Incarto n.
10.2004.510/CEG

DA 3695/2004

Bellinzona

21 aprile 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

 ACCU 1          

difesa da:   DI 1  

 

prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere a __________, nel periodo da febbraio al 14.7.2003, senza essere autorizzata, in veste di commessa venditrice presso il canapaio __________ rispettivamente di conducente incaricata del trasporto della canapa unitamente alla titolare del negozio, venduto ad un imprecisato numero di persone e trasportato col proprio veicolo un imprecisato quantitativo di canapa, che sapeva o doveva sapere essere destinata all’uso quale sostanza stupefacente, percependo per tali mansioni uno stipendio mensile netto di fr. 600.--;

 

                                 2.     lesioni semplici,

                                        per avere, a __________, il 13.8.2003, all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa fino a procurarle una commozione cerebrale, intenzionalmente cagionato con uno strumento pericoloso un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti;

                                   

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reati                                  previsti dagli art. 19 cifra 1 LStup rispettivamente 123 cifra 2 CP;

 

 

 

 

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 10.11.2004 no. DA 3695/2004 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 23 novembre 2004;

 

indetto                              il dibattimento 21 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, assistita dal proprio difensore avv. __________, l’,    , nonché la parte civile, __________;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

prospettata                        la derubricazione del reato di lesioni semplici dal cpv. 2 al cpv. 1 dell’art. 123 CP;

 

sentiti                                la parte civile, la quale ha chiesto semplicemente che la giustizia facesse il suo corso, dicendosi disposta a perdonare l’accusato per quanto accaduto, dopo che anche lei si è scusata;

 

                                        il Procuratore Pubblico, il quale si è rimesso al giudizio del giudice per quanto attiene l’infrazione alla LStup e non si è opposto al fatto che per le lesioni semplici l’accusata venga condannata in base al cpv. 1 e non al cpv. 2 dell’art. 123 CP;

 

                                         il difensore, il quale ha domandato il proscioglimento dall’accusa legata alla LStup per il ruolo del tutto marginale avuto dall’accusata, che si limitava a fare l’autista ad inizio e a fine giornata della titolare e ad aiutare, saltuariamente, nella preparazione dei sacchetti profumati di canapa.

                                        Non contesta i fatti oggetto del reato di lesioni semplici per quanto a’ sensi del cpv. 1 dell’art. 123 CP, ma chiede venga applicato l’art. 66 CP e che sia quindi pronunciata una condanna di una multa di al massimo fr. 200.--. Infine ha dichiarato che l’accusata voleva scusarsi, come poi avvenuto in aula, e risarcire la signora __________ con fr. 200.— pari alla multa da lei comminata per la sua condanna;

                                   

                                         per ultimo l'accusata;

 

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ __________ autrice colpevole di:

 

                              1.1.     infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere a __________, nel periodo da febbraio al 14.7.2003, senza essere autorizzata, in veste di commessa venditrice presso il canapaio__________ rispettivamente di conducente incaricata del trasporto della canapa unitamente alla titolare del negozio, venduto ad un imprecisato numero di persone e trasportato col proprio veicolo un imprecisato quantitativo di canapa, che sapeva o doveva sapere essere destinata all’uso quale sostanza stupefacente, percependo per tali mansioni uno stipendio mensile netto di fr. 600.--?

 

                              1.2.     lesioni semplici, per avere, a __________, il 13.8.2003, all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa fino a procurarle una commozione cerebrale, intenzionalmente cagionato con uno strumento pericoloso un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti (art. 123 cpv. 2 CP)?

 

                           1.2.1.     lesioni semplici, nelle circostanze di cui al punto 1.2., senza uso di strumento pericoloso (art. 123 cpv. 1 CP)?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

 

                              2.1.     Può trovare applicazione al reato di lesioni semplici l’art. 66 CP (libera attenuazione della pena per caso lieve)?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                   

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

 

 

 

 

visti                                  gli art. 49 cifra 4, 66, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                      affermativamente ai quesiti posti sub 1.2.1., 2., 2.1. e 4.; negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2.; decaduto il quesito posto sub 3.;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), per i fatti compiuti a __________ il 13.8.2003 all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti;

 

 

condanna                        ACCU 1 ,   

 

                                        1.  alla multa di fr. 200.— (duecento);

 

2.     al pagamento delle tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 200.-- (duecento);

 

 

dà atto                             che al dibattimento le parti hanno raggiunto un accordo giudiziale secondo cui, a titolo di scuse e risarcimento, la Signora __________ s’impegna a pagare la multa di fr. 200.— (duecento) inflitta con decreto d’accusa cresciuto in giudicato alla parte civile Signora __________;

 

 

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

 

 

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

 

 

proscioglie                      __________ dall’accusa di infrazione alla LF sugli stupefacenti;

 

 

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

 

Intimazione a:

   

    

    

   

    

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

Distinta spese                   a carico di  ACCU 1

 

                                        fr.                      200.--          multa

                                        fr.                      100.--          tassa di giustizia

                                        fr.                      100.--          spese giudiziarie

                                        fr.                        -.--            testi                                                                   

                                        fr.                     400.--          totale

                                   

 

 

 

Il giudice:                                                                      Il segretario: