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Incarto
n. DA 957/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura Peugeot targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 07.01.2005 concludente per uno stato di inabilità “pronunciato”, giudizio confermato anche dal risultato della prova etanografica (1.66 g/per mille),
fatti avvenuti a Bellinzona, il 7 gennaio 2005;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;
2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a Camorino, il 7 gennaio 2005;
reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del 14 marzo 2005 n. DA 957/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 18 marzo 2005;
indetto il dibattimento 28 luglio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore DI 1 mentre il AINQ 1 con lettera 17 maggio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale postula l’assoluzione dal reato di cui all’art. 91a LCS, poiché l’accusato, analfabeta (sa solo firmare e leggere lo stampatello), si è opposto alla prova del sangue non comprendendo gli scritti sottopostigli e, avendo avuto, pur soggettivamente, “cattive esperienze” nel passato con la giustizia, non sapeva a cosa sarebbe andato incontro firmando. Inoltre egli, come sentito, si è stupito della velocità con cui il poliziotto guidasse la sua auto dal momento del “fermo” sino alla centrale, tanto che ha chiesto che anche questi fosse sottoposto alla prova del sangue. Dal suo rifiuto ha dedotto, soggettivamente, che ci si poteva opporre.
In ogni caso l’esame con l’etilometro non rispetta le nuove disposizioni che ne impongono un doppio tentativo. Qui ne è avvenuto uno solo, per cui l’esame è nullo, e in applicazione all’art. 140 OAC nemmeno avrebbe potuto essere ordinata la prova del sangue, non sussistendo uno dei casi ivi indicati esaustivamente.
I fatti vanno letti nel contesto socio-culturale dell’accusato, che presenta evidenti limiti, si sottopone a cure antidepressive ed ha subito diversi interventi chirurgici per problemi cardiocircolatori.
In conclusione, si chiede il proscioglimento da entrambi i capi d’accusa.
In via subordinata per quanto attiene al reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCS viene postulata l’applicazione dell’art. 19 CP avendo l’accusato ritenuto che il suo comportamento non costituisse opposizione alla prova del sangue, in via subordinata dell’art. 20 CP essendosi egli ritenuto legittimato ad opporsi alla prova del sangue avendolo fatto anche il poliziotto che aveva condotto la sua autovettura sorpassando i limiti di velocità con l’autovettura dell’accusato.
In ogni caso, visto il tempo trascorso dall’ultima condanna specifica per ebrietà la pena proposta dal Procuratore Pubblico appare eccessiva e va sensibilmente ridotta. L’importo della multa va anch’esso proporzionato alle capacità finanziarie dell’accusato, quasi nulle, come visto dagli atti prodotti, e che cifrano in al massimo fr. 200.— mensili la sua eccedenza dal minimo vitale.
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 . guida in stato di inattitudine, per aver condotto, a Bellinzona, il 7 gennaio 2005, l’autovettura Peugeot targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 07.01.2005 concludente per uno stato di inabilità “pronunciato”, giudizio confermato anche dal risultato della prova etanografica (1.66 per mille)?
1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, per essersi, a Camorino il 7 gennaio 2005, intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?
1.2.1. Può trovare applicazione l’art. 19 CP (errore sui fatti)?
1.2.2. Può trovare applicazione l’art. 20 CP (errore di diritto)?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 4, 80, 91 e 91a LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 2., 3. e 4.; negativamente ai quesiti posti sub 1.2.1. e 1.2.2., come segue al quesito posto sub 5;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS) per aver condotto, a Magadino, il 7 gennaio 2005, l’autovettura Peugeot targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 07.01.2005 concludente per uno stato di inabilità “pronunciato”,
e di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCS), per essersi, a Camorino il 7 gennaio 2005, intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 200.— (duecento);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80016),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 800.-- totale