Incarto n.
10.2004.82/fc

DA 656/2004

Bellinzona

8 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: avv. __________)

 

prevenuto colpevole di   1.  circolazione in stato di ebrietà

                                         per aver condotto l’autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.74 - max. 1.20 grammi per mille) e dal parere medico attestante uno stato di "debole - medio" influsso alcolico;

 

fatti avvenuti                      a Bellinzona il 28.11.2003;

 

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

 

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione

                                         per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro un cancello ivi esistente;

 

fatti avvenuti                       a Bellinzona il 28.11.2003;

 

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

 

                                   3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

                                        per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

 

fatti avvenuti                       a Bellinzona il 28.11.2003;

 

reato previsto                     dall'art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA 656/2004 di data 23 febbraio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1.  Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 600.--.

                                         3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 marzo 2004 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 8 settembre 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 giugno 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,

 

prospettato                        all'accusato il reato di tentata sottrazione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS;

 

sentito                               il difensore che ha rinunciato al rimando al procuratore pubblico per questa nuova imputazione e si è dichiarato d'accordo che la stessa venga trattata nell'ambito di questo procedimento;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste __________;

 

sentito                               il difensore, il quale il quale chiede in via principale il proscioglimento dalle imputazioni di circolazione in stato di ebrietà, tentata sottrazione alla prova del sangue e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, per quanto concerne l'infrazione alle norme della circolazione chiede che la multa sia fissata in fr. 300.-- al massimo; in via subordinata postula la riduzione della pena detentiva a 5 (cinque) giorni, sospesi condizionalmente per soli due anni, come pure la riduzione della multa;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  circolazione in stato di ebrietà

                                        1.2   tentata sottrazione alla prova del sangue

                                        1.3.  infrazione alle norme della circolazione

                                        1.4   inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 e 3 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCS, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, 92 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS; 22, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1,

 

                                        dalle imputazioni di circolazione in stato di ebrietà e di tentata sottrazione alla prova del sangue;

 

 

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti compiuti a Bellinzona il 28 novembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 656/2004 del 23 febbraio 2004;

 

 

condanna                        ACCU 1,

 

                                        1.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 130.- (centotrenta).

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                  400.00            multa

                                        fr.                    50.00            tassa di giustizia

                                        fr.                    50.00            spese giudiziarie

                                        fr.                    30.00            testi                                       

                                        fr.                  530.00            totale