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LESA 1
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Incarto
n. DA 1219/2005 |
Bellinzona,
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Sentenza In nome |
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Il Giudice supplente della Pretura penale |
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Mattia Pontarolo |
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sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza;
per avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di vice direttore della ditta __________, più specificatamente nella sua qualità di responsabile della sicurezza degli operai della ditta impiegati su cantieri, in particolare della messa in atto da parte degli stessi delle misure di sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato il capocantiere __________ specificandogli che i punti di lavoro di costruzione non protetti con un’altezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti di una protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le misure di sicurezza venivano rispettate, trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli inforuni nei lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e l’integrità delle persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1 che in data __________ è caduto dall’impalcatura sprovvista di protezioni laterali, rovinando da un’altezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante provocandosi la lussazione dell’anca sinistra;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 229 cpv. 2 CPS in relazione con l’art. 15 cpv. 1 OLCostr;
perseguito con decreto d’accusa del 28 marzo 2005 n. DA 1219/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8/11 aprile 2005 dall’avv. DI 1, difensore dell’accusato;
indetto il dibattimento 22 luglio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato assistito dal difensore avv. DI 1 l’AINQ 1 con lettera 8/9 giugno 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre la parte lesa LESA 1, , non ha fatto atto di comparsa;
accertate le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti l’incarto dipendenti dal DA 1219/2005;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisite definitivamente agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2005.167;
sentito il difensore, il quale osserva come l’opposizione è stata dettata innanzitutto da un’istruttoria carente e dalla formulazione del decreto d’accusa che imputa al signor ACCU 1 un’omissione riguardo all’adeguata istruzione del capocantiere __________. Questo non può essere ritenuto considerato come circa un mese prima dell’infortunio, la ditta __________ SA __________ aveva organizzato un incontro con un responsabile della Suva proprio per rendere attenti i propri dipendenti circa le regole di sicurezza da rispettare. L’incidente è piuttosto da ascrivere ad un’eccessiva fiducia nei propri mezzi da parte degli operai e dal fatto che il lavoro in questione sarebbe stato portato a termine in poche ore. Oltre a quanto precede si sottolinea l’agire imprudente del signor LESA 1, il muratore che si è infortunato, che si è servito di un mattone per raggiungere una posizione di lavoro ad un’altezza superiore. Al signor ACCU 1 era impossibile controllare i lavoratori in ogni frangente della giornata, egli poteva ragionevolmente far affidamento sulle istruzioni impartite dal funzionario della Suva appena un mese prima. Alla luce di tutto ciò, chiede il proscioglimento del suo cliente. In via sussidiaria, qualora la condanna fosse confermata, postula la riduzione sostanziale della multa.
Sentito l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ribadisce che aveva a che fare con due provetti operai verso i quali non poteva e può assumere un atteggiamento rigoroso che porterebbe a dei contrasti ed alla creazione di malumori all’interno della società;
posti a giudizio, col consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza;
per avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di vice direttore della ditta __________ SA __________, __________, più specificatamente nella sua qualità di responsabile della sicurezza degli operai della ditta impiegati su cantieri, in particolare della messa in atto da parte degli stessi delle misure di sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato il capocantiere __________ specificandogli che i punti di lavoro di costruzione non protetti con un’altezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti di una protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le misure di sicurezza venivano rispettate, trascurato così per negligenza le regole riconoscitute dell’arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli inforuni nei lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e l’integrità delle persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1, che in data 28 marzo 2003 è caduto dall’impalcatura sprovvista di protezioni laterali, rovinando da un’altezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante provocandosi la lussazione dell’anca sinistra?
2.In caso di risposta affermativa, quale pena deve essergli comminata?
3.In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto n. 10.2005.167;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 9 cpv. 2, 18 cpv. 3, 39, 41, 49, 63, 229 cpv. 2 CPS; l’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr); gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti n. 1 e 3;
dichiara ACCU 1
autore colpevole per negligenza di
violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza;
per avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di vice direttore della ditta __________ SA __________, più specificatamente nella sua qualità di responsabile della sicurezza degli operai della ditta impiegati su cantieri, in particolare della messa in atto da parte degli stessi delle misure di sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato il capocantiere __________ specificandogli che i punti di lavoro di costruzione non protetti con un’altezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti di una protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le misure di sicurezza venivano rispettate, trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli inforuni nei lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e l’integrità delle persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1, che in data __________ è caduto dall’impalcatura sprovvista di protezioni laterali, rovinando da un’altezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante provocandosi la lussazione dell’anca sinistra;
e condanna ACCU 1
1. Alla multa di fr. 800.- (ottocento).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento).
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 800.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 1200.00 totale