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CIVI 1 rappr. da: RA 1
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Incarto
n. DA 923/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di 1. vie di fatto
per avere a __________, in data 17.09.2004, colpendo il minore __________. con uno schiaffo, compiuto vie di fatto nei suoi confronti;
2. ingiuria
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1 tacciandolo di "assassino, drogato e alcolizzato" offeso l'onore di __________.
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 126 cpv. 1e 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 923/2005 di data 9 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 400.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La parte civile è rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 20 maggio 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 26 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentita la teste __________;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. vie di fatto
1.2. ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 126 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 923/2005 del 9 marzo 2005 e di ingiuria per avere offeso l’onore di __________ tacciandolo di “assassino” il 17 settembre 2004 a __________.
manda ACCU 1,
esente da pena per il reato di ingiuria.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.—.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.—.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà atto alla parte civile che nel decreto di accusa è stata rinviata per sue eventuali pretese al competente foro civile.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale