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Incarto
n. DA 658/2004 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per avere, ad __________, nel periodo dall’1.5.2001 al 31.12.2003, pur avendo o potendo avere i mezzi per farlo, omesso di versare all’Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell’inserimento, per il figlio __________, l’importo mensile di fr. 700.--, da aggiornare al costo della vita, versando alla ex consorte, nel periodo da luglio a settembre 2002, l’importo di fr. 9'000.--, accumulando così arretrati per un importo di almeno fr. 21'799.80;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;
detenuto dal 6 al 19 novembre 2002;
perseguito con decreto d’accusa del 23.02.2004 no. DA 658/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona dell'importo di fr. 21'799.80, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 marzo 2004;
indetto il dibattimento 24 febbraio 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 giugno 2004 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
presente, , il signor __________, oltre che, quale interprete dal tedesco, non conoscendo l’accusato la lingua italiana, la Signora __________, 1945, da __________, in __________, interprete diplomata;
proceduto nelle forme contumaciali;
sentita la parte civile, la quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e ha ribadito le pretese di risarcimento già in esso riconosciute;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per avere, ad __________, nel periodo dall’1.5.2001 al 31.12.2003, pur avendo o potendo avere i mezzi per farlo, omesso di versare all’Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell’inserimento, per il figlio __________, l’importo mensile di fr. 700.--, da aggiornare al costo della vita, versando alla ex consorte, nel periodo da luglio a settembre 2002, l’importo di fr. 9'000.--, accumulando così arretrati per un importo di almeno fr. 21'799.80?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41 cifra 4, 80, 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1., 4. e 5.; negativamente ai quesiti posti sub 2. e 3.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti ad __________ nel periodo dall’1.5.2001 al 31.12.2003, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 658/2004 del 23.02.2004;
condanna ACCU 1 ,
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2. al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona dell'importo di fr. 21'799.80 (ventunmilasettecentonovantanove&ottanta) a titolo di risarcimento;
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--, per complessivi fr. 400.— (quattrocento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale