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Incarto
n. DA 980/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: DI 1)
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prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.54 - max. 2.80 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il ______________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ __________ __________ __________ condotta da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________ il 31.01.2005;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
3. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto la vettura riferita al punto 1 sebbene fosse stato diffidato dalla polizia cantonale, in data 29.11.2004, a desistere dalla guida sul territorio svizzero in attesa della decisione dipartimentale;
fatti avvenuti a __________ il __________ ;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr, in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;
perseguito con decreto d’accusa n. 980/2005 di data 14 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 maggio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dai reati di infrazione alle norme della circolazione e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e la riduzione della pena per il reato di guida in stato di inattitudine; più precisamente postula la riduzione a 10 giorni di detenzione sospesi per due anni e a fr. 1000.- di multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. infrazione alle norme della circolazione
1.3. guida senza la licenza di condurre o nonostante la revoca
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC, 95 cifra 1 LCStr, in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC; 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 980/2005 del 14 marzo 2005.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 980/2005 del 14 marzo 2005.
condanna ACCU 1 a valere come pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il 31 gennaio 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 0.00-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. 20.-- testi
./. fr. 2000.-- cauzione
fr. 380.-- a favore di ACCU 1