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1. LESA 1 2. LESA 2
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Incarto
n. DA 4124/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1 disoccupato, difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di 1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
per avere, in data 17.11.2004, a __________, impedito agli agenti intervenuti sul posto di compiere un atto rientrante nelle loro funzioni e segnatamente procedere al controllo del tasso alcoolemico, proferendo nei loro confronti la seguente espressione “vi ammazzo tutti”, cercando più volte il contatto fisico con i medesimi, tentando parimenti la fuga, compiendo altresì vie di fatto nei loro confronti come attestato dai certificati medici, tanto da costringerli ad usare mezzi coercitivi nei suoi confronti;
2. circolazione in stato di ebrietà,
per avere, in data __________, a Lugano, circolato alla guida della vettura in stato di ebrietà forte così come si evince dalle conclusioni del controllo medico effettuato __________ il __________ alle ore 3.40, successivamente confermato dai successivi risultati del prelievo del sangue effettuato alle ore 14.00 del giorno __________;
3. opposizione alla prova del sangue,
per essersi, in data __________, alle ore 3.40/3.50, a Lugano, intenzionalmente opposto alla prova del sangue ordinata dalla competente autorità di polizia;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 285 cifra 1 CP; 91 cpv. 1, 91 cpv. 3 LCStr; richiamati gli art. 41 cpv. 1, 31 e 55 LCStr, l’ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 6 dicembre 2004 n. DA 4124/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2004;
indetto il dibattimento 14 luglio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore DI 1, mentre l’AINQ 1, ha comunicato telefonicamente di essere impossibilitata a presenziare causa malattia, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato all’accusato il reato di impedimento di atti dell’autorità (art. 286 CP), per aver impedito agli agenti di polizia l’accertamento dell’ebrietà con il proprio comportamento, in particolare allontanandosi dai luoghi, malgrado le ingiunzioni, e opponendo ferma resistenza, anche fisica, agli atti d’autorità;
sentito il teste __________, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette;
il difensore, il quale inizialmente riconosce l’accusa di circolazione in stato di ebrietà.
Per contro egli chiede il proscioglimento dalle accuse per i reati di cui agli art. 285 e 286 CP.
Il decreto d’accusa è impreciso e indeterminato e non lascia comprendere se l’accusa verte sulla violenza, sulla minaccia o sulle vie di fatto.
Il teste __________ ha potuto descrivere i fatti come accaduti nonché il comportamento di ACCU 1, classe __________, che si è allontanato dai luoghi piano piano e continuando a colloquiare e imprecare contro gli agenti, davvero poco “proporzionati” nel loro intervento e nei modi utilizzati. Gli stessi, in quattro, hanno poi ritenuto di fermarlo con un “blocco a terra” che lo stesso PP nel decreto di non luogo a procedere prodotto ha definito, accompagnandolo da dure parole, “ai limiti della proporzionalità”.
La minaccia non era credibile di fronte a quattro agenti: lo stesso __________ nel decreto sopraindicato parla dell’inconsistenza soggettiva della minaccia di morte.
Contestate sono poi le vie di fatto: quanto riferito dai certificati medici degli agenti (ad es. escoriazione al ginocchio) mostra che le conseguenze possono ben essere riconducibili alla concitazione dell’ammanettamento.
V’è poi da chiedersi quale sia l’atto di cui ACCU 1 avrebbe impedito l’esecuzione: il decreto d’accusa è tutt’altro che preciso in merito. Dovendo presumere fosse il controllo dell’alito con l’etilometro, non si giustifica l’uso della forza essendoci come conseguenza l’esecuzione della prova del sangue. L’art. 285 CP non trova applicazione in caso di resistenza alla prova dell’alito.
Nemmeno in tal caso può essere a giusta ragione richiamato l’art. 286 CP (DTF 110 IV 92).
L’opposizione alle prove del sangue viene contestata e se ne chiede il proscioglimento poiché ACCU 1, in stato di ebrietà ammesso, non poteva rendersi conto della portata dell’ingiunzione alla prova e delle conseguenze del rifiuto. In ogni caso, in via subordinata, si rileva che vi potrebbe essere punibilità solo per il tentativo del reato, in ossequio alla DTF 115 IV 51.
i domanda quindi una massiccia riduzione della pena e che, vista la difficile situazione finanziaria (disoccupato) dell’accusato, si prescinda dalla multa.
asse e spese devono essere mantenute nei limiti del decreto d’accusa. Inoltre vanno assegnate ripetibili per l’intervento del legale: se il decreto di accusa si fosse limitato ai reati di circolazione stradale lo stesso non sarebbe stato impugnato;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, per avere, in data __________, a __________, impedito agli agenti intervenuti sul posto di compiere un atto rientrante nelle loro funzioni e segnatamente procedere al controllo del tasso alcoolemico, proferendo nei loro confronti la seguente espressione “vi ammazzo tutti”, cercando più volte il contatto fisico con i medesimi, tentando parimenti la fuga, compiendo altresì vie di fatto nei loro confronti come attestato dai certificati medici, tanto da costringerli ad usare mezzi coercitivi nei suoi confronti?
1.2. impedimento di atti dell’autorità, per aver impedito agli agenti di polizia l’accertamento dell’ebrietà con il proprio comportamento, in particolare allontanandosi dai luoghi, malgrado le ingiunzioni, e opponendo ferma resistenza, anche fisica, agli atti d’autorità?
1.3. circolazione in stato di ebrietà, per avere, in data __________, a __________, circolato alla guida della vettura in stato di ebrietà forte così come si evince dalle conclusioni del controllo medico effettuato __________ di __________ il __________ alle ore 3.40, successivamente confermato dai successivi risultati del prelievo del sangue effettuato alle ore 14.00 del giorno __________?
1.4. opposizione alla prova del sangue per essersi, in data __________, alle ore 3.40/3.50, a __________, intenzionalmente opposto alla prova del sangue ordinata dalla competente autorità di polizia?
1.4.1. è applicabile l’art. 21 CP (reato tentato)?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 55, 91 cpv. 1 e 3 LCStr; 41 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.3., 1.4., 2., 3., 4.; negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.4.1., 5.; come segue al quesito posto sub 6;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
- circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS), per avere, in data 17.11.2004, a __________, circolato alla guida della vettura in stato di ebrietà lieve così come si evince dalle conclusioni del controllo medico effettuato __________ di __________ il __________ alle ore 3.40, successivamente confermato dai risultati del prelievo del sangue effettuato alle ore 14.00 del giorno 17.11.2004 (minimo 1.17 g/mille);
- opposizione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCS), per essersi, in data __________, alle ore 3.40/3.50, a __________, intenzionalmente opposto alla prova del sangue ordinata dalla competente autorità di polizia;
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--, per complessivi fr. 300.— (trecento);
4. non si assegnano ripetibili;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie ACCU 1 dalle accuse di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, nonché di impedimento di atti dell’autorità (in virtù del fatto che l’art. 91 cpv. 3 LCS costituisce lex specialis in rapporto all’art. 286 CP);
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cant. in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 50.-- testi
fr. 800.-- totale