solo per fare un favore ai committenti”,
- gli artigiani sentiti dal magistrato hanno confermato di non essere a conoscenza dell’esistenza di una direzione lavori sul cantiere in rassegna,
- anche la vittima CIVI 1 ha dichiarato di non essere a conoscenza se vi fosse e chi fosse la direzione dei lavori,
- lo stesso accusato ha ammesso solo parzialmente di aver svolto la direzione lavori, e meglio solo entro i limiti dei lavori a lui affidati,
- __________ ha avuto un ruolo fondamentale nella vicenda, a discapito di quanto ritenuto dall’accusa; ella sarebbe stata, a mente della difesa, il vero “dominus” del cantiere,
- tecnicamente, una volta rimosso il parapetto per la posa del betoncino e delle piastrelle, non era più possibile riposizionarlo in loco,
- l’accusato ha adottato tutte le misure preventive richieste dal caso, avvisando ripetutamente del pericolo tutti gli artigiani che operavano sul cantiere, compresi padre e figlio CIVI 1,
- l’incidente è essenzialmente imputabile a negligenza della vittima (CIVI 1), la quale pur avendo avvertito il pericolo non ha agito di conseguenza, prestando la necessaria attenzione.
Dal canto loro, accusa e parte civile confermano la responsabilità di ACCU 1 per i fatti descritti nel decreto d’accusa.
15. Checché ne dicano l’accusato e la sua difesa, da tutto quanto precede non si può che addivenire al convincimento che ACCU 1 abbia agito in piena consapevolezza ed a tutti gli effetti come direttore dei lavori sul cantiere di __________. Egli non può tentare di sfuggire a tali constatazioni interpretando a modo suo i fatti.
A favore della sua tesi, a ben vedere, vi è unicamente la conferma d’ordine firmata da __________ e __________ portante su fr. 117'256.--, a significare che i committenti avrebbero approvato l’offerta senza la posizione “direzione lavori”. Ma ciò è ben poco di fronte al cumulo di documenti e testimonianze, più sopra evocati, che attestano il contrario.
Non può inoltre soccorrere l’accusato il comportamento adottato in sede di inchiesta, ove invero non ha brillato per coerenza. Tant’è: fino al confronto con __________ egli ha sostenuto di non aver mai concordato con i committenti la sua funzione di direttore dei lavori, per poi però dover riconoscere che effettivamente era nato un accordo in tal senso. Posto dinanzi alla sua stessa ammissione, egli ha allora tolto dal cappello la tesi (mai emersa in precedenza) della direzione lavori parziale.
Va detto poi che al dibattimento l’accusato è apparso tutt’altro che sprovveduto, dando l’impressione di essere una persona intelligente, responsabile e cognita del proprio mestiere. Ciò fa a pugni con l’esempio di superficialità che egli sembrerebbe voler dare di sé allorquando afferma di aver firmato i documenti bancari e gli ordini di pagamento solo per fare un favore ai committenti, addirittura “alla cieca” come sostenuto al dibattimento.
Non può inoltre essere disatteso che anche successivamente all’incidente e dopo il compimento delle sue opere da capomastro, fino al 20 marzo 2004 (quindi anche dopo il primo interrogatorio di polizia) l’accusato ha continuato imperterrito a firmare gli ordini di pagamento a favore degli artigiani.
L’aspetto esteriore dell’attività svolta dal ACCU 1 (coordinamento dei lavori, avvertenze agli artigiani sul pericolo del vano scala, firma del contratto di fiduciario con la banca, firma degli ordini di pagamento, ecc.), oggettivamente rilevabile dagli atti e dal dibattimento, deve quindi prevalere su quello soggettivo sgorgante dalle sue interpretazioni.
Dal profilo del diritto civile, infine, il contratto di direzione lavori è perfezionato anche se al direttore dei lavori non è conferita facoltà di deliberare le opere ai singoli artigiani (P. Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurigo 1999, n. 55, pag. 18), sicché in concreto l’accusato non può trarre argomento liberatorio dal fatto che i committenti hanno appaltato direttamente i lavori agli artigiani senza passare tramite la direzione lavori.
Di fatto poi, le delibere risultano firmate proprio da lui (vedi annesso A al verbale Sost. P.P. n. 9, 25 agosto 2004).
Assodato pertanto che ACCU 1 ha lavorato sul cantiere di __________ tanto in veste di impresario costruttore quanto in veste di direttore dei lavori, occorre allora verificare l’ipotesi accusatoria, ovvero la sua responsabilità penale ex art. 229 cpv. 2 CP__________
16. L’art. 229 cpv. 1 CP commina la pena della detenzione, cumulata alla multa, nei confronti di “chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone”. Giusta il cpv. 2 della norma “se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è della detenzione o della multa”.
Questo reato costituisce un delitto di comune pericolo che, secondo la dottrina dominante, è da ritenersi perfezionato allorquando, attraverso un’azione o un’omissione del suo autore viene a crearsi, appunto, una concreta situazione di pericolo (Roelli/Fleischanderl, in: Basler Kommentar, n. 35 ad art. 229 CP). Il bene protetto non è il patrimonio, bensì la vita e l’integrità delle persone. Inoltre, a differenza delle altre disposizioni riguardanti i crimini o i delitti di comune pericolo che occupano il Titolo settimo del CP, ove il pericolo collettivo deriva piuttosto dall’impiego di certe forze naturali (fuoco, acqua, esplosioni, uso di gas tossici, elettricità, ecc.), l’art. 229 CP si riferisce alla creazione di situazioni di pericolo collettivo in un campo d’attività specifico, quello della costruzione (Corboz, Les infractions ed droit suisse, Berna 2002, Vol. II, n. 1 ad art. 229 CP).
17. Tre sono gli elementi costitutivi dell’infrazione in parola. Primo: il fatto di dirigere o eseguire una costruzione o una demolizione; secondo: una violazione delle regole riconosciute dell’arte; terzo: la conseguente messa in pericolo della vita o l’integrità delle persone.
Deve essere allora esaminato se questi elementi trovino riscontro nella fattispecie.
17.1 La costruzione va intesa in senso ampio, ovvero come realizzazione totale o parziale di un’opera collegata al suolo. Sono dunque compresi in questo concetto gli ampliamenti, le trasformazioni, le riattazioni, ecc. (DTF 115 IV 45; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 1 ad art. 229 CP).
Nel caso di specie è pacifico e incontroverso che le opere intese a trasformare e rendere abitabile il vecchio apiario di proprietà dei signori __________ e __________ rientrano nella nozione di costruzione ai sensi dell’art. 229 CP.
Per esecuzione deve intendersi l’attività di chi compie direttamente il lavoro, mentre che la direzione si qualifica, su un piano generale, come l’attività di chi concepisce l’opera, sceglie i materiali, le dimensioni e le forme, pianifica e organizza i lavori, sceglie gli artigiani, dà loro le istruzioni e le raccomandazioni necessarie e sorveglia l’esecuzione (Corboz, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 8 e 20 ad art. 229 CP).
Nella circostanza l’accusato, come visto, ha rivestito sia il ruolo di esecutore, per quanto attiene ai lavori di capomastro, sia il ruolo di direttore dei lavori, vincolandosi in tale funzione con la banca e con i committenti, firmando le delibere e gli ordini di pagamento a favore degli artigiani, coordinando con essi i lavori, fungendo da uomo di collegamento tra loro e la committenza, dando il nulla osta al momento opportuno per il loro intervento in cantiere, avvertendoli infine ripetutamente sul pericolo costituito dal vano scala dopo la rimozione del parapetto.
Su di lui grava quindi quella posizione di garante che giurisprudenza e dottrina pongono a fondamento della responsabilità penale ex art. 229 CP (DTF 109 IV 15 consid. 2a; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 7 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 3.15 ad art. 18 CP); e questo sia come esecutore delle opere di capomastro sia nella sua posizione di direttore dei lavori cristallizzatasi contrattualmente. Va ricordato infatti che l’obbligo di far rispettare le regole riconosciute dell’arte in ogni lavoro di costruzione o demolizione incombe a tutti coloro che partecipano alla direzione o all’esecuzione dello stesso (Rep. 1982, pag. 145).
17.2 Con riferimento ai problemi di sicurezza, per regole dell’arte bisogna intendere in primo luogo le norme fissate dall’ordinamento giuridico alfine di evitare incidenti legati ad una costruzione o ad una demolizione. Occorre precisare che non si tratta qui unicamente delle regole destinate a proteggere gli utilizzatori una volta ultimata la costruzione, ma anche e soprattutto delle regole che tendono a garantire la sicurezza sui cantieri durante l’esecuzione della costruzione o della demolizione. Tra queste si annovera l’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.311.141; Corboz, op. cit., 12 ad art. 229 CP), normativa che l’accusato, in sede dibattimentale, ha dichiarato di conoscere.
A questo proposito la giurisprudenza ha già statuito che il fatto di non rispettare le prescrizioni dell’ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere (RS 832.311.11) costituisce una violazione dell’arte edilizia (DTF 109 IV 125). Non ne può andare diversamente in caso di violazione dell’OLCostr, normativa del tutto analoga sia per campo di applicazione (costruzioni) sia per scopo (sicurezza) (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 229 CP).
L’art. 16 OLCostr recita: “all’interno degli edifici, deve essere installato un parapetto quando i suoli presentano differenze di livello di più di 50 cm” (cpv. 1). “Le aperture nei suoli attraverso le quali è possibile cadere devono essere provviste di una protezione laterale o di una copertura resistente alla rottura e solidamente fissata” (cpv. 2).
Nella fattispecie l’apertura presentava una profondità di 2,5 - 3 m, sicché era obbligo del costruttore della scala, rispettivamente del direttore dei lavori, assicurare il rispetto di detta norma, ciò che in effetti ACCU 1 ha fatto in un primo tempo posizionando il parapetto.
La violazione delle regole riconosciute dell’arte è intervenuta però in un secondo tempo, in via di omissione, allorquando per consentire la posa del betoncino e delle piastrelle l’accusato ha tolto il parapetto sostituendolo con un asse obliquo che propriamente non aveva funzione di sicurezza ma di “segnalazione del pericolo”. ACCU 1 sapeva, o doveva sapere, che simile artifizio si poneva in netto contrasto con l’art. 16 cpv. 1 e 2 OLCostr. Tolto il parapetto egli era quindi tenuto a sostituirlo con un altro o, se ciò non fosse stato tecnicamente possibile, a posare una copertura resistente alla rottura e solidamente fissata sull’intera superficie dell’apertura del vano scala.
Egli si difende argomentando:
- che non era tecnicamente possibile riposizionare il parapetto poiché le piastrelle si sarebbero danneggiate;
- che l’asse posizionato obliquamente rappresentava un sufficiente avvertimento del pericolo di cadute,
- che i vari artigiani sono sempre stati da lui prontamente resi attenti del pericolo insito nell’apertura,
- che al momento della caduta di CIVI 1 l’asse era stato rimosso (non da lui),
- che altre persone sul cantiere erano, al pari di lui, tenute a garantire la sicurezza, come lo stesso CIVI 1 e non da ultimo la committente __________
Tali giustificazioni non lo liberano dalle sue responsabilità, poiché come già ribadito la soluzione adottata non è conforme al chiaro disposto dell’art. 16 OLCostr. Non lo è, in particolare, il fatto stesso che l’asse obliquo, mancando di ogni fissaggio (salvo un tappeto sul suolo con funzione di non fare cadere l’asse a terra), potesse essere spostato a piacimento, come in realtà avvenuto.
Con riguardo agli avvertimenti, poi, va ricordato che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il fatto di avvisare le persone presenti sul cantiere attirando la loro attenzione sul pericolo, in luogo di adottare le necessarie misure di sicurezza imposte dalle norme di sicurezza, non può costituire argomento liberatorio (DTF 109 IV 15 consid. 2a).
Parimenti, il fatto che altre persone sul cantiere abbiano avuto uguali obblighi in materia di sicurezza non dispensa l’autore dal dovere di rispettare i suoi (DTF 101 IV 28 consid. 2a; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit, n. 1.3 ad art. 229 CP), Difatti, ritenendo punibile sia chi dirige sia chi esegue i lavori la legge ha inteso istituire una duplice cautela, indipendentemente da eventuali omissioni colpose di altri partecipanti all’opera (Rep. 1984, pag. 426).
In quest’ottica le possibili imprudenze e disattenzioni dei signori CIVI 1 (padre e figlio) non influiscono quindi sulla responsabilità penale di ACCU 1, anche se, a ben vedere, la posizione del responsabile della ditta __________, in relazione all’incidente del 6 novembre 2003, meritava forse maggiore attenzione e approfondimento da parte degli inquirenti.
Lo stesso dicasi per l’importante ruolo ricoperto da __________ nella vicenda, data la sua costante presenza sul cantiere, in particolare il giorno dell’incidente (fu lei a soccorrere per prima il CIVI 1) e considerato che la stessa (in misura preponderante rispetto al suo convivente) si è occupata degli appalti diretti con gli artigiani, dell’allestimento degli ordini di bonifico, dei contatti con la direzione lavori, ecc.
La dottrina corre comunque in suo soccorso. Infatti una parte della dottrina considera che il rispetto delle regole dell’arte sfugga alle responsabilità del committente, il quale potrebbe al massimo essere considerato come “Teilnehmer” ossia partecipante accessorio del delitto (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil II, 3a ed., n. 18, pag. 122), mentre che un’altra parte della dottrina include il committente fra i possibili autori dell’infrazione, a condizione però che abbia dato istruzioni, disponendo inoltre delle necessarie conoscenze tecniche per farlo (Rehberg, Strafrecht IV, Zurigo 1996, 2a ed., pag. 53), ciò che non sembra essere il caso per la __________, di professione insegnante.
17.3 Affinché l’infrazione dell’art. 229 CP si trovi perfezionata è necessario infine che la violazione di una regola dell’arte (sia per azione che per omissione) abbia causato una messa in pericolo della vita o dell’intergità delle persone. Non occorre in questo caso che più persone siano state messe in pericolo (ne basta una), né che la situazione di pericolo sia stata origine di lesioni o morte d’uomo, ritenuto che in questi casi l’art. 229 CP troverebbe applicazione in concorso con l’art. 125 CP (lesioni colpose) o l’art. 117 CP (omicidio per negligenza) (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.6 ad art. 229 CP), ciò che nel caso concreto, mancando la relativa imputazione, non può che tornare a vantaggio dell’accusato (per un caso simile in giurisprudenza si veda: Rep. 1984, pag. 427 consid. 3.3).
La messa in pericolo concreta è quindi sufficiente a realizzare l’infrazione (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP).
18. Dal profilo dell’elemento oggettivo del reato deve infine sussistere un rapporto di causalità naturale (“conditio sine qua non”) e adeguato tra il comportamento dell’autore e la situazione di pericolo concreto derivatane.
La causalità naturale è data se la violazione – in concreto delle norme dell’arte edilizia - risulta essere una condizione necessaria per la creazione del pericolo, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito con altre a produrre l’evento (Rep. 1986, pag. 45).
Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose nonché l’esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 4a ed., Berna 1993, pag. 44, n. 75; Rep. 1997, pag. 91, n. 11; DTF 115 IV 243).
La causalità adeguata è esclusa, e la concatenazione dei fatti perde allora la sua rilevanza giuridica, soltanto se altre cause concomitanti, quali, ad esempio, l’imprudenza di un terzo o della vittima, costituiscano circostanze del tutto eccezionali o appaiano dovute a un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante da non poter essere previste. L’imprevedibilità di una colpa concomitante non basta tuttavia, di per sé, a interrompere il rapporto di causalità adeguata. Occorre che detta colpa abbia una gravità tale da risultare la causa più probabile e più immediata dell’evento considerato e far passare in seconda linea tutti gli altri fattori, e in particolare il comportamento dell’agente, che hanno contribuito a produrlo (Rep. 1982, pag. 45; DTF 100 IV 284 consid. 3d; sentenza TF 18 febbraio 2002, 6S.721/2001, pag. 7).
Nel caso di specie il nesso di causalità naturale è certamente da ritenere. Infatti, l’assenza delle protezioni prescritte dalle normative in materia la sicurezza sui cantieri ha creato una situazione concreta di pericolo nella zona del vano scala, mettendo a repentaglio la vita o perlomeno l’integrità corporale non di uno, ma di tutti gli artigiani e operai che hanno lavorato sul cantiere successivamente alla rimozione del parapetto ad opera dell’accusato.
Vi è poi l’incidente occorso a CIVI 1, che si attesta quale espressione più chiara ed evidente della messa in pericolo e della sua concretezza.
È parimenti dato in concreto un rapporto di causalità adeguato: ai terzi (ad es. la __________ o la ditta __________) o alla vittima (CIVI 1) non può essere infatti imputata un’imprudenza tale da risultare quale causa più immediata della situazione di pericolo venuta in essere sul cantiere, così da far passare in seconda linea il fattore principale che ha contribuito a produrla, segnatamente il comportamento dell’accusato.
19 Nell’agire di ACCU 1 il Sostituto Procuratore Pubblico ha ravvisato gli estremi del reato per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP).
L’art. 18 cpv. 3 CP distingue la cosiddetta negligenza incosciente da quella cosciente. Nel primo caso l’autore, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione; nel secondo caso, pur scorgendo tali conseguenze, non ne ha tenuto conto (Graven, L’infraction pénale punissable, Berna 1993, pag. 210).
Una condanna per negligenza presuppone quindi che l’autore, violando i suoi doveri di prudenza, sia stato all’origine del risultato dell’infrazione. Tale è il caso se l’autore, al momento dei fatti, sulla base delle circostanze, delle sue capacità e della sue conoscenze avrebbe potuto rendersi conto della messa in pericolo del bene protetto dal diritto penale e ciononostante ha agito oltrepassando il limite di rischio ammissibile, cagionando un risultato delittuoso prevedibile ed evitabile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb).
In tema di violazione delle regole dell’arte edilizia si ammette generalmente che l’infrazione può essere ritenuta solo qualora si possa rimproverare all’autore un’imprevidenza colpevole sia allo stadio della violazione della regole dell’arte sia sul piano dell’assenza di coscienza del pericolo concreto (Trechsel, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 229 CP; Corboz, op. cit., 34 ad art. 229 CP).
ACCU 1 non ha certamente agito con l’intenzione di creare un pericolo per la vita o l’integrità delle persone.
Nondimeno, asportando il parapetto e lasciando l’apertura della scala sprovvista delle necessarie protezioni, egli ha evidentemente agito con un’imprevidenza colpevole tale da assurgere a negligenza nel senso dell’art. 18 cpv. 3 CP. Doveva in particolare rendersi conto di violare in tal modo le prescrizioni di sicurezza che gli erano imposte dalle circostanze e soprattutto dalle normative in vigore, così come doveva rendersi conto che la sostituzione del parapetto con un asse amovibile posizionato obliquamente non rappresentava una misura di protezione sufficiente, lasciando sussistere in loco una situazione di pericolo prevedibile ed evitabile.
Ciò che non ha fatto; la sua negligenza è quindi punibile.
20. L’accusato deve quindi essere condannato per violazione colposa delle regole dell’arte edilizia, reato che prevede la pena della detenzione o della multa (art. 229 cpv. 2 CP).
Per l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenuto conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.
Atteso che “chi lavora ogni tanto sbaglia”, considerati i precedenti penali dell’accusato (che si limitano a due condanne militari per omissione di servizio), il Sostituto Procuratore Pubblico ha ritenuto eccessiva una pena detentiva, ancorché sospesa, propendendo per una multa di fr. 800.-- “tutto sommato contenuta”.
A mente di questo giudice non sussistono ragioni specifiche per discostarsi dalla multa proposta dall’accusa, la quale appare congruamente ed adeguatamente commisurata alla pur non trascurabile negligenza del reo, per di più commessa nel suo campo professionale. La pena va quindi confermata.
Trattandosi di infrazione di lieve gravità e non essendovi motivo di credere che il condannato non terrà buona condotta si giustifica altresì - in linea con l’accusa ed in applicazione dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP - di prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale alla pena di 20 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Militärgericht 7 di Berna il __________, pronunciando comunque un ammonimento.
21. CIVI 1 si è costituito parte civile con scritto 17 agosto 2004 del proprio legale avv. PR 1 (art. 70 cpv. 2 CPP). Nelle fasi predibattimentali egli non ha presentato domande di risarcimento. Lo ha fatto invece al dibattimento, come peraltro consentitogli dalla legge, chiedendo la condanna di ACCU 1 al pagamento di fr. 2'500.-- per titolo di onorari e spese di patrocinio e di fr. 15'000.-- per titolo di parziale risarcimento dell’incapacità lavorativa, ritenuto che “non essendo il danno definitivo, segnatamente in considerazione della non ancora intervenuta definitiva guarigione, appare peraltro giustificato un risarcimento parziale provvisionale, in applicazione segnatamente dell’art. 267 cpv. 2 CPP” (memoria presentata al dibattimento, pag. 2).
A sostegno delle proprie pretese la parte civile ha prodotto il certificato medico 30 novembre 2005 del dott. __________ di __________ (VA) attestante che il signor CIVI 1 “accusa cervicalgie di movimenti di flessione e torsione del capo” e che “deve praticare cicli di __________ e massoterapia cervicale e dorsale”, nonché una serie di fatture emesse in Italia per visite mediche, test (risonanza magnetica, elettroencefalogramma,) e trattamenti di fisioterapia per complessivi Euro 1'824.--. Una nota professionale con il dettaglio delle prestazioni del legale non è stata prodotta.
Giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se la Corte non stima sufficienti i dati del processo decidere sulle pretese di parte civile, rimette quest’ultima al foro civile, potendo in tale caso accordare un risarcimento parziale (cpv. 2).
Nel caso di specie lo scrivente giudice non stima sufficientemente liquidi gli elementi forniti dalla parte civile per provare e soprattutto quantificare il danno.
Infatti, per quanto attiene agli oneri di patrocinio difetta una parcella legale dalla quale possano esimersi dettagliatamente le prestazioni dell’avv. PR 1, mentre che per il danno patrimoniale derivante dall’incapacità lavorativa, la documentazione prodotta fa stato unicamente di alcune spese mediche sostenute dalla parte civile per Euro 1'824.--. Sulla differenza con i richiesti fr. 15'000.-- nulla è detto né provato. Manca, poi, un rapporto medico dettagliato dal quale risultino l’anamnesi di CIVI 1, le eventuali pregresse patologie ed il grado di incapacità lavorativa di quest’ultimo.
Oltre a ciò la parte civile al dibattimento ha ripetutamente affermato che il danno non è definitivo, bensì in continua evoluzione, di guisa che oggi come oggi non può essere determinato in tutta la sua entità.
Da ultimo, come rettamente osservato dalla difesa, in sede civile si potrà verificare, attraverso un’istruttoria completa, l’eventuale corresponsabilità di terzi o della parte civile medesima, tematica che giocoforza sfugge al presente giudizio penale. Ciò potrebbe, ad esempio, condurre ad una riduzione del risarcimento ex art. 44 CO.
Per queste ragioni, oltre all’insufficienza di prove liquide del danno, anche solo per costituire il fondamento di un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP), le richieste di parte civile si palesano decisamente premature.
In linea con l’accusa, occorre quindi disporre il rinvio di CIVI 1 al competente foro civile.
22. Trattandosi di sentenza condannatoria, tasse e spese andranno poste a carico di ACCU 1 (art. 9 cpv. 1 CPP).
P.Q.M. visti gli art. 18 cpv. 3, 41 cifra 3 cpv. 2; 49 cifra 4, 106 cpv. 3, 229 cpv.2 CP; 16 OLCostr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3.1. e 4; negativamente ai quesiti posti sub 2 e 3; come segue al quesito posto sub 5;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione colposa delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 2 CP);
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 800.— (ottocento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 850.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per complessivi fr. 1’100.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Militärgericht 7, Berna, il __________, ma l'ammonisce formalmente;
rinvia la parte civile al competente foro civile per ogni sua pretesa;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP);
|
Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice Il segretario
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.-- multa
fr. 850.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. 1'900.-- totale