LESA 1

 

 

Incarto n.
10.2005.14/AMM

DA 4181/2004

Bellinzona

29 agosto 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso dall’DI 1)

 

accusato di                   1.  circolazione in stato di ebrietà

                                        per avere condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.41 - max. 1.83 grammi per mille);

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCS;

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente dapprima contro un muro posto a delimitazione del campo stradale sulla sua destra indi, rimbalzando sulla sua sinistra e invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, contro un’abitazione ivi esistente;

                                        reato previsto dall'art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;

fatti avvenuti                      a __________ l’8 ottobre 2004;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4181/2004 del 13 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

                                        1.  alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        2.  alla multa di fr. 1200.–,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–,

                                        4.  non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno l'8 gennaio 2002, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova;

 

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 21 dicembre 2004 dall’imputato;

 

indetto                               il dibattimento 29 agosto 2005, cui sono comparsi l’accusato e il difensore; 

 

accertate                           le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

sentito                              il difensore, il quale – in estrema sintesi – conclude per una congrua riduzione della pena e per il mantenimento della durata del periodo di prova della precedente condanna, sottolineando la particolarità delle circostanze in cui si era venuto a trovare l’imputato la sera in questione (problemi con la moglie), che nulla hanno a che vedere con il precedente per stupefacenti e da cui l’interes­sato ha tratto insegnamento: si è reso conto della gravità di quanto commesso, del rischio cagionato e non ricadrà più nel medesimo reato;

 

rispondendo                      ai seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o infrazione alle norme della circolazione;

                                    2.  in caso di risposta affermativa:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,

                                        2.3  se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno l'8 gennaio 2002 o, in caso di risposta negativa, se dev'essere prolungato il periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

 

preso atto                          che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                  gli art. 91 cpv. 1 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004);

                                        90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 41, 48, 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG ;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, e di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 4181/2004 del 13 dicembre 2004;

 

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        2.  alla multa di fr. 1200.–,

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno l'8 gennaio 2002;

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna                           al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

 

 

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (2004.5569),

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta di pagamento         a carico del condannato:

                                         fr.                     1200.–         multa

                                        fr.                       250.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.–         spese giudiziarie                     

                                        fr.                     1800.–         totale