Incarto n.
10.2005.142/fc

DA 915/2005

Bellinzona

22 giugno 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1  

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)

                                        per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________ e a __________, nei periodi 10.08.2004/inizio novembre 2004 e inizio dicembre 2004/07.03.2005, sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri e nonostante la competente autorità federale, con decisione cresciuta in giudicato del 26.05.2003, non fosse entrata nel merito della domanda d’asilo del 12.05.2003, come pure per essere entrato illegalmente in Svizzera ad inizio dicembre 2004 attraverso il valico stradale di Chiasso a bordo di una vettura condotta da persona rimasta ignota, privo di certificati di legittimazione;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 915/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

                                        3.  Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 marzo 2005 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 22 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena ;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

2.    Sulla pena e sulle spese

 

3.    Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 915/2005 del 7 marzo 2005;

 

 

condanna                         ACCU 1,

                                   

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.

 

 

condanna                         ACCU 1,

 

                                        alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      150.00       totale