LESA 1

 

 

Incarto n.
10.2005.180

DA 1088/2005

Bellinzona

12 luglio 2005

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         minaccia,

                                        per avere, in data 31 marzo 2004, a __________, nei pressi del EP __________, usando grave minaccia incusso timore a LESA 1 e meglio proferendo la seguente espressione “ti faccio in cento pezzi te e la tua famiglia”;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall’art. 180 cpv. 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1088/2005 di data 21 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2005 dal difensore;

 

indetto                               il dibattimento 12 luglio 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito del proprio difensore, e la parte lesa, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte lesa;

 

sentito                               il difensore, il quale evidenzia come non siano dati gli elementi costitutivi oggettivi del reato in questione, quali la gravità della minaccia, lo spavento ed il timore. Rileva inoltre la poca credibilità della testimonianza del cognato della parte lesa, il quale ha comunque affermato che non si è trattato di una minaccia, ma unicamente di uno sfogo. Contesta infine che, se di minaccia si è trattato, la parte lesa sia stata intimorita, in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali e della lunga lista di attestati di carenza di beni a suo carico. In conclusione, chiede pertanto il proscioglimento del proprio patrocinato, protestando tasse, spese e ripetibili;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1088/2005 del 21 marzo 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     ACCU 1 è nato il __________ a __________ (__________). Nel giugno 1999 egli è arrivato nel nostro Paese come richiedente d’asilo, accompagnato dalla moglie e dai tre figli.

                                        Attualmente essi risiedono in Svizzera con un permesso F.

 

                                        Nel luglio del 2002 egli ha iniziato a lavorare presso l’impresa di pittura del signor LESA 1, con un salario che mensilmente raggiungeva, secondo quanto da lui sostenuto, circa fr. 3'000.--. Agli atti si trova un contratto di lavoro a tempo illimitato, regolarmente sottoscritto dalle parti e datato 24 febbraio 2003, con il quale esse si sono accordate per un salario mensile di fr. 4'100.-- lordi, per 12 mensilità (cfr. allegati atto n. 2).

 

                                 2.     Il 29 marzo 2004 la qui parte civile ha comunicato all’imputato, per mezzo di lettera raccomandata, che sarebbe stato licenziato con effetto al 30 aprile 2004 (cfr. allegati atto n. 1).

                                        I fatti qui in discussione sono direttamente collegati proprio con l’interruzione del rapporto di lavoro tra le parti. In effetti il signor ACCU 1 ha ritirato la relativa corrispondenza in data 31 marzo 2004. La notizia lo ha, a suo dire, colto di sorpresa, ma soprattutto, proprio perché inaspettata e secondo lui ingiusta, ne ha cagionato una forte irritazione.

                                        Intenzionato a discuterne immediatamente con il signor LESA 1, dal quale pretendeva delle spiegazioni, il prevenuto si è quindi diretto verso la sede della ditta. Lungo il percorso però, egli ha notato il veicolo del principale parcheggiato all’altezza del Bar __________ di __________. Avvicinandosi all’esercizio pubblico, ha quindi scorto la parte civile in compagnia del proprio cognato __________ proprio nel frangente in cui stavano uscendo dallo stesso dopo aver consumato una bibita.

 

                                        La discussione che è sorta tra l’imputato ed il proprio principale si è ben presto animata ed entrambi hanno alzato i toni, mentre il signor __________ è rimasto in disparte, evitando di intromettersi in una questione che considerava non concernerlo.

 

                                 3.     Secondo la versione del querelante, nel corso della summenzionata lite, l’imputato avrebbe pronunciato la seguente frase, a lui indirizzata: “Questa non la voglio, ricordati che io sono albanese, ti taglio in cento pezzi te e la tua famiglia” (cfr. verbale di interrogatorio 1. aprile 2004 del signor LESA 1, pag. 2).

 

                                        L’accusato, dal canto suo, ha sempre negato di aver formulato una simile minaccia, sostenendo di avere al massimo detto “sei un bastardo” (cfr. suo verbale di interrogatorio del 29 giugno 2004, pag. 3, confermato poi con il verbale 18 gennaio 2005, pag. 1).

 

                                 4.     Sentito in un secondo tempo, il 12 gennaio 2005, il signor __________, ha confermato di aver sentito il signor ACCU 1 rivolgersi alla parte civile dicendo: ”ti faccio in cento pezzi te e la tua famiglia” (cfr. suo verbale di interrogatorio, pag. 1).

 

                                        L’istruttoria di causa non ha fornito alcun elemento che permetta di ritenere inaffidabile la dichiarazione del teste, il quale, se da un lato ha un legame famigliare con il signor LESA 1, dall’altro è risultato essere collega di lavoro ed in buoni rapporti con il signor ACCU 1.

                                        Nemmeno il fatto che questi di tutta la discussione ricordi soltanto la frase controversa è sufficiente a rendere inattendibile la sua deposizione.

 

                                        Sulla scorta delle asserzioni del signor __________ e di quanto sostenuto dal querelante, si può legittimamente concludere che la versione da loro fornita della vicenda - con esclusivo riferimento agli aspetti contemplati nel decreto d’accusa qui in esame - rispecchi quanto avvenuto realmente.

 

                                 5.     L’art. 180 CPS punisce, su querela di parte, con la detenzione o con la multa chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona.

 

                                        Con la querela del signor LESA 1, verbalizzata in data 1. aprile 2004 e quindi ossequiosa dei termini fissati dall’art. 29 CPS, i presupposti per la persecuzione penale del reato sono adempiti.

 

                                 6.     Elementi oggettivi costitutivi della fattispecie sono l’esistenza di una minaccia grave, pronunciata illecitamente, di un grave spavento della vittima e di un legame di causalità tra i due.

 

                                        E’ considerata minaccia grave ai sensi della norma penale in questione quella che è oggettivamente atta a suscitare in colui che è stato preso di mira il timore di un pregiudizio per sé o per persone a lui vicine, la cui realizzazione appare dipendente dalla volontà del reo (DTF 106 IV 128 consid. a). Non è però necessario che quest’ultimo abbia effettivamente la possibilità d’influenzare la realizzazione di quanto da lui paventato. Nemmeno richiesto è che l’atto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi.

 

                                         La gravità dell’intimidazione deve essere soppesata in maniera neutrale, sulla scorta di criteri generici e non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Un simile esame deve avvenire in considerazione di tutte le circostanze nelle quali i fatti si sono svolti.

 

                                        Nel caso specifico è indubbio che la frase “ti faccio in cento pezzi te e la tua famiglia”, proferita da un dipendente - con moglie e figli a carico - appena licenziato e che si è trovato in difficoltà da un momento all’altro, sia oggettivamente idonea a spaventare il destinatario della stessa, soprattutto tenuto presente che questi è proprio il datore di lavoro che gli ha inviato la disdetta.

 

                                        Essendo l’evento preannunciato, cioè l’eliminazione fisica di tutta la famiglia della parte civile, illecito, deve essere considerata tale anche la minaccia (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, pag. 645).

 

                                 7.     Affinché si possa giungere ad una condanna ex art. 180 CPS è necessario che la minaccia in questione abbia effettivamente incusso timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che questa abbia preso coscienza di esser stata minacciata, ma occorre che essa sia stata realmente allarmata.

 

                                        Il signor LESA 1 ha sempre sostenuto di aver preso molto sul serio le dichiarazioni del signor ACCU 1 e di essersi sentito in pericolo (cfr. suo verbale del 1. aprile 2004, pag. 3 e dichiarazioni rese durante il dibattimento). Agli atti si trova pure una segnalazione scritta indirizzata al ministero pubblico (cfr. atto n. 3), con la quale ha segnalato nuove minacce da parte dell’imputato e ribadito i propri timori.

 

                                        In occasione della sua audizione il teste __________ ha sostenuto: “A mio parere non penso che sia stata una vera minaccia, affermo che ACCU 1 era arrabbiato, ma a mio parere è stato più uno sfogo per il fatto che a quanto mi risultava aveva ricevuto la lettera di licenziamento dal LESA 1, suo datore di lavoro” (cfr. suo verbale di interrogatorio 12 gennaio 2004, pag. 2).

 

                                        Questa dichiarazione appare una semplice valutazione soggettiva delle circostanze e come tale non può fungere da fondamento per il giudizio. A confermare il fatto che le considerazioni del teste sono poco attendibili ci ha pensato proprio egli stesso nell’ultima fase della sua verbalizzazione, laddove ha dichiarato: “D: Il fatto successo quella mattina del 31 marzo 2004 ha avuto qualche effetto nei suoi confronti o con la sua famiglia? R: da parte mia come della mia famiglia non ha avuto alcun effetto dal momento che non ero parte in causa, per contro posso solo dire che in un primo tempo sia mia sorella (moglie del LESA 1) ed i loro bambini erano piuttosto impauriti di quanto successo. Comunque la situazione non è degenerata in fatti e tutto si è calmato”. Ciò attesta come le minacce fossero state prese sul serio da chi ne è stato preso di mira.

 

                                        Dall’insieme delle risultanze istruttorie si può quindi desumere che la vittima sia stata intimorita dalle frasi pronunciate dall’imputato.

 

                                        Dal punto di vista soggettivo, il reato di minaccia è adempito se commesso intenzionalmente.

 

                                        La questione non desta qui particolari problemi, ritenuto che la frase è stata pronunciata dall’imputato in un momento d’ira ma comunque in uno stato di piena coscienza.

 

                                 8.     Secondo l'art. 63 CPS, il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

 

                                        Nella fattispecie va anzitutto tenuto conto della gravità della minaccia proferita, che ha avuto quale oggetto l’incolumità fisica (per non dire la vita) della parte civile e dei suoi familiari.

 

                                        D’altro canto, oltre al fatto che l’imputato è incensurato ed ha sempre tenuto una buona condotta, non si possono trascurare le circostanze nelle quali il reato è stato commesso. Il signor ACCU 1, in effetti, si è all’improvviso ritrovato senza occupazione e salario, licenziato da un principale che lo ha fatto lavorare anche i sabati e le domeniche (come sostenuto da lui al dibattimento e non confutato dal signor LESA 1, pure presente in aula), retribuendolo con un salario che non si può di certo definire faraonico e che aveva da alcuni mesi smesso inspiegabilmente di corrispondergli. E’ comprensibile quindi che egli si sia sentito tradito e nel contempo perso.

 

                                        A ciò va aggiunto che la personalità della parte lesa emersa dal processo lascia ben comprendere come sia stato possibile che la discussione sia degenerata quasi immediatamente. In effetti il signor LESA 1, dopo aver rifiutato qualsiasi proposta di soluzione bonale avanzata dal giudice, si è a più riprese lasciato andare a considerazioni poco edificanti di stampo razzista ed ha tranquillamente ammesso di avere contattato in più occasioni i responsabili dell’Ufficio stranieri cantonale per far sì che l’imputato venisse allontanato dal suolo elvetico, mosso da spirito vendicativo e privo del minimo senso di umanità. Discorso analogo vale per i modi con i quali egli ha ostacolato (ed ostacola, visto che versa rate di importi minimi) il proprio dipendente nell’incasso dei salari arretrati dovutigli per gli ultimi mesi di lavoro prestato e mai retribuito.

 

                                        In un simile contesto, la gravità degli atti contestati all’accusato deve essere notevolmente ridimensionata, evitando comunque di venir minimizzata oltre misura. Si giustifica pertanto di ridurre la multa proposta dal Sostituto Procuratore pubblico a fr. 50.--.

 

                                9.     La tassa di giustizia e le spese della presente procedura sono poste a carico del signor ACCU 1. Non si riconoscono ripetibili.

 

visti                                   gli art. 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1088/2005 del 21 marzo 2005;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

 

 

respinge                           la richiesta di riconoscimento di ripetibili;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                         50.00       multa

                                        fr.                       525.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         75.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      650.00       totale