1. LESA 1

2. LESA 2

3. LESA 3

 

 

Incarto n.
10.2005.144/fc

DA 871/2005

Bellinzona

24 giugno 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP)

                                        per avere, a __________, nel corso del mese di __________, senza essere autorizzato, effettuato battute di caccia agli animali nocivi con l'ausilio di mezzi proibiti e in particolare posando una tagliola, nella quale è poi rimasto intrappolato un gatto;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall'art. 17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 871/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.--.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  Ordina la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 marzo 2005 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 24 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

modificato                          il decreto d’accusa nel senso che il fatto è avvenuto nell’ottobre 2004, anziché nel settembre 2004;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale contesta preliminarmente la reiezione dell’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale poiché è stato fatto valere il principio dell’oralità e dell’immediatezza; chiede il proscioglimento dell’accusato, che non ha commesso il fatto; postula il versamento di un indennizzo di fr. 450.- all’accusato per 9 ore di lavoro perso e il versamento di ripetibili per 9 ore a fr. 250.- l’ora, più fr. 155.20 di spese, più 7,6% di IVA; non si oppone alla confisca;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

2.         Sulla pena e sulle spese.

 

3.         Se deve essere ordinata la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP; 58 CP: 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 871/2005 del 7 marzo 2005;

 

 

ordina                              la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004.

 

 

carica                               le spese allo Stato, il quale verserà all’accusato la somma di fr. 1'200.- per ripetibili.

 


le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ufficio Reperti, Comando Polizia cantonale, Bellinzona.

 

 

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria: