Incarto n.
10.2005.192

DA 1537/2005

Bellinzona

2 settembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare

 

 

 ACCU 1         

(difesa da:   DI 1  

 

prevenuta colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità

                                         per avere,

                                         a ,

                                         dal 24 dicembre 2004 in avanti,

                                         volontariamente omesso di ottemperare alla decisione 30 novembre 2004 della Commissione tutoria regionale  di , cresciuta in giudicato,

                                         in particolare per avere omesso di accompagnare il figlio  al Punto d'Incontro presso la  di  i giorni di venerdì 24 dicembre 2004, 2 febbraio (recte: gennaio) 2005, 12 febbraio 2005 e successivamente in alternanza un fine settimana il sabato e un fine settimana la domenica;

 

reato previsto                      dall'art. 292 CP;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1537/2005 di data 15 aprile 2005 del   AINQ 1  che propone la condanna dell'accusata:

 

                                        1.  Alla multa di fr. 300.--.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 aprile 2005 dall'accusata;

 

indetto                               il dibattimento 2 settembre 2005, al quale sono comparsi personalmente l’accusata e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sentito                               il difensore, il quale rileva che il decreto di accusa non è preciso poiché indica come luogo dei fatti  quando la signora è domiciliata a ; precisa che il requisito per il reato di cui all’art. 292 è che la comminatoria sia stata formulata in modo chiaro assieme all’ordine impartito: ora nella decisione 30 novembre 2004 della CTR non vi è alcuna comminatoria o riferimento all’art. 292 CP e la comminatoria contenuta nella lettera 25 febbraio 2005 della CTR non si riferisce all’ordine di portare il figlio alla  ma a quello di comunicare all’autorità con un mese di anticipo eventuali assenze; evidenzia che gli scritti menzionati non sono stati intimati direttamente all’accusata; chiede il proscioglimento e il versamento di fr. 900.- per ripetibili;

 

sentita                               da ultimo l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                        1.  Se __________ è autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico con la rettificazione odierna.

 

                                        2.  Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1537/2005 del 15 aprile 2005 con la rettificazione odierna.

 

 

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

 

 

Intimazione a:

    

   

    

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria: