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Incarto
n. DA 656/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: avv. __________)
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prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l’autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.20 grammi per mille) e dal parere medico attestante uno stato di "debole - medio" influsso alcolico;
fatti avvenuti a Bellinzona il 28.11.2003;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro un cancello ivi esistente;
fatti avvenuti a Bellinzona il 28.11.2003;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
3. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti a Bellinzona il 28.11.2003;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;
perseguito con decreto d’accusa no. DA 656/2004 di data 23 febbraio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 600.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 marzo 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 settembre 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 giugno 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,
prospettato all'accusato il reato di tentata sottrazione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS;
sentito il difensore che ha rinunciato al rimando al procuratore pubblico per questa nuova imputazione e si è dichiarato d'accordo che la stessa venga trattata nell'ambito di questo procedimento;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste __________;
sentito il difensore, il quale il quale chiede in via principale il proscioglimento dalle imputazioni di circolazione in stato di ebrietà, tentata sottrazione alla prova del sangue e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, per quanto concerne l'infrazione alle norme della circolazione chiede che la multa sia fissata in fr. 300.-- al massimo; in via subordinata postula la riduzione della pena detentiva a 5 (cinque) giorni, sospesi condizionalmente per soli due anni, come pure la riduzione della multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. circolazione in stato di ebrietà
1.2 tentata sottrazione alla prova del sangue
1.3. infrazione alle norme della circolazione
1.4 inosservanza dei doveri in caso d'infortunio
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 3 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCS, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, 92 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS; 22, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dalle imputazioni di circolazione in stato di ebrietà e di tentata sottrazione alla prova del sangue;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti compiuti a Bellinzona il 28 novembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 656/2004 del 23 febbraio 2004;
condanna ACCU 1,
1. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 130.- (centotrenta).
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 30.00 testi
fr. 530.00 totale